DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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Passando al progetto Pisapia (2006 – 2007), esso è stato caratterizzato da un<br />
mutamento fra versione originaria e versione finale delle definizioni di “reato doloso”<br />
e “reato colposo”. La versione originaria, all’art. 16, comma 1, del disegno di legge<br />
delega, prevede che “b) il reato sia doloso quando l’agente si rappresenta<br />
concretamente e vuole il fatto che lo costituisce; c) il reato sia doloso anche quando<br />
l’agente accetti il fatto rappresentato come altamente probabile e l’accettazione sia<br />
desumibile da elementi univoci, salva in tal caso l’applicazione di un’attenuante<br />
facoltativa; c) il reato sia colposo quando il fatto che lo costituisce non è voluto<br />
dall’agente e questi lo realizzi come conseguenza concretamente prevedibile ed<br />
evitabile dell’inosservanza di regole di diligenza, di prudenza o di perizia ovvero di<br />
regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o atti di autonomia privata” 891 .<br />
Per quel che riguarda la definizione di “reato doloso”, appare condivisibile,<br />
ancora una volta, il riferimento al “fatto che costituisce reato” quale oggetto di<br />
rappresentazione e volontà 892 . Ma, soprattutto, appare condivisibile la valorizzazione<br />
del dolo inteso come rappresentazione e volontà 893 . Meno positiva risulta invece, a<br />
parere di chi scrive, la scelta di introdurre, ai fini del dolo eventuale, il requisito della<br />
rappresentazione in termini di “alta probabilità”, in quanto una “presa di posizione<br />
della volontà”, intesa come “disponibilità” alla realizzazione del reato, è astrattamente<br />
effettuabile anche a fronte della sussistenza di un elemento rappresentativo dotato di<br />
pregnanza minore rispetto alla rappresentazione dell’elevata probabilità. Altra novità<br />
è data dall’introduzione dell’avverbio “concretamente”: in sostanza, viene affermato<br />
un espresso requisito di concretezza con riferimento alla rappresentazione della<br />
realizzazione del fatto necessaria ai fini del dolo eventuale; tale apporto non è stato<br />
valutato positivamente da una parte di dottrina, la quale ha rimarcato la necessità di<br />
mantenimento della distinzione fra diritto sostanziale e diritto processuale 894 . Alcune<br />
riflessioni debbono essere sviluppate anche con riguardo all’introduzione del<br />
requisito, necessario ai fini del dolo eventuale, della risultanza dell’“accettazione” da<br />
“elementi univoci”: se lo scopo dei compilatori del progetto era quello di contrastare<br />
le tendenze di oggettivizzazione o normativizzazione del dolo, ovvero di affermazione<br />
del dolus in re ipsa, si è notato che, viceversa, in tal modo si giunge con l’includere il<br />
dolo all’interno del fatto tipico, e tale tendenza sarebbe derivante, a sua volta, dalle<br />
impostazioni fondate sull’oggettivizzazione e normativizzazione del dolo 895 .<br />
Quanto alla definizione di “reato colposo”, quella prospettata dalla prima<br />
formulazione del progetto Pisapia presenta una evidente lacuna: il mancato<br />
riferimento espresso alla “non necessità” della rappresentazione, ai fini della<br />
responsabilità colposa 896 . Tale lacuna è stata colmata nella formulazione definitiva<br />
del 22 novembre 2007.<br />
La suddetta formulazione finale modifica anche il tenore letterale della nozione<br />
di “reato doloso”: si prevede che “b) il reato sia doloso quando l’agente si rappresenti<br />
concretamente e voglia il fatto che lo costituisce; c) il reato sia doloso anche quando<br />
l’agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata come altamente<br />
probabile, solo per averlo accettato, e ciò risulti da elementi univoci”. La sostanza<br />
891 Le definizioni in questione sono riportate da G. CERQUETTI, op. cit., 663.<br />
892 G. CERQUETTI, op. cit., 663 – 664.<br />
893 G. CERQUETTI, op. cit., 664.<br />
894 G. CERQUETTI, op. cit., 672.<br />
895 G. CERQUETTI, op. cit., 673.<br />
896 G. CERQUETTI, op. cit., 666.<br />
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