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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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scaturigine di un rischio, lo assuma e, in base alle circostanze a lui note, sarebbe<br />

stato irragionevole farlo 919 .<br />

Volendo trarre conclusioni con riguardo all’inquadramento dogmatico della<br />

recklessness ipotizzando analogie con le categorie del dolo e della colpa, si può<br />

anzitutto osservare che la recklessness di tipo Cunningham risulti molto affine al dolo<br />

eventuale: infatti, consiste nella consapevole assunzione di un rischio irragionevole,<br />

con persistenza nella tenuta di una determinata condotta, nonostante la<br />

consapevolezza del fatto che possa determinarsi un evento lesivo 920 . Tuttavia, si è<br />

visto anche come la giurisprudenza tenda ad estendere la sfera della recklessness di<br />

tipo Cunningham anche a casi che, nell’ambito dell’ordinamento italiano, sono stati<br />

tradizionalmente inquadrati come colpa cosciente, sulla base della “fiducia nella non<br />

verificazione dell’evento”: in particolare, si è fatto riferimento al caso Shimmen 921 , in<br />

cui si sostenne che l’imputato fosse stato consapevole di aver ridotto ma non<br />

eliminato i rischi. La recklessness di tipo Caldwell, viceversa, tende a conglobare in<br />

sé ipotesi che sembrano affini alla colpa incosciente, ritenendo non necessario che il<br />

soggetto fosse stato effettivamente consapevole dell’assunzione di un rischio<br />

irragionevole, ma sufficiente che detto rischio fosse “ovvio” e “serio” agli occhi di un<br />

soggetto mediamente ragionevole; si è osservato anche che un’impostazione di tale<br />

genere crei una lacuna per le ipotesi in cui il soggetto avesse agito con la “fiducia<br />

nella non verificazione dell’evento”, e che tale lacuna sia stata tradizionalmente<br />

colmata dalla giurisprudenza con richiamo alla recklessness di tipo Cunningham.<br />

3. La mise en danger francese<br />

Anche nell’ambito dell’ordinamento francese è rilevabile una terza forma di<br />

imputazione soggettiva, sostanzialmente simile alla recklessness 922 , la quale si<br />

colloca a metà strada fra dolo e colpa, ed assume i connotati di “volontaria<br />

esposizione a pericolo” 923 : si tratta della mise en danger délibérée de la personne<br />

d’autrui.<br />

Tale terza forma di imputazione soggettiva è stata introdotta dal legislatore nel<br />

1992. Prima del 1992, le sole forme di imputazione soggettiva nell’ordinamento<br />

penale francese erano dolo e colpa, e risulta interessante notare come le “vecchie”<br />

disposizioni del codice penale francese prevedessero che, in caso di dolo eventuale,<br />

il giudice dovesse comminare la pena prevista per il reato colposo, avendo la facoltà<br />

di aumentarla in base alla gravità dell’atteggiamento psicologico dell’agente 924 : tale<br />

aspetto mette in luce l’estrema labilità del confine fra dolo eventuale e colpa, la quale<br />

non è di rilevanza meramente teorica, ma giunge a comportare conseguenze anche<br />

con riferimento agli aspetti relativi alla commisurazione della pena; ed il fatto che<br />

fosse prevista, come “base” per la determinazione della pena da applicarsi in caso di<br />

dolo eventuale, la pena prevista per il reato colposo, potrebbe essere inteso quasi<br />

919 Per il caso Gemmel e le relative considerazioni è possibile consultare<br />

www.publications.parliament.uk<br />

920 F. CURI, op. ult. cit., 101.<br />

921 F. CURI, op. ult. cit., 100.<br />

922 F. CURI, op. ult. cit., 112.<br />

923 F. CURI, op. ult. cit., 113.<br />

924 F. CURI, op. ult. cit., 112.<br />

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