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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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teoria che valorizza la subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro: si<br />

tratta dell’atteggiamento psicologico del soggetto che, nell’ambito del perseguimento<br />

intenzionale di un fine (vantaggio economico, nel caso di specie), si rappresenta la<br />

possibilità/probabilità che la condotta correlata al perseguimento di detto fine<br />

provochi eventi lesivi di altri beni giuridici (in questo caso, incendi e lesione della vita<br />

o dell’integrità fisica dei lavoratori) e, a fronte dell’alternativa fra non persistere nella<br />

tenuta della condotta correlata al perseguimento del fine intenzionale – con parallela<br />

tutela di altri beni giuridici – e, viceversa, persistere nella tenuta di essa a costo di<br />

ledere beni giuridici, opta per questa seconda alternativa, con deliberazione di<br />

subordinazione di beni giuridici rispetto al proprio interesse intenzionalmente<br />

perseguito. L’amministratore delegato avrebbe, quindi, consapevolmente subordinato<br />

l’incolumità dei lavoratori rispetto agli obiettivi economici aziendali, accettando il<br />

rischio che l’incolumità dei lavoratori venisse irrimediabilmente sacrificata 858 : ma si<br />

tratta di una “accettazione” che non connota il dolo eventuale di per sé stessa, bensì<br />

in quanto effettuata tramite l’appena descritto processo di comparazione fra gli<br />

interessi in gioco e susseguente deliberazione di subordinazione di taluni di essi<br />

rispetto ad altri.<br />

Parte della dottrina non ha mancato di rilevare o, quantomeno, di suscitare il<br />

sospetto che un dispositivo di questo genere lasci trapelare la presenza di una logica<br />

presuntiva fondante la condanna per dolo eventuale in capo all’amministratore<br />

delegato, considerato quale vertice decisionale di Thyssenkrupp: se ciò fosse vero,<br />

la decisione in questione rischierebbe di assumere un carattere meramente<br />

simbolico 859 o strumentale in un’ottica puramente generalpreventiva 860 . Significative<br />

sono le osservazioni di chi ha evidenziato che la pronuncia sul caso Thyssenkrupp<br />

debba “far sperare i lavoratori e far pensare gli imprenditori”, dovendo essere<br />

interpretata come una sorta di “riscatto del lavoro”, in quanto “la vita di un lavoratore<br />

non si può trasformare in profitto” 861 : considerazioni che mettono in luce la<br />

potenzialità “simbolica” della sentenza in esame.<br />

Ancora, si è criticato negativamente un utilizzo del dolo che pare svuotare il<br />

dolo stesso del suo contenuto psicologico, trasformandolo in un modello puramente<br />

normativo: si tratterebbe quasi di una trasformazione della “colpa macroscopica” in<br />

dolo o, quantomeno, di un surrettizio utilizzo del carattere macroscopico della colpa<br />

al fine di giustificare l’affermazione del dolo (svuotato, come si è detto, del proprio<br />

contenuto psicologico) 862 . Sostanzialmente sulla stessa linea si è evidenziato, con<br />

terminologia molto pregnante, che “la ‘fame’ del dolo, stimolata dall’istanza<br />

generalprevenzionistica, assume sempre più i caratteri della crisi bulimica” 863 ,<br />

giungendo a “trasformare in dolo la colpa, almeno quando quest’ultima si sostanzia<br />

in una grave trascuratezza dell’agente rispetto ai beni della vita, dell’incolumità fisica<br />

e della salute”, con insistenza ed accento sulla “riprovevolezza etica del<br />

858<br />

S. ZIRULIA, op. cit.<br />

859<br />

G. MARRA, Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro. Note a margine<br />

del caso Thyssen, in olympus.uniurb.it, pp. 5-6 del documento. Da notare, tuttavia, che il testo in<br />

questione è stato redatto prima del deposito delle motivazioni della sentenza in esame.<br />

860<br />

G. MARRA, op. cit., 18.<br />

861<br />

Questi i commenti citati da G. MARRA, op. cit., 18 – 19.<br />

862<br />

E. R. BELFIORE, op. cit., 7.<br />

863<br />

M. RONCO, La tensione tra dolo e colpa nell’accertamento della responsabilità per gli<br />

incidenti sul lavoro, in www.archiviopenale.it , 2011, n. 2, p. 1 del documento.<br />

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