31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

o eventi affini. Nulla dovrebbe ostare, in base a tale assetto, alla configurabilità del<br />

dolo almeno eventuale. Nella presente tesi si è sostenuta, in particolare, la validità<br />

della teoria che identifica l’elemento volitivo proprio del dolo eventuale nella<br />

accettazione del rischio realizzata tramite subordinazione di un interesse rispetto ad<br />

un altro: nel caso del lancio di sassi da cavalcavia, l’interesse che viene “preferito”<br />

dall’agente è la soddisfazione del proprio desiderio di “rischiare”, e l’interesse<br />

sacrificato è l’incolumità degli utenti della strada. Se non vi fosse sacrificio<br />

dell’incolumità degli utenti della strada, l’agente non realizzerebbe il proprio interesse<br />

(cioè, “creare il rischio”), tanto che egli si asterrebbe dalla condotta se così non<br />

fosse; ragione, questa, per cui non si tratta di un rischio assunto con mera<br />

negligenza o imprudenza, ma vi è sicuramente un quid pluris. Quanto alla<br />

configurabilità del dolo diretto, essa appare accettabile sicuramente nei casi di lancio<br />

“mirato”, mentre in caso di lancio “non mirato” è, forse, eccessiva l’impostazione<br />

adottata dalla giurisprudenza: essa rivela, probabilmente, un intento di enfatizzazione<br />

dell’intervento punitivo e preventivo del diritto penale 820 , attraverso la configurazione<br />

del dolo diretto la quale permette, a sua volta, di superare l’ostacolo della<br />

compatibilità fra dolo eventuale e delitto tentato.<br />

5. Responsabilità dell’ente e delle persone fisiche per incidenti sui luoghi di<br />

lavoro. La sentenza di primo grado sul caso Thyssenkrupp.<br />

Prima di entrare nel cuore dell’argomento inerente l’elemento soggettivo nel<br />

caso di reati lesivi dell’incolumità fisica o della vita dei lavoratori per incidenti sui<br />

luoghi di lavoro, è opportuno delineare brevemente l’assetto legislativo che<br />

caratterizza la c.d. “responsabilità amministrativa” dipendente da reato degli enti<br />

collettivi: trattasi invero, come è stato osservato in dottrina, di una responsabilità<br />

formalmente amministrativa, ma sostanzialmente assimilabile a quella penale, in<br />

quanto strettamente legata alla commissione di un fatto di reato da parte di soggetti a<br />

loro volta connessi all’ente tramite un rapporto qualificato; a ciò si aggiunga il fatto<br />

che l’accertamento della responsabilità in questione venga effettuato in sede<br />

penale 821 .<br />

Il riferimento normativo in tema di responsabilità amministrativa derivante da<br />

reato dell’ente è il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Esso prevede, quale ambito<br />

soggettivo di applicazione della forma di responsabilità in esso contemplata, enti<br />

collettivi forniti di personalità giuridica, nonché società o associazioni anche prive di<br />

personalità giuridica; restano esclusi, invece, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli<br />

enti pubblici non economici e quelli che svolgano funzioni di rilievo costituzionale 822 .<br />

Quanto, invece, ai presupposti la cui sussistenza è necessaria ai fini della<br />

responsabilità amministrativa dell’ente, essi sono i seguenti: anzitutto, è necessaria<br />

la commissione di uno dei reati rientranti fra quelli annoverati dallo stesso d. lgs.<br />

231/2001; in secondo luogo, occorre che l’autore del reato sia un soggetto legato<br />

all’ente da un rapporto qualificato; in terzo luogo, è richiesto che la realizzazione del<br />

reato prospetti un “interesse” o “vantaggio” dell’ente; infine, il reato dal quale dipende<br />

820 F. CURI, op. cit., 234.<br />

821 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 163, 165.<br />

822 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 164.<br />

175

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!