DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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o eventi affini. Nulla dovrebbe ostare, in base a tale assetto, alla configurabilità del<br />
dolo almeno eventuale. Nella presente tesi si è sostenuta, in particolare, la validità<br />
della teoria che identifica l’elemento volitivo proprio del dolo eventuale nella<br />
accettazione del rischio realizzata tramite subordinazione di un interesse rispetto ad<br />
un altro: nel caso del lancio di sassi da cavalcavia, l’interesse che viene “preferito”<br />
dall’agente è la soddisfazione del proprio desiderio di “rischiare”, e l’interesse<br />
sacrificato è l’incolumità degli utenti della strada. Se non vi fosse sacrificio<br />
dell’incolumità degli utenti della strada, l’agente non realizzerebbe il proprio interesse<br />
(cioè, “creare il rischio”), tanto che egli si asterrebbe dalla condotta se così non<br />
fosse; ragione, questa, per cui non si tratta di un rischio assunto con mera<br />
negligenza o imprudenza, ma vi è sicuramente un quid pluris. Quanto alla<br />
configurabilità del dolo diretto, essa appare accettabile sicuramente nei casi di lancio<br />
“mirato”, mentre in caso di lancio “non mirato” è, forse, eccessiva l’impostazione<br />
adottata dalla giurisprudenza: essa rivela, probabilmente, un intento di enfatizzazione<br />
dell’intervento punitivo e preventivo del diritto penale 820 , attraverso la configurazione<br />
del dolo diretto la quale permette, a sua volta, di superare l’ostacolo della<br />
compatibilità fra dolo eventuale e delitto tentato.<br />
5. Responsabilità dell’ente e delle persone fisiche per incidenti sui luoghi di<br />
lavoro. La sentenza di primo grado sul caso Thyssenkrupp.<br />
Prima di entrare nel cuore dell’argomento inerente l’elemento soggettivo nel<br />
caso di reati lesivi dell’incolumità fisica o della vita dei lavoratori per incidenti sui<br />
luoghi di lavoro, è opportuno delineare brevemente l’assetto legislativo che<br />
caratterizza la c.d. “responsabilità amministrativa” dipendente da reato degli enti<br />
collettivi: trattasi invero, come è stato osservato in dottrina, di una responsabilità<br />
formalmente amministrativa, ma sostanzialmente assimilabile a quella penale, in<br />
quanto strettamente legata alla commissione di un fatto di reato da parte di soggetti a<br />
loro volta connessi all’ente tramite un rapporto qualificato; a ciò si aggiunga il fatto<br />
che l’accertamento della responsabilità in questione venga effettuato in sede<br />
penale 821 .<br />
Il riferimento normativo in tema di responsabilità amministrativa derivante da<br />
reato dell’ente è il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Esso prevede, quale ambito<br />
soggettivo di applicazione della forma di responsabilità in esso contemplata, enti<br />
collettivi forniti di personalità giuridica, nonché società o associazioni anche prive di<br />
personalità giuridica; restano esclusi, invece, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli<br />
enti pubblici non economici e quelli che svolgano funzioni di rilievo costituzionale 822 .<br />
Quanto, invece, ai presupposti la cui sussistenza è necessaria ai fini della<br />
responsabilità amministrativa dell’ente, essi sono i seguenti: anzitutto, è necessaria<br />
la commissione di uno dei reati rientranti fra quelli annoverati dallo stesso d. lgs.<br />
231/2001; in secondo luogo, occorre che l’autore del reato sia un soggetto legato<br />
all’ente da un rapporto qualificato; in terzo luogo, è richiesto che la realizzazione del<br />
reato prospetti un “interesse” o “vantaggio” dell’ente; infine, il reato dal quale dipende<br />
820 F. CURI, op. cit., 234.<br />
821 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 163, 165.<br />
822 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 164.<br />
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