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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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effettivamente realizzato 813 . La Corte di legittimità conferma l’assetto delineato dai<br />

giudici di merito, rigettando il ricorso della difesa, il quale non poteva fare altro che<br />

tentare di affidarsi a motivi quali l’irrazionalità del gesto e la particolare situazione<br />

psicologica dell’imputato, o alla circostanza (evidentemente irrilevante) per cui<br />

l’imputato non conoscesse la vittima: a rigetto di tali motivi, si osserva che l’omicidio<br />

sia un gesto di per sé irrazionale, non valutabile alla stregua di criteri – appunto –<br />

razionali; si aggiunge l’irrilevanza della circostanza per la quale l’imputato non<br />

conoscesse la vittima, in quanto il dolo sostenuto dai giudici di merito si configurava<br />

proprio come volontà di ledere indifferentemente una od altra persona 814 .<br />

Di diverso avviso, rispetto alla giurisprudenza sin qui analizzata, è quella parte<br />

di dottrina che considera il lancio di sassi da cavalcavia come “produzione fine a sé<br />

stessa di un rischio non consentito”. È il caso di fare riferimento, in particolare, alla<br />

concezione riconducibile, principalmente, a Luciano Eusebi, per cui l’individuazione<br />

di forme non intenzionali di dolo necessiterebbe sempre dell’individuazione di una<br />

intenzione (quest’ultima considerata come “prospettiva che dia causa alla condotta”)<br />

in vista della realizzazione della quale vi sia “disponibilità a pagare un prezzo” 815 : il<br />

lancio di sassi da cavalcavia mancherebbe, appunto, di detta prospettiva. Chi lancia<br />

sassi da cavalcavia – si sostiene – agirebbe con il solo fine, in sé e per sé<br />

considerato, di produzione di un rischio, e non con l’intento psicologico di<br />

danneggiare o ledere, né con l’intento di produrre altri eventi comunque diversi dalla<br />

produzione del rischio, di per sé stessa considerata 816 . Del resto, a conferma di ciò,<br />

si rileva che, ai fini della cessazione della condotta, nei casi in questione, non risulta<br />

decisivo l’essersi realizzato o meno di una delle possibili conseguenze lesive: l’unica<br />

prospettiva psicologica dell’agente è l’assunzione del rischio, in sé stessa intesa 817 .<br />

Si prosegue sostenendo che neppure nelle ipotesi di lancio “mirato” la condotta<br />

apparirebbe sorretta da una prospettiva psicologica consistente nel “ledere”,<br />

“danneggiare” o eventi affini: si osserva che, del resto, tali risultati non vengano in<br />

alcun modo perseguiti dall’agente in modo diverso 818 . Le conclusioni a cui giunge<br />

l’Autore, se raffrontate con l’assetto giurisprudenziale dominante, sono senz’altro<br />

drastiche: non solo esclusione del dolo eventuale o diretto, ma addirittura della<br />

capacità di intendere e volere e, dunque, dell’imputabilità, per una “anomala<br />

formazione del volere” 819 .<br />

Per quel che si vuole sostenere in questa tesi, l’impostazione dottrinale appena<br />

descritta non appare condivisibile. Ammesso che, conformemente alla teoria<br />

finalistica dell’azione, ogni azione umana sia caratterizzata da un fine intenzionale, e<br />

che l’evento realizzato con dolo eventuale non sia intenzionalmente perseguito, ma<br />

collaterale ed accessorio (e non necessario) rispetto alla realizzazione del fine<br />

intenzionalmente perseguito, tuttavia a nulla dovrebbe rilevare la “razionalità” o<br />

“irrazionalità” del fine intenzionale stesso: nel caso del lancio di sassi da cavalcavia,<br />

il fine intenzionalmente perseguito è il “creare un rischio”, e il “mezzo” per il<br />

perseguimento di tale fine è il lancio di sassi realizzato “a costo di” ledere, uccidere,<br />

813 Cass. Pen., Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 5436, in dejure.giuffre.it<br />

814 Cass. Pen., Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 5436, in dejure.giuffre.it<br />

815 L. EUSEBI, Appunti, 1097 – 1098.<br />

816 L. EUSEBI, Appunti, 1097.<br />

817 L. EUSEBI, op. loc. ult. cit.<br />

818 L. EUSEBI, op. loc. ult. cit.<br />

819 L. EUSEBI, Appunti, 1098.<br />

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