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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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CAPITOLO V<br />

PROGETTI DI RIFORMA, SPUNTI DI DIRITTO PENALE COMPARATO<br />

ED AUSPICATA DEFINIZIONE DI UN TERTIUM GENUS NELL’AMBITO<br />

DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO<br />

SOMMARIO: 1. Progetti di riforma del codice penale italiano – 2. La recklessness nell’ordinamento<br />

inglese – 3. La mise en danger francese – 4. Il cosciente desprecio por la vida de los demas – 5.<br />

Verso la definizione di un tertium genus nell’ambito dell’elemento soggettivo? – 6. Considerazioni<br />

conclusive.<br />

1. Progetti di riforma del codice penale italiano<br />

È opportuno fare riferimento ai più o meno recenti progetti di riforma del codice<br />

penale italiano che si sono susseguiti a partire dagli anni Novanta del secolo scorso,<br />

i quali hanno tentato di proporre, tra l’altro, nuove formulazioni delle definizioni di<br />

dolo e colpa, nell’ottica di un miglioramento dell’attuale assetto indicato dall’art. 43: si<br />

tratta, in ordine cronologico, dei progetti Pagliaro, Riz, Grosso, Nordio e Pisapia. In<br />

estrema sintesi, il primo si limita a porre principi generali ai quali avrebbe dovuto<br />

ispirarsi il legislatore delegato (veniva, infatti, prescelto lo strumento normativo della<br />

delega legislativa) nella formulazione delle definizioni di dolo e colpa; il secondo<br />

recepisce, sostanzialmente, la teoria dell’accettazione del rischio 873 ; i progetti Grosso<br />

e Nordio, come si vedrà, in effetti manifestano, per quel che attiene alla definizione<br />

del dolo, non già un progresso, bensì un regresso rispetto all’attuale art. 43,<br />

incorrendo nell’errore di svalutazione della componente volitiva del dolo eventuale e<br />

dando adito a tendenze di oggettivizzazione e normativizzazione del dolo eventuale<br />

stesso; con riferimento alla colpa, il progetto Grosso tenta una definizione di “delitto<br />

colposo” maggiormente complessa ed “arricchita” rispetto a quella attuale, quando<br />

invece il progetto Nordio appare, rispetto al progetto Grosso, “di retroguardia” anche<br />

su questo frangente 874 ; il progetto Pisapia, infine, prospetta una definizione di dolo<br />

eventuale che potrebbe essere, in linea di massima, condivisibile 875 . D’altra parte,<br />

per quel che attiene alla colpa, l’ultimo progetto citato elimina l’aggravante prevista<br />

specificamente per la colpa “con previsione”, postulando una categoria generale di<br />

“colpa grave” non necessariamente coincidente con la colpa cosciente, e che debba<br />

essere individuata tenuto conto della concreta situazione, anche psicologica,<br />

dell’agente, nonché della pericolosità della condotta e della rilevanza della violazione<br />

di regole cautelari 876 .<br />

Passando all’analisi dettagliata dei progetti de lege ferenda elencati, occorre<br />

prendere le mosse dal meno recente fra essi, ossia il progetto Pagliaro del 1992.<br />

Esso, come si è accennato, presceglie l’adozione dello strumento normativo della<br />

delega legislativa, e da tale aspetto deriva la “povertà” degli elementi offerti 877 :<br />

873 F. CURI, op. ult. cit., 41 – 42.<br />

874 D. CASTRONUOVO, op. cit., 260, 268.<br />

875 In questo senso, G. CERQUETTI, op. cit., 655 – 658 (per quel che attiene ai progetti Grosso e<br />

Nordio); 663 – 664 (relativamente al progetto Pisapia).<br />

876 D. CASTRONUOVO, op. cit., 271.<br />

877 D. CASTRONUOVO, op. cit., 254.<br />

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