DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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non sembra mutare in modo significativo, se non per una maggior specificazione del<br />
fatto che l’“accettazione” sia non già una componente a sé stante ed autonoma,<br />
bensì una specie del genere “volontà” 897 .<br />
Ritornando, in conclusione, sul versante della colpa, il progetto Pisapia elimina<br />
l’aggravante prevista per la colpa cosciente, sul presupposto di partenza in base al<br />
quale non necessariamente la condotta di chi agisca avendo riflettuto sulla possibilità<br />
(magari remota) di realizzazione di risultati lesivi sia più grave rispetto alla condotta<br />
di chi agisca senza porsi alcuno scrupolo di sorta 898 . Si propone, invece, una<br />
categoria generale di “colpa grave”, da identificarsi “quando, tenendo conto della<br />
concreta situazione anche psicologica dell’agente, sia particolarmente rilevante<br />
l’inosservanza delle regole ovvero la pericolosità della condotta, sempre che tali<br />
circostanze oggettive siano manifestamente riconoscibili” 899 . La Commissione, in<br />
particolare, riteneva che la colpa grave, giustificando una più rigida risposta<br />
sanzionatoria, avrebbe potuto evitare, in determinate fattispecie, il rischio di<br />
“scivolare” verso il dolo eventuale 900 .<br />
Allo stato attuale, le definizioni di dolo e colpa non sono state riformate, e resta<br />
in vita l’originario art. 43 c.p.<br />
2. La recklessness nell’ordinamento inglese<br />
La recklessness costituisce, nell’ambito del sistema penale inglese, una forma<br />
autonoma di colpevolezza, parallelamente ad intention e negligence: si tratta,<br />
dunque, di una terza forma di elemento soggettivo 901 . In particolare, intention e<br />
recklessness rappresentano le ipotesi più frequenti e comuni di imputazione<br />
soggettiva, mentre la negligence assume un ruolo del tutto marginale e residuale 902 ;<br />
addirittura, con riguardo alla negligence, sono stati avanzati dubbi circa la fondatezza<br />
della relativa rilevanza penale 903 .<br />
897<br />
Mentre il dubbio se l’“accettazione” costituisse una specie della “volontà” o se, invece, fosse<br />
un elemento a sé stante poteva sorgere alla luce della precedente formulazione, come evidenzia G.<br />
CERQUETTI, op. cit., 668.<br />
898<br />
D. CASTRONUOVO, op. cit., 270 – 271.<br />
899<br />
Citazione della Relazione Pisapia, evidenziata da D. CASTRONUOVO, op. cit., 271.<br />
900<br />
D. CASTRONUOVO, op. cit., 272.<br />
901<br />
F. CURI, Tertium datur, 47.<br />
902<br />
F. CURI, op. ult. cit., 67.<br />
903<br />
F. CURI, op. ult. cit., 65 – 70. In sintesi, si osserva che se, da un lato, il sistema penale<br />
inglese vede affermato il principio della mens rea intesa quale elemento necessario ai fini<br />
dell’attribuzione della responsabilità penale (parallelamente ad un elemento oggettivo, comprendente<br />
condotta ed evento, nonché al nesso di causalità), dall’altro possono sorgere dubbi circa l’estensione<br />
del concetto di mens rea. Un certo orientamento giurisprudenziale e dottrinale sostiene che soltanto<br />
intention e recklessness possano rientrare nell’ambito della mens rea. Alcuni autori hanno osservato<br />
che, con riferimento alla negligence, soltanto la gross negligence potrebbe assumere rilevanza<br />
penale, mentre per le ipotesi residuali risulterebbero più idonei gli apparati civilistici. Glanville Williams,<br />
autorevole esponente della dottrina giuridica inglese, ha evidenziato che la colpa incosciente<br />
mancherebbe dello “stato mentale” necessario ai fini della configurazione della mens rea: attribuendo<br />
rilevanza penale ad essa, si giungerebbe ad accollare all’agente responsabilità per un fatto solamente<br />
sulla base della divergenza fra condotta concretamente realizzata e standard comportamentale<br />
richiesto, in mancanza di qualsiasi elemento di “decisione” di causare il danno o, quantomeno,<br />
“previsione” di realizzazione di esso; il che, peraltro, frustrerebbe la funzione deterrente della sanzione<br />
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