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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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non sembra mutare in modo significativo, se non per una maggior specificazione del<br />

fatto che l’“accettazione” sia non già una componente a sé stante ed autonoma,<br />

bensì una specie del genere “volontà” 897 .<br />

Ritornando, in conclusione, sul versante della colpa, il progetto Pisapia elimina<br />

l’aggravante prevista per la colpa cosciente, sul presupposto di partenza in base al<br />

quale non necessariamente la condotta di chi agisca avendo riflettuto sulla possibilità<br />

(magari remota) di realizzazione di risultati lesivi sia più grave rispetto alla condotta<br />

di chi agisca senza porsi alcuno scrupolo di sorta 898 . Si propone, invece, una<br />

categoria generale di “colpa grave”, da identificarsi “quando, tenendo conto della<br />

concreta situazione anche psicologica dell’agente, sia particolarmente rilevante<br />

l’inosservanza delle regole ovvero la pericolosità della condotta, sempre che tali<br />

circostanze oggettive siano manifestamente riconoscibili” 899 . La Commissione, in<br />

particolare, riteneva che la colpa grave, giustificando una più rigida risposta<br />

sanzionatoria, avrebbe potuto evitare, in determinate fattispecie, il rischio di<br />

“scivolare” verso il dolo eventuale 900 .<br />

Allo stato attuale, le definizioni di dolo e colpa non sono state riformate, e resta<br />

in vita l’originario art. 43 c.p.<br />

2. La recklessness nell’ordinamento inglese<br />

La recklessness costituisce, nell’ambito del sistema penale inglese, una forma<br />

autonoma di colpevolezza, parallelamente ad intention e negligence: si tratta,<br />

dunque, di una terza forma di elemento soggettivo 901 . In particolare, intention e<br />

recklessness rappresentano le ipotesi più frequenti e comuni di imputazione<br />

soggettiva, mentre la negligence assume un ruolo del tutto marginale e residuale 902 ;<br />

addirittura, con riguardo alla negligence, sono stati avanzati dubbi circa la fondatezza<br />

della relativa rilevanza penale 903 .<br />

897<br />

Mentre il dubbio se l’“accettazione” costituisse una specie della “volontà” o se, invece, fosse<br />

un elemento a sé stante poteva sorgere alla luce della precedente formulazione, come evidenzia G.<br />

CERQUETTI, op. cit., 668.<br />

898<br />

D. CASTRONUOVO, op. cit., 270 – 271.<br />

899<br />

Citazione della Relazione Pisapia, evidenziata da D. CASTRONUOVO, op. cit., 271.<br />

900<br />

D. CASTRONUOVO, op. cit., 272.<br />

901<br />

F. CURI, Tertium datur, 47.<br />

902<br />

F. CURI, op. ult. cit., 67.<br />

903<br />

F. CURI, op. ult. cit., 65 – 70. In sintesi, si osserva che se, da un lato, il sistema penale<br />

inglese vede affermato il principio della mens rea intesa quale elemento necessario ai fini<br />

dell’attribuzione della responsabilità penale (parallelamente ad un elemento oggettivo, comprendente<br />

condotta ed evento, nonché al nesso di causalità), dall’altro possono sorgere dubbi circa l’estensione<br />

del concetto di mens rea. Un certo orientamento giurisprudenziale e dottrinale sostiene che soltanto<br />

intention e recklessness possano rientrare nell’ambito della mens rea. Alcuni autori hanno osservato<br />

che, con riferimento alla negligence, soltanto la gross negligence potrebbe assumere rilevanza<br />

penale, mentre per le ipotesi residuali risulterebbero più idonei gli apparati civilistici. Glanville Williams,<br />

autorevole esponente della dottrina giuridica inglese, ha evidenziato che la colpa incosciente<br />

mancherebbe dello “stato mentale” necessario ai fini della configurazione della mens rea: attribuendo<br />

rilevanza penale ad essa, si giungerebbe ad accollare all’agente responsabilità per un fatto solamente<br />

sulla base della divergenza fra condotta concretamente realizzata e standard comportamentale<br />

richiesto, in mancanza di qualsiasi elemento di “decisione” di causare il danno o, quantomeno,<br />

“previsione” di realizzazione di esso; il che, peraltro, frustrerebbe la funzione deterrente della sanzione<br />

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