DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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indumenti ignifughi 849 . Il punto cruciale consiste, tuttavia, nel fatto che tale quadro<br />
fosse frutto di precise scelte di politica aziendale adottate da parte della Thyssen: da<br />
un lato, il trasferimento degli impianti da Torino a Terni, con posticipazione di tutti gli<br />
interventi di fire prevention, i quali sarebbero stati effettuati solo nella nuova sede;<br />
dall’altro, il mantenimento dell’attività negli stabilimenti torinesi fino alla definitiva<br />
chiusura, “il più a lungo possibile”, con prospettazione di una sorta di “chiusura a<br />
scalare” progressivamente con il trasferimento degli impianti. È chiaro che tali scelte<br />
rispondevano a logiche di profitto 850 .<br />
La sentenza in questione provvede, altresì, all’effettuazione di un elenco delle<br />
accertate violazioni del d. lgs. n. 626/1994 e del D.P.R. n. 547/1955 i quali<br />
prescrivono, sostanzialmente ed in sintesi, misure generali per la protezione della<br />
salute e della sicurezza dei lavoratori, valutazione dei rischi, adozione di programmi<br />
per la prevenzione, formazione ed informazione/consultazione/partecipazione dei<br />
lavoratori per le questioni attinenti alla sicurezza, adeguato aggiornamento delle<br />
misure di prevenzione in base al grado di evoluzione delle metodologie disponibili; il<br />
tutto, chiaramente, con configurazione di corrispettivi obblighi in capo al datore di<br />
lavoro 851 .<br />
L’assetto appena delineato costituisce la base per lo sviluppo delle conclusioni<br />
in punto di diritto effettuate dalla Corte d’Assise, in particolare in ordine alla<br />
qualificazione dell’elemento psicologico del reato, rispettivamente in capo<br />
all’amministratore delegato ed agli altri cinque amministratori e dirigenti la cui<br />
imputazione si fondava sulla colpa aggravata. I giudici di primo grado richiamano<br />
espressamente la già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 10411/2011, ove<br />
la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente viene individuata mediante un<br />
duplice riferimento: anzitutto, alla prima formula di Frank; quindi, alla teoria che<br />
valorizza l’aspetto della subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro.<br />
Tramite il richiamo alla prima formula di Frank, si sostiene che, a fronte dell’identità<br />
dell’elemento intellettivo, il dolo eventuale sussista qualora l’agente avrebbe<br />
849 S. ZIRULIA, op. cit. Se si scende, poi, nel cuore delle motivazioni della sentenza (Corte Ass.<br />
Torino, 15 aprile 2011, deposito 14 novembre 2011, in www.penalecontemporaneo.it ), ove i giudici<br />
ripercorrono nel dettaglio gli elementi probatori valutati a fondamento della decisione, si possono<br />
rilevare dati concreti particolarmente pregnanti, i quali pongono in estrema evidenza le carenze<br />
strutturali ed organizzative che caratterizzavano gli stabilimenti torinesi: carenze strutturali che<br />
rendevano detti stabilimenti inferiori rispetto agli standard degli altri stabilimenti delle sub – holding<br />
Thyssen (p. 89 della sentenza), risultanti non solo alla luce di dati e prove testimoniali, ma addirittura<br />
in considerazione della pura apparenza esteriore (p. 89 della sentenza); emblematiche sono le<br />
affermazioni di chi aveva avuto esperienza lavorativa in altri stabilimenti Thyssen, che definiscono le<br />
condizioni dello stabilimento torinese come un “pianeta diverso” (pp. 90 – 91 della sentenza); viene<br />
posto l’accento, tra gli altri aspetti, sul fatto che a Terni vi fosse una squadra interna di Vigili del fuoco,<br />
la cui presenza era obbligatoria quando i lavoratori dovevano compiere operazioni a rischio incendio<br />
(p. 91 della sentenza), mentre lo stabilimento di Torino era caratterizzato, al contrario, da un piano<br />
d’emergenza antincendio estremamente inadeguato, farraginoso (pp. 99 – 100 della sentenza) il<br />
quale, in sostanza ed in linea di massima, comportava che i lavoratori dovessero in prima istanza<br />
tentare di spegnere l’incendio autonomamente, riservando la chiamata della squadra d’emergenza<br />
alle sole ipotesi in cui ciò non fosse riuscito, nonché la chiamata dei Vigili del fuoco alla sola iniziativa,<br />
eventuale, della squadra d’emergenza (p. 105 della sentenza). Appare quasi sconcertante<br />
l’affermazione, riportata da un teste, per cui episodi di incendi fossero, nello stabilimento torinese,<br />
quasi giornalieri (p. 105 della sentenza).<br />
850 S. ZIRULIA, op. cit.<br />
851 Corte Ass. Torino, 15 aprile 2011 (deposito 14 novembre 2011), in<br />
www.penalecontemporaneo.it , pp. 208 ss. della sentenza.<br />
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