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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Dal momento che il fatto tipico previsto dall’art. 223 – 1 risulta integrato qualora<br />

sia stato creato un rischio di “morte” o “lesioni”, in sede di accertamento occorrerà<br />

valutare il livello di probabilità di realizzazione di detti eventi alla luce della tenuta<br />

della condotta rischiosa concretamente posta in essere dall’agente. Ai fini<br />

dell’effettuazione di tale valutazione, appare preferibile ritenere che l’onere della<br />

prova in ordine alla sussistenza della probabilità di realizzazione dell’evento lesivo<br />

debba gravare sulla pubblica accusa: e si tratta della soluzione preferibile non solo<br />

nell’ottica del principio di presunzione di innocenza, nonché al fine di evitare la<br />

repressione di mere violazioni di regole cautelari, bensì anche tenuto conto dei<br />

requisiti di “immediatezza” e carattere “diretto” del rischio creato, stabiliti dalla norma<br />

in esame 937 . Ciò che si richiede è la sussistenza di un nesso di causalità diretta fra<br />

condotta tenuta dall’agente e rischio 938 . Da notare il fatto che l’oggetto di<br />

“immediatezza” sia il rischio, e non la realizzazione dell’evento potenzialmente<br />

connesso al rischio 939 : sicché la responsabilità in questione sussiste, fermo restando<br />

il requisito dell’ “immediatezza del rischio”, anche qualora detto rischio non fosse di<br />

realizzazione “immediata” di morte o lesioni.<br />

Per quel che riguarda la “violazione manifestamente volontaria” e l’obbligo<br />

“imposto da legge o regolamento”, è sufficiente richiamare quanto già esposto sopra:<br />

la violazione deve essere “manifesta”, “cosciente” o “ponderata”, e deve essere<br />

relativa ad un obbligo particolare di prudenza o sicurezza, previsto dalla legge<br />

formale promanata dal Parlamento, ovvero da regolamento inteso in senso<br />

costituzionale e promanato dallo Stato 940 . Alcune precisazioni potrebbero essere<br />

necessarie, invece, per quanto riguarda il concetto di “particolarità” dell’obbligo<br />

violato: alcuni interpreti ritengono che l’aggettivo “particulière” nulla aggiunga al testo<br />

della norma; altri sostengono, invece, che esso debba essere interpretato nell’ottica<br />

di attribuzione ad esso di una valenza specifica; fra questi ultimi, alcuni interpretano<br />

l’aggettivo in questione come obbligo “particolarmente imperioso o ben conosciuto”,<br />

mentre altri lo considerano semplicemente come espressivo di un concetto contrario<br />

a quello di “obbligo generale” 941 .<br />

Inoltre, occorre precisare se, ai fini della responsabilità ex art. 223 – 1, fermo<br />

restando la necessità della “coscienza” della trasgressione di obblighi particolari di<br />

sicurezza o prudenza imposti da legge o regolamento, sia necessaria o meno anche<br />

la “coscienza/conoscenza” del potenziale danno: sembra preferibile l’interpretazione<br />

che richiede la conoscenza del potenziale danno, la quale non dovrebbe essere<br />

presunta in base alla sola conoscenza della trasgressione di regole cautelari;<br />

diversamente ragionando, si giungerebbe a reprimere la mera trasgressione di<br />

regole cautelari, ed a configurare una sorta di responsabilità oggettiva legata al<br />

versari in re illicita 942 . La preferibilità di una tale impostazione è supportata anche alla<br />

937<br />

F. CURI, op. ult. cit., 143. Accanto a tale soluzione, si rilevano altre due impostazioni: quella<br />

a sostegno di una “presunzione assoluta” della sussistenza del rischio in base al mero accertamento<br />

della violazione di regole cautelari, e quella a sostegno di una “presunzione semplice” nello stesso<br />

senso.<br />

938<br />

Si veda l’articolo Le délit de risques causés à autrui in www.juripole.fr<br />

939<br />

F. CURI, op. ult. cit., 145.<br />

940<br />

Si veda l’articolo Le délit de risques causés à autrui in www.juripole.fr<br />

941<br />

F. CURI, op. ult. cit., 147 – 148.<br />

942<br />

F. CURI, op. ult. cit., 151. In senso contrario alla presunzione di “messa in pericolo” si veda<br />

anche Le délit de risques causés à autrui in www.juripole.fr<br />

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