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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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verificazione dell’evento 75 ; viceversa, è da escludersi che la colpa “con previsione”<br />

possa prescindere dalla coscienza del carattere antidoveroso della condotta 76 : in altri<br />

termini, la mancanza di previsione dell’evento può essere compatibile con la<br />

consapevolezza del carattere antidoveroso della propria condotta, mentre tale<br />

consapevolezza sarebbe, invece, necessaria nel caso della previsione dell’evento, ai<br />

fini dell’inquadramento della colpa con previsione.<br />

4. Elementi comuni a dolo e colpa: la violazione di regole precauzionali di<br />

condotta e il superamento del rischio consentito.<br />

Si intende fare riferimento, a questo punto, all’impostazione dottrinale in base<br />

alla quale, pur restando dolo e colpa rispettivamente elementi soggettivi autonomi, vi<br />

sarebbero componenti le quali caratterizzerebbero entrambi, e che sarebbero a<br />

fondamento della stessa rilevanza penale della condotta: sicché, in assenza di esse,<br />

non potrebbe configurarsi neppure reato 77 . È stato peraltro osservato che, da questo<br />

punto di vista, si riveli di particolare efficacia l’analisi con riferimento specifico a dolo<br />

eventuale e colpa cosciente: posto, infatti, che si tratta di categorie di confine,<br />

l’analisi incentrata con riferimento ad esse consente di porne in evidenza non solo le<br />

differenze, bensì anche gli elementi comuni 78 .<br />

Occorre prendere le mosse da una concezione di “evento” inteso in senso lato<br />

come lesione o messa in pericolo di beni giuridicamente protetti: in base a tale<br />

accezione, l’evento viene prospettato come elemento che non possa mancare in<br />

alcuna fattispecie penalmente rilevante 79 . Definito in tal modo l’“evento”, è necessario<br />

precisare un ulteriore concetto: ossia quello di “regola di diligenza” o “regola<br />

cautelare”, intesa in questo contesto come regola finalizzata ad evitare che si<br />

verifichi un evento consistente nella lesione o messa in pericolo di un bene<br />

giuridicamente protetto 80 .<br />

In base ai concetti appena esposti, è possibile individuare già un primo nucleo il<br />

quale dovrebbe costituire il fondamento comune a qualsiasi condotta penalmente<br />

rilevante: ossia la violazione di regole di diligenza, intese nell’accezione che si è<br />

esposta poc’anzi, e le quali siano finalizzate ad evitare la realizzazione dell’evento<br />

del tipo di quello realizzatosi nel caso concreto 81 . Beninteso, quindi, che la<br />

trasgressione di regole di diligenza non è di per sé sufficiente a fondare la rilevanza<br />

penale della condotta, essendo necessaria la sussistenza di ulteriori elementi: in<br />

primo luogo, la realizzazione di un evento lesivo o pericoloso per beni giuridicamente<br />

tutelati; in secondo luogo, la sussistenza di nesso causale fra condotta posta in<br />

essere ed evento realizzato, la quale acquista a sua volta rilevanza solo se l’evento è<br />

stato effettivamente provocato da una condotta non conforme a regole cautelari<br />

finalizzate ad evitarlo; tanto che – si sostiene – qualora l’evento sia stato<br />

75 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 41.<br />

76 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit. Nello stesso senso anche G. DE FRANCESCO, Dolo<br />

eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 140 – 141, 154.<br />

77 Si fa riferimento in particolare a L. EUSEBI, Appunti, 1059 – 1066.<br />

78 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 94.<br />

79 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1056.<br />

80 L. EUSEBI, op. ult. cit.,1060 e, in particolare, nota (24)<br />

81 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1059 ss.<br />

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