DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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materialmente provocato da una determinata condotta trasgressiva di una regola<br />
precauzionale, ma risulti l’irrilevanza del mancato rispetto della regola precauzionale<br />
stessa, in quanto l’evento si sarebbe prodotto anche nel caso in cui la regola<br />
precauzionale fosse stata ottemperata, non si configurerebbe reato 82 . Riformulando<br />
in sintesi tale ricostruzione, si muove dall’assunto per cui la selezione della condotta<br />
penalmente rilevante non possa in alcun caso prescindere, anzitutto, dal fatto che sia<br />
stato realizzato un evento lesivo o pericoloso per beni giuridici tutelati<br />
dall’ordinamento: in base a tale presupposto, assumerà rilevanza penale la condotta<br />
– e solo quella – che sia in rapporto eziologico con l’evento provocato, e che consista<br />
in una violazione di una regola precauzionale, quest’ultima intesa come regola che<br />
abbia come fine quello di evitare la realizzazione di eventi che ledano o pongano in<br />
pericolo beni giuridici; non è sufficiente, tuttavia, che si tratti di violazione di una<br />
qualsiasi regola precauzionale intesa nel senso suddetto: dovrà trattarsi di violazione<br />
della regola precauzionale che abbia come finalità quella di evitare proprio l’evento<br />
specifico realizzato. Del resto, qualora l’evento si sarebbe prodotto anche nel caso in<br />
cui fosse stata rispettata la regola precauzionale effettivamente trasgredita, si<br />
configura una situazione in cui la violazione della regola stessa non è risultata<br />
incisiva dal punto di vista causale: per cui sarà esclusa la rilevanza penale della<br />
condotta.<br />
Sulla base delle considerazioni svolte, è necessario effettuare alcune<br />
precisazioni relative al giudizio di evitabilità dell’evento, il quale è ritenuto elemento<br />
indefettibile nell’ambito del giudizio complessivo sul nesso causale fra condotta ed,<br />
appunto, evento 83 . Se si considerano casi nei quali vi è totale identificazione fra<br />
inosservanza della regola cautelare e condotta effettivamente posta in essere (cioè<br />
allorquando la condotta consista proprio e soltanto nella violazione della regola<br />
cautelare, e non si inserisca in una condotta più ampia), la dimostrazione del nesso<br />
causale comporta automaticamente la valutazione dell’evitabilità dell’evento: infatti,<br />
se la condotta coincide interamente con la violazione della regola cautelare, e si<br />
accerta il nesso causale fra condotta ed evento, è chiaro che la tenuta della condotta<br />
doverosa avrebbe automaticamente escluso la condotta causale 84 .<br />
Differente è il discorso se si considerano casi in cui la trasgressione della regola<br />
precauzionale non si identifica in tutto con la condotta, ma si inserisce nel contesto di<br />
una condotta più ampia e irrilevante dal punto di vista precauzionale (“precauzionale”<br />
con riferimento all’evento che venga in questione nel caso specifico): in ipotesi di<br />
questo genere, occorrerà un momento ulteriore ed autonomo nell’ambito del giudizio<br />
sulla causalità, consistente nel valutare se l’evento si sarebbe prodotto comunque o<br />
meno nell’ipotesi in cui fosse stata rispettata la regola precauzionale; qualora, poi,<br />
risulti che l’evento si sarebbe prodotto anche in quest’ultima ipotesi, sarà esclusa la<br />
rilevanza penale della fattispecie concreta, stante la non evitabilità dell’evento; e ciò<br />
anche qualora l’evento fosse effettivamente derivato, in senso naturalistico, hic et<br />
nunc dalla condotta concretamente posta in essere 85 .<br />
Viene frequentemente riportato l’esempio del medico il quale somministri al<br />
paziente, onde ottenere narcosi ai fini di un intervento chirurgico, cocaina anziché<br />
novocaina: qualora da ciò derivi la morte del paziente e, tuttavia, la morte sarebbe<br />
82 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1061.<br />
83 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1061 – 1066.<br />
84 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1061 – 1062.<br />
85 L. EUSEBI, op. ult. cit.,1062 – 1063.<br />
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