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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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materialmente provocato da una determinata condotta trasgressiva di una regola<br />

precauzionale, ma risulti l’irrilevanza del mancato rispetto della regola precauzionale<br />

stessa, in quanto l’evento si sarebbe prodotto anche nel caso in cui la regola<br />

precauzionale fosse stata ottemperata, non si configurerebbe reato 82 . Riformulando<br />

in sintesi tale ricostruzione, si muove dall’assunto per cui la selezione della condotta<br />

penalmente rilevante non possa in alcun caso prescindere, anzitutto, dal fatto che sia<br />

stato realizzato un evento lesivo o pericoloso per beni giuridici tutelati<br />

dall’ordinamento: in base a tale presupposto, assumerà rilevanza penale la condotta<br />

– e solo quella – che sia in rapporto eziologico con l’evento provocato, e che consista<br />

in una violazione di una regola precauzionale, quest’ultima intesa come regola che<br />

abbia come fine quello di evitare la realizzazione di eventi che ledano o pongano in<br />

pericolo beni giuridici; non è sufficiente, tuttavia, che si tratti di violazione di una<br />

qualsiasi regola precauzionale intesa nel senso suddetto: dovrà trattarsi di violazione<br />

della regola precauzionale che abbia come finalità quella di evitare proprio l’evento<br />

specifico realizzato. Del resto, qualora l’evento si sarebbe prodotto anche nel caso in<br />

cui fosse stata rispettata la regola precauzionale effettivamente trasgredita, si<br />

configura una situazione in cui la violazione della regola stessa non è risultata<br />

incisiva dal punto di vista causale: per cui sarà esclusa la rilevanza penale della<br />

condotta.<br />

Sulla base delle considerazioni svolte, è necessario effettuare alcune<br />

precisazioni relative al giudizio di evitabilità dell’evento, il quale è ritenuto elemento<br />

indefettibile nell’ambito del giudizio complessivo sul nesso causale fra condotta ed,<br />

appunto, evento 83 . Se si considerano casi nei quali vi è totale identificazione fra<br />

inosservanza della regola cautelare e condotta effettivamente posta in essere (cioè<br />

allorquando la condotta consista proprio e soltanto nella violazione della regola<br />

cautelare, e non si inserisca in una condotta più ampia), la dimostrazione del nesso<br />

causale comporta automaticamente la valutazione dell’evitabilità dell’evento: infatti,<br />

se la condotta coincide interamente con la violazione della regola cautelare, e si<br />

accerta il nesso causale fra condotta ed evento, è chiaro che la tenuta della condotta<br />

doverosa avrebbe automaticamente escluso la condotta causale 84 .<br />

Differente è il discorso se si considerano casi in cui la trasgressione della regola<br />

precauzionale non si identifica in tutto con la condotta, ma si inserisce nel contesto di<br />

una condotta più ampia e irrilevante dal punto di vista precauzionale (“precauzionale”<br />

con riferimento all’evento che venga in questione nel caso specifico): in ipotesi di<br />

questo genere, occorrerà un momento ulteriore ed autonomo nell’ambito del giudizio<br />

sulla causalità, consistente nel valutare se l’evento si sarebbe prodotto comunque o<br />

meno nell’ipotesi in cui fosse stata rispettata la regola precauzionale; qualora, poi,<br />

risulti che l’evento si sarebbe prodotto anche in quest’ultima ipotesi, sarà esclusa la<br />

rilevanza penale della fattispecie concreta, stante la non evitabilità dell’evento; e ciò<br />

anche qualora l’evento fosse effettivamente derivato, in senso naturalistico, hic et<br />

nunc dalla condotta concretamente posta in essere 85 .<br />

Viene frequentemente riportato l’esempio del medico il quale somministri al<br />

paziente, onde ottenere narcosi ai fini di un intervento chirurgico, cocaina anziché<br />

novocaina: qualora da ciò derivi la morte del paziente e, tuttavia, la morte sarebbe<br />

82 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1061.<br />

83 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1061 – 1066.<br />

84 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1061 – 1062.<br />

85 L. EUSEBI, op. ult. cit.,1062 – 1063.<br />

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