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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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contenuto volitivo del dolo, attraverso l’agevolazione della presunzione di<br />

sussistenza dell’elemento volitivo in presenza di un elemento intellettivo che assuma<br />

i connotati di rappresentazione in termini di “elevata probabilità” o, comunque, in<br />

termini di “probabilità” intesa come concetto più pregnante rispetto alla “mera<br />

possibilità”. Le conseguenze di assetti di questo genere sarebbero, invero, due: da<br />

un lato, un’indebita estensione della responsabilità dolosa attraverso<br />

l’oggettivizzazione del dolo; dall’altro, un’indebita restrizione della responsabilità<br />

dolosa, limitata alle sole ipotesi in cui la rappresentazione si configuri come<br />

previsione in termini di “elevata probabilità”, o “probabilità” intesa come concetto<br />

distinto rispetto alla “mera possibilità” 885 , con esclusione, parallelamente, delle ipotesi<br />

in cui, seppur a fronte di un elemento intellettivo meno pregnante, vi fosse stata una<br />

“messa in conto” della realizzazione del fatto di reato, ovvero una presa di posizione<br />

della volontà, con “disponibilità” alla realizzazione del fatto di reato.<br />

D’altra parte, può essere valutata in modo sommariamente positivo la<br />

definizione della responsabilità per colpa prospettata dal progetto Grosso: “Risponde<br />

a titolo di colpa chi, con una condotta che viola regole di diligenza, o di prudenza, o<br />

di perizia, ovvero regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline,<br />

realizza un fatto costitutivo di reato che è conseguenza prevedibile ed evitabile<br />

dell’inosservanza della regola cautelare”. Anzitutto, si può notare la costruzione di<br />

tipo “ascrittivo”: la norma non definisce il “reato colposo”, bensì fissa i criteri di<br />

imputazione in base ai quali debba sorgere la responsabilità colposa 886 ; in secondo<br />

luogo, non può non notarsi, anche in tale caso, il riferimento al “fatto costitutivo di<br />

reato”, il quale elimina le possibili controversie in ordine all’interpretazione del<br />

concetto di “evento” 887 ; inoltre, è significativa l’introduzione espressa dei requisiti di<br />

“prevedibilità” ed “evitabilità” 888 ; infine, si è anche notato che il riferimento “in positivo”<br />

alle regole di diligenza, prudenza o perizia (e non, in negativo, al comportamento<br />

“negligente”, “imprudente”, o “imperito”) potrebbe valorizzare correttamente la<br />

dimensione normativa della colpa, al contempo scongiurando i rischi di<br />

identificazione della colpa attraverso suggestioni di carattere morale 889 .<br />

Il progetto Nordio, del resto, rappresenta un “regresso” sia sotto il profilo della<br />

definizione del dolo, sia con riguardo alla definizione della colpa: la definizione del<br />

“reato doloso” è sostanzialmente analoga a quella prospettata dalla prima<br />

formulazione del progetto Grosso 890 ; mentre quella del “reato colposo” ricalca, in<br />

pratica, l’attuale assetto ricavabile dall’art. 43 c.p., eccezion fatta che per<br />

l’introduzione di un requisito di “concreta prevedibilità” della conseguenza lesiva e di<br />

un espresso riferimento alla natura “cautelare” delle regole “di fonte specifica” violate.<br />

885 G. CERQUETTI, op. cit., 655 – 656.<br />

886 D. CASTRONUOVO, op. cit., 263.<br />

887 D. CASTRONUOVO, op. cit., 262.<br />

888 D. CASTRONUOVO, op. cit., 264. L’Autore osserva che il requisito della “prevedibilità”, in<br />

particolare, dovrebbe, almeno in parte, limitare i rischi di una eccessiva normativizzazione ed<br />

oggettivizzazione della colpa, sottraendola alla logica del versari in re illicita.<br />

889 D. CASTRONUOVO, op. cit., 263 – 264.<br />

890 G. CERQUETTI, op. cit., 657. Si riporta anche la testuale definizione di “reato doloso”<br />

contenuta all’interno del progetto Nordio: “Il reato è doloso quando l’agente compie la condotta attiva<br />

od omissiva con l’intenzione di realizzare l’evento dannoso o pericoloso costitutivo del reato, ovvero<br />

con la rappresentazione che, a seguito della sua condotta, la realizzazione dell’evento offensivo è<br />

certa o altamente probabile”. Appare un ulteriore elemento di “regresso” il ritorno all’utilizzo del<br />

riferimento all’”evento”, anziché al “fatto di reato”.<br />

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