DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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disposizione di cui all’art. 121 – 3 c.p. 931 , laddove compare solamente l’espressione<br />
“mise en danger délibérée”. Ad ogni modo, il termine “délibéré”, di per sé, implica la<br />
necessità di una componente volitiva effettiva, cosciente, ponderata, la quale esclude<br />
la sufficienza di mere disattenzioni ai fini dell’integrazione della forma di<br />
responsabilità in questione 932 .<br />
La “violazione manifestamente deliberata” deve, poi, avere ad oggetto un<br />
obbligo di “prudenza” o di “sicurezza”: deve trattarsi, tuttavia, di un obbligo<br />
“particolare” ed “imposto da legge o regolamento”. Tale assetto esclude,<br />
sostanzialmente, che possa rilevare la colpa generica, poiché dovrà sussistere la<br />
violazione di un obbligo previsto dalla legge o da regolamento: il termine “legge”<br />
sembra indicare in modo non equivoco la legge in senso formale (promanata dal<br />
Parlamento), mentre più ambiguo potrebbe risultare il termine “regolamento”; ad ogni<br />
modo, considerate anche le precisazioni fornite dallo stesso legislatore, il termine in<br />
questione dovrebbe interpretarsi in senso restrittivo, attraverso il riferimento ai soli<br />
regolamenti intesi in senso costituzionale (deve trattarsi di un testo normativo che, in<br />
ogni caso, può essere promanato solo dallo Stato), e con esclusione degli atti di enti<br />
privati, di enti locali, del governo o dei regolamenti interni 933 . Ma vi è di più: in ogni<br />
caso, rileverà solamente la violazione di un obbligo “particolare”, con esclusione, di<br />
conseguenza, di obblighi “generali” di sicurezza o prudenza, quand’anche previsti da<br />
legge o regolamento 934 .<br />
Riassumendo, gli artt. 221 – 6, 222 – 19 e 222 – 20 prevedono, in ipotesi di<br />
realizzazione non volontaria di morte (art. 221 – 6) o incapacità totale di lavoro (artt.<br />
222 – 19 e 222 – 20), una forma di responsabilità aggravata rispetto alla colpa, la<br />
quale sussiste nel caso in cui detti eventi fossero stati realizzati per “violazione<br />
manifestamente deliberata di un obbligo particolare di prudenza o di sicurezza<br />
imposto per legge o regolamento”.<br />
Ancor più peculiare, tuttavia, è la responsabilità prevista dall’art. 223 – 1, la<br />
quale ricade sul soggetto agente a prescindere dalla realizzazione di un evento<br />
lesivo concreto, per il solo fatto che egli abbia “esposto direttamente altri ad un<br />
rischio immediato di morte o lesioni di carattere tale da generare una mutilazione o<br />
una malattia permanente, per violazione manifestamente deliberata di un obbligo<br />
particolare di prudenza o di sicurezza imposto per legge o per regolamento” 935 . Si<br />
tratta di una responsabilità che sorge per il solo fatto di aver tenuto una condotta<br />
rischiosa, senza che sia necessario l’essersi prodotto un danno concreto a causa di<br />
detta condotta 936 .<br />
931<br />
F. CURI, op. ult. cit., 150.<br />
932<br />
F. CURI, op. ult. cit., 141 e nota (99).<br />
933<br />
F. CURI, op. ult. cit., 140, 148, 149. Si veda anche l’articolo Le délit de risques causés à<br />
autrui in www.juripole.fr<br />
934<br />
A titolo esemplificativo, è di carattere “generale” l’obbligo, imposto al guidatore da parte del<br />
codice della strada, di essere costantemente padrone della velocità della propria autovettura, in<br />
ragione dello stato del fondo stradale, delle difficoltà nella circolazione e degli ostacoli provvisori;<br />
mentre è di carattere “particolare” l’obbligo di non eccedere la velocità di 130 km/h sulle autostrade (F.<br />
CURI, op. ult. cit., 139).<br />
935<br />
Il testo originale dell’art. 223 – 1 è il seguente: “Le fait d’exposer directement autrui à un<br />
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité<br />
permanente par la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité<br />
imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.”<br />
936<br />
F. CURI, op. ult. cit., 141.<br />
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