DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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comportamento colposo” e con “l’etichettamento come ‘assassino’ del colpevole” 864 .<br />
In tal modo, il dolo giunge a coincidere con l’antico concetto di “culpa”, intesa come<br />
consapevole deviazione da un modello comportamentale previsto per l’ambito di<br />
attività di riferimento 865 .<br />
A parere di chi scrive, come si è già accennato, l’inquadramento del dolo<br />
eventuale con riferimento all’amministratore delegato è, nel caso di specie,<br />
condivisibile, e si addice quasi perfettamente alla teoria che valorizza il binomio “dolo<br />
eventuale” – “deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un<br />
altro”. Tuttavia, ciò non deve dare adito all’affermazione automatica della<br />
responsabilità per dolo eventuale in capo al datore di lavoro in qualsivoglia ipotesi di<br />
infortunio sul lavoro in contesti caratterizzati dall’omissione di misure precauzionali o<br />
antinfortunistiche 866 .<br />
Passando alle conclusioni concernenti la responsabilità amministrativa<br />
dell’ente, la Corte d’Assise riconosce tale responsabilità ai sensi dell’art. 25 –<br />
septies, comma 1, del d. lgs. 231/2001 (quindi, in dipendenza del reato di omicidio<br />
colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela<br />
dell’igiene e della salute sul lavoro), condannando la società ad una sanzione<br />
pecuniaria pari ad un milione di euro, nonché a diverse sanzioni di tipo interdittivo ed<br />
alla confisca del profitto del reato; a tutto ciò si aggiunga la disposizione della<br />
pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale 867 . In sede di<br />
motivazione della sentenza, la Corte si ritrova a dover affrontare e chiarire il<br />
problema della natura giuridica della responsabilità dell’ente, peraltro anche in<br />
conseguenza dei rilievi della difesa la quale riteneva addirittura incostituzionali gli<br />
artt. 5, 6 e 7 del d. lgs. 231/2001, per violazione dell’art. 27 Cost., in quanto essi<br />
avrebbero determinato una presunzione di colpevolezza in capo all’ente, con<br />
inversione dell’onere della prova; la difesa lamentava, inoltre, la genericità degli artt.<br />
6 e 7, nonché l’irragionevolezza del sistema sanzionatorio complessivamente<br />
considerato e prospettato dal d. lgs. 231/2001, laddove esso, in taluni casi, comporta<br />
sanzioni più lievi per l’ente qualora il reato presupposto sia commesso con dolo, a<br />
fronte di sanzioni più gravi per l’ente qualora il reato presupposto sia di natura<br />
colposa 868 .<br />
La Corte d’Assise rigetta le suddette doglianze, concludendo con l’affermazione<br />
della natura “senz’altro amministrativa” della responsabilità dell’ente ai sensi del d.<br />
lgs. 231/2001: la quale, dunque, esulerebbe dai principi propri del sistema<br />
penalistico, quali quelli di colpevolezza, tassatività e ragionevolezza 869 .<br />
Quanto, poi, ai requisiti dell’“interesse” o “vantaggio” dell’ente, i giudici<br />
affermano che “le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed<br />
antincendio, le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico<br />
864 M. RONCO, op. cit., 3.<br />
865 M. RONCO, op. loc. cit.<br />
866 Lo stesso procuratore Guariniello, pubblico ministero occupatosi del caso in questione,<br />
afferma che “il dolo non è applicabile meccanicamente a tutti i casi di infortunio sul lavoro” (citazione<br />
tratta da F. BACCHINI, La sentenza Thyssen, in www.hyperedizioni.com).<br />
867 M. L. MINNELLA, D. lgs. n. 231 del 2001 e reati colposi nel caso ThyssenKrupp. Sulla<br />
responsabilità dell’ente per gli omicidi colposi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in<br />
www.penalecontemporaneo.it<br />
868 Le doglianze della difesa sono riassunte da M. L. MINNELLA, op. cit.<br />
869 M. L. MINNELLA, op. cit.<br />
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