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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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ealizzato la condotta anche se avesse avuto la certezza di realizzazione dell’evento,<br />

mentre sussisterebbe colpa cosciente quando l’agente, se avesse avuto detta<br />

certezza, avrebbe desistito. Si precisa inoltre, per quel che attiene al profilo della<br />

rappresentazione, che il tenore letterale dell’art. 61 n. 3 richieda, ai fini della colpa<br />

cosciente, persistenza della rappresentazione positiva di realizzazione dell’evento al<br />

momento della tenuta della condotta; rappresentazione positiva che, dunque, non<br />

deve essere stata sostituita da una rappresentazione negativa o dalla rimozione del<br />

dubbio, nel momento in cui la condotta venga posta in essere; ne consegue che il<br />

dubbio non esclude e non è sufficiente ad integrare il dolo, ed è compatibile sia con il<br />

dolo che con la colpa cosciente. Si prosegue con la valutazione per cui una qualche<br />

accettazione del rischio sussista ogniqualvolta ci si determini ad agire pur senza la<br />

certezza soggettiva in ordine alla non realizzazione dell’evento oggetto di<br />

rappresentazione. La conseguenza del complesso di tali affermazioni consiste<br />

nell’individuazione di un discrimen fra dolo eventuale e colpa cosciente che vada al<br />

di là della sola componente dell’accettazione del rischio (dato che questa caratterizza<br />

anche la colpa cosciente), e che viene inquadrato nell’accettazione del rischio<br />

realizzata tramite una subordinazione consapevole di un bene giuridico rispetto ad<br />

un altro: agirebbe con dolo eventuale, dunque, il soggetto che, perseguendo<br />

intenzionalmente un fine, si rappresenti e colga la correlazione tra il soddisfacimento<br />

del proprio interesse (il raggiungimento del fine intenzionale) ed il sacrificio di un<br />

bene diverso (sacrificio che però – è bene tenerlo sempre presente – si identifica in<br />

un possibile evento lesivo accessorio e collaterale rispetto alla realizzazione del fine<br />

intenzionalmente perseguito, e non necessario ad essa), valuti tali interessi in gioco<br />

ed attribuisca prevalenza al proprio, sacrificando il bene diverso. La lesione del bene<br />

diverso viene accettata quale “prezzo (eventuale) da pagare” per il conseguimento<br />

del risultato intenzionalmente perseguito, venendo posta coscientemente in<br />

correlazione con quest’ultimo, sicché l’obiettivo intenzionalmente perseguito attrae<br />

l’evento collaterale 852 . La colpa cosciente viene, per converso, identificata nell’ipotesi<br />

in cui l’agente, nonostante la rappresentazione dell’evento, abbia posto in essere la<br />

condotta escludendone la possibilità di realizzazione, nella convinzione o nella<br />

ragionevole speranza di poterlo evitare, per proprie abilità o per intervento di altri<br />

fattori 853 .<br />

Stabiliti i suddetti punti di diritto, la Corte d’Assise giunge ad inquadrare la colpa<br />

cosciente con riferimento ai cinque imputati diversi dall’amministratore delegato. La<br />

condotta penalmente rilevante viene individuata nell’omissione di segnalazione<br />

dell’esigenza di adozione delle misure indispensabili a prevenire e gestire il rischio di<br />

realizzazione di eventi del tipo di quello verificatosi, nonostante la previsione<br />

dell’evento 854 . I giudici ritengono, tuttavia, fondato che gli imputati in questione<br />

confidassero nella non verificazione dell’evento, alla luce della loro posizione<br />

aziendale, completamente dipendente dai dirigenti di Terni e dai vertici di TK AST<br />

(altra società del gruppo Thyssen): essi, cioè, avrebbero confidato che i vertici<br />

rispetto a loro gerarchicamente sovraordinati (compreso, peraltro, anche<br />

852<br />

Corte Ass. Torino, 15 aprile 2011 (deposito 14 novembre 2011), in<br />

www.penalecontemporaneo.it , pp. 325 – 326 della sentenza.<br />

853<br />

Corte Ass. Torino, 15 aprile 2011 (deposito 15 novembre 2011), in<br />

www.penalecontemporaneo.it , pp. 302 – 303.<br />

854<br />

Corte Ass. Torino, 15 aprile 2011 (deposito 15 novembre 2011), in<br />

www.penalecontemporaneo.it , pp. 302 – 302.<br />

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