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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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l’amministratore delegato) avrebbero evitato il verificarsi dell’evento oggetto di<br />

rappresentazione 855 .<br />

A parere di chi scrive, da un punto di vista esclusivamente teorico, desta<br />

qualche perplessità il fatto che, ai fini dell’identificazione della colpa cosciente, si<br />

persista nel voler far leva su concetti quali “ragionevole speranza”/ “fiducia” nella non<br />

verificazione dell’evento. Se si accoglie l’interpretazione dell’art. 61 n. 3 per la quale,<br />

ai fini della configurazione della colpa cosciente, la rappresentazione positiva di<br />

realizzazione dell’evento debba persistere al momento della tenuta della condotta, e<br />

non debba essere stata sostituita da una previsione negativa, “controprevisione” o<br />

rimozione del dubbio, il ricorso ai suddetti concetti appare quantomeno discutibile:<br />

nel momento in cui il soggetto agisce con la “fiducia che l’evento non si verificherà”,<br />

agisce rappresentandosi la “non verificazione dell’evento”. Inoltre, se si accoglie la<br />

teoria per cui l’accettazione del rischio è, anch’essa, elemento comune a dolo<br />

eventuale e colpa cosciente, ed il dolo eventuale si distingue alla luce di<br />

un’accettazione del rischio realizzata tramite una deliberazione di subordinazione di<br />

un bene giuridico rispetto ad un altro, tale deliberazione costituisce già, di per sé,<br />

l’elemento che differenzia dolo eventuale e colpa cosciente. L’inquadramento della<br />

colpa cosciente non dovrebbe necessitare, dunque, del ricorso ai concetti di<br />

“ragionevole speranza” o “fiducia” nella non verificazione dell’evento; dovrebbe<br />

essere, invece, sufficiente valutare se la determinazione ad agire, a fronte della<br />

rappresentazione della possibilità di realizzazione dell’evento lesivo, sia sorretta o<br />

meno da una deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un<br />

altro: in caso affermativo, si avrà dolo eventuale; in caso negativo, colpa cosciente<br />

(nello specifico, si avrà un’accettazione del rischio sorretta solamente da negligenza<br />

o imprudenza). Nel caso di specie, si sarebbe comunque – a parere di chi scrive –<br />

potuto pervenire alla conclusione della sussistenza della colpa cosciente in capo agli<br />

imputati diversi dall’amministratore delegato poiché, probabilmente, la loro posizione<br />

aziendale (subordinata rispetto ad altri vertici, nonché rispetto all’amministratore<br />

delegato) avrebbe impedito di identificare una vera e propria presa di posizione della<br />

volontà, consistente nella deliberazione di subordinazione di un bene giuridico<br />

rispetto ad un altro.<br />

Appare, d’altro canto, perfettamente coerente l’impostazione relativa alla<br />

responsabilità dell’amministratore delegato: fu proprio lui, in persona, ad adottare la<br />

scelta di “chiusura a scalare” dello stabilimento; fu proprio lui a decidere<br />

l’azzeramento degli investimenti previsti e necessari, nonché delle condizioni minime<br />

di sicurezza indispensabili in uno stabilimento del tipo di quello in cui si verificò il<br />

fatto 856 ; il tutto nell’ottica del profitto aziendale. Del resto, la sussistenza di un<br />

elemento intellettivo particolarmente pregnante (previsione di concreta ed elevata<br />

probabilità di verificazione di incendi o incidenti mortali) viene ricavata in<br />

considerazione della preparazione e della competenza specifica dello stesso<br />

amministratore delegato, nonché del fatto che egli avesse ricevuto anche pressioni<br />

da parte di altre società del gruppo, presso le quali si erano precedentemente<br />

verificati incendi 857 . In base a tali premesse, si può veramente identificare, con<br />

relativa facilità, un’ipotesi di dolo eventuale che si spiega perfettamente tramite la<br />

855 Corte Ass. Torino, 15 aprile 2011 (deposito 15 novembre 2011), in<br />

www.penalecontemporaneo.it , pp. 302 – 303, 308, 320.<br />

856 S. ZIRULIA, op. cit.<br />

857 S. ZIRULIA, op. cit.<br />

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