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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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quanto al dolo, ci si limitò a proporre la formulazione di una definizione la quale<br />

comprendesse in modo univoco anche il dolo eventuale e che richiedesse, in ogni<br />

caso, la necessità che il soggetto fosse consapevole del significato del fatto 878 ; per<br />

quel che riguarda la colpa, l’unica indicazione rivolta al legislatore delegato<br />

prevedeva che la formulazione della relativa definizione avrebbe dovuto essere<br />

effettuata in modo tale che, in qualsiasi forma di colpa, l’imputazione si sarebbe<br />

fondata su un criterio strettamente personale 879 .<br />

Il progetto Riz del 1995, invece, assume la forma del procedimento di iniziativa<br />

parlamentare, abbandonando lo strumento normativo della delega legislativa 880 . Per<br />

quanto concerne il dolo eventuale, il disegno di legge specificava che sarebbe stato<br />

responsabile a titolo di dolo anche chi avesse previsto “l’evento come conseguenza<br />

inevitabilmente connessa e concretamente possibile della propria azione od<br />

omissione” e ne avesse accettato il rischio 881 . Quanto alla definizione del delitto<br />

colposo, gli unici tratti di innovazione rispetto all’attuale art. 43 sono dati dalla<br />

espressa menzione del requisito di “prevedibilità” dell’evento, nonché dalla<br />

previsione di una forma di “imperizia grave” per l’ipotesi in cui l’evento fosse stato<br />

conseguenza di prestazione d’opera che implicasse la soluzione di problemi tecnici<br />

di speciale difficoltà 882 . Come si è già osservato, il progetto Riz sembra accogliere,<br />

per quel che riguarda la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, la teoria<br />

dell’accettazione del rischio 883 .<br />

Il progetto Grosso, in una prima fase (art. 30 dell’articolato approvato il 12<br />

settembre 2000), attribuiva la responsabilità a titolo di dolo nei confronti del soggetto<br />

che avesse agito con l’intenzione di realizzare il fatto, oppure nei confronti di chi<br />

avesse agito essendosi rappresentato “la realizzazione del fatto come certa, ovvero<br />

come altamente probabile, accettandone il rischio” 884 ; una successiva formulazione<br />

(art. 17 dell’articolato approvato il 26 maggio 2001) prevede, invece, l’attribuzione<br />

della responsabilità per dolo in capo a chi “con una condotta volontaria attiva od<br />

omissiva realizza un fatto costitutivo di reato: a) se agisce con l’intenzione di<br />

realizzare il fatto; b) se agisce rappresentandosi la realizzazione del fatto come certa;<br />

c) se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile”.<br />

Nell’ambito di entrambe le formulazioni, appare condivisibile la scelta di introduzione<br />

del riferimento al “fatto di reato”, in grado di eliminare le possibili incertezze in ordine<br />

alla determinazione ed individuazione dell’oggetto del dolo; tuttavia, non sono<br />

valutabili in senso positivo i riferimenti alla previsione in termini di “alta probabilità” o,<br />

nella seconda formulazione, “probabilità”: il rischio insito in approcci di questo genere<br />

è quello di dare adito a tendenze di oggettivizzazione e normativizzazione del<br />

878<br />

F. CURI, op. ult. cit., 41.<br />

879<br />

D. CASTRONUOVO, op. cit., 253. L’Autore definisce, giustamente, “esangue” tale indicazione<br />

rivolta al legislatore delegato.<br />

880<br />

D. CASTRONUOVO, op. cit., 255.<br />

881<br />

F. CURI, op. ult. cit., 41.<br />

882<br />

D. CASTRONUOVO, op. cit., 256. L’Autore riporta la definizione di “delitto colposo” rilevabile<br />

all’interno del disegno di legge in questione: “Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, se l’evento,<br />

anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica come effetto prevedibile di negligenza o<br />

imprudenza o imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se l’evento è<br />

conseguenza di prestazione d’opera che implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,<br />

l’imperizia deve essere grave.”<br />

883<br />

In questo senso, F. CURI, op. ult. cit., 41 – 42.<br />

884 G. CERQUETTI, op. cit., 655.<br />

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