DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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quanto al dolo, ci si limitò a proporre la formulazione di una definizione la quale<br />
comprendesse in modo univoco anche il dolo eventuale e che richiedesse, in ogni<br />
caso, la necessità che il soggetto fosse consapevole del significato del fatto 878 ; per<br />
quel che riguarda la colpa, l’unica indicazione rivolta al legislatore delegato<br />
prevedeva che la formulazione della relativa definizione avrebbe dovuto essere<br />
effettuata in modo tale che, in qualsiasi forma di colpa, l’imputazione si sarebbe<br />
fondata su un criterio strettamente personale 879 .<br />
Il progetto Riz del 1995, invece, assume la forma del procedimento di iniziativa<br />
parlamentare, abbandonando lo strumento normativo della delega legislativa 880 . Per<br />
quanto concerne il dolo eventuale, il disegno di legge specificava che sarebbe stato<br />
responsabile a titolo di dolo anche chi avesse previsto “l’evento come conseguenza<br />
inevitabilmente connessa e concretamente possibile della propria azione od<br />
omissione” e ne avesse accettato il rischio 881 . Quanto alla definizione del delitto<br />
colposo, gli unici tratti di innovazione rispetto all’attuale art. 43 sono dati dalla<br />
espressa menzione del requisito di “prevedibilità” dell’evento, nonché dalla<br />
previsione di una forma di “imperizia grave” per l’ipotesi in cui l’evento fosse stato<br />
conseguenza di prestazione d’opera che implicasse la soluzione di problemi tecnici<br />
di speciale difficoltà 882 . Come si è già osservato, il progetto Riz sembra accogliere,<br />
per quel che riguarda la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, la teoria<br />
dell’accettazione del rischio 883 .<br />
Il progetto Grosso, in una prima fase (art. 30 dell’articolato approvato il 12<br />
settembre 2000), attribuiva la responsabilità a titolo di dolo nei confronti del soggetto<br />
che avesse agito con l’intenzione di realizzare il fatto, oppure nei confronti di chi<br />
avesse agito essendosi rappresentato “la realizzazione del fatto come certa, ovvero<br />
come altamente probabile, accettandone il rischio” 884 ; una successiva formulazione<br />
(art. 17 dell’articolato approvato il 26 maggio 2001) prevede, invece, l’attribuzione<br />
della responsabilità per dolo in capo a chi “con una condotta volontaria attiva od<br />
omissiva realizza un fatto costitutivo di reato: a) se agisce con l’intenzione di<br />
realizzare il fatto; b) se agisce rappresentandosi la realizzazione del fatto come certa;<br />
c) se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile”.<br />
Nell’ambito di entrambe le formulazioni, appare condivisibile la scelta di introduzione<br />
del riferimento al “fatto di reato”, in grado di eliminare le possibili incertezze in ordine<br />
alla determinazione ed individuazione dell’oggetto del dolo; tuttavia, non sono<br />
valutabili in senso positivo i riferimenti alla previsione in termini di “alta probabilità” o,<br />
nella seconda formulazione, “probabilità”: il rischio insito in approcci di questo genere<br />
è quello di dare adito a tendenze di oggettivizzazione e normativizzazione del<br />
878<br />
F. CURI, op. ult. cit., 41.<br />
879<br />
D. CASTRONUOVO, op. cit., 253. L’Autore definisce, giustamente, “esangue” tale indicazione<br />
rivolta al legislatore delegato.<br />
880<br />
D. CASTRONUOVO, op. cit., 255.<br />
881<br />
F. CURI, op. ult. cit., 41.<br />
882<br />
D. CASTRONUOVO, op. cit., 256. L’Autore riporta la definizione di “delitto colposo” rilevabile<br />
all’interno del disegno di legge in questione: “Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, se l’evento,<br />
anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica come effetto prevedibile di negligenza o<br />
imprudenza o imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se l’evento è<br />
conseguenza di prestazione d’opera che implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,<br />
l’imperizia deve essere grave.”<br />
883<br />
In questo senso, F. CURI, op. ult. cit., 41 – 42.<br />
884 G. CERQUETTI, op. cit., 655.<br />
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