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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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1996, i giudici di legittimità confermavano l’assetto prospettato dai giudici di merito di<br />

primo grado i quali avevano indicato la responsabilità, in capo agli imputati, per<br />

omicidio doloso, nonché per tentato omicidio, sorretto da dolo diretto, a danno di<br />

utenti della strada nei confronti dei quali l’evento “morte” non si fosse realizzato;<br />

parallelamente, la Cassazione respingeva la ricostruzione operata dai giudici di<br />

appello i quali, pur avendo confermato l’addebito, avevano descritto l’elemento<br />

soggettivo come dolo eventuale, ritenendo che gli agenti avessero realizzato la<br />

condotta alla luce di uno scopo preponderante consistente nello “sperimentare un<br />

folle divertimento”, mentre l’eventualità di colpire automobili transitanti e/o provocare<br />

la morte dei relativi occupanti sarebbe rimasta, nella prospettiva psicologica degli<br />

agenti stessi, nell’ambito di una sfera “secondaria” 806 . L’argomentazione adottata dai<br />

giudici di legittimità prende le mosse dalla considerazione per cui in primo grado<br />

fosse stato affermato il dolo diretto non intenzionale, in considerazione della<br />

percezione dell’elevata probabilità, prossima alla certezza, della realizzazione<br />

dell’evento lesivo per l’ipotesi in cui i “bersagli” fossero stati attinti; elevata probabilità<br />

a sua volta evincibile dalla dimensione delle pietre lanciate, dalla velocità dei veicoli<br />

transitanti sull’autostrada “presa di mira”, dalla ricerca della “precisione del lanci” da<br />

parte degli imputati (i quali ambivano ad una sorta di “graduatoria di abilità”):<br />

elementi, questi, i quali rivelavano una piena accettazione non già del mero “rischio”,<br />

bensì dell’evento 807 . La sentenza di legittimità concorda con tale ricostruzione<br />

precisando, altresì, che la constatazione per cui lo scopo principale degli agenti fosse<br />

quello di sperimentare un “dissennato divertimento” – mentre la realizzazione della<br />

morte degli automobilisti sarebbe stata solamente un “pensiero secondario” –<br />

varrebbe unicamente ad escludere il dolo intenzionale, ma non ad affermare il dolo<br />

eventuale in luogo del dolo diretto non intenzionale: da qui il respingimento della<br />

conclusione dei giudici di secondo grado, i quali avevano deposto a favore<br />

dell’affermazione del dolo eventuale 808 .<br />

Una delle particolarità, tutt’altro che di secondo piano, del caso appena<br />

analizzato è data dal “lancio mirato” sui veicoli: aspetto che senz’altro depone a<br />

favore dell’affermazione del dolo diretto e del tentato omicidio a danno dei soggetti<br />

non concretamente attinti dalle pietre lanciate. Tuttavia, il tentato omicidio è stato<br />

affermato anche per ipotesi di lancio “a pioggia” (quindi, non mirato) sui veicoli<br />

transitanti. È possibile fare riferimento ad un caso specifico in cui l’imputato, giunto in<br />

ora notturna su un cavalcavia sovrastante un’autostrada, aveva scagliato da esso,<br />

con un unico gesto, un quantitativo di oggetti comprendente sassi, cocci di terracotta<br />

ed una pietra a spigoli vivi, mentre sopraggiungevano alcune vetture sulle corsie<br />

interessate dal lancio: i giudici di merito di secondo grado affermavano il tentato<br />

omicidio plurimo sorretto da dolo alternativo diretto, valutando che la condotta tenuta<br />

dall’imputato fosse indubbiamente diretta ad investire un ampio tratto di carreggiata,<br />

nonché idonea a provocare gravi turbative alla marcia dei veicoli, ovvero eventi lesivi<br />

di carattere letale; tali conseguenze (recare grave turbativa alla circolazione, ovvero<br />

porre in pericolo la vita degli utenti della strada, con esiti anche letali) erano state –<br />

secondo i giudici – certamente previste e perseguite in modo equivalente, seppur in<br />

806 La sentenza di riferimento è Cass. Pen., Sez. I, 3 luglio 1996, n. 7770, in dejure.giuffre.it.<br />

Osservazioni sul caso di specie sono effettuate anche da F. CURI, op. cit., 232 – 234.<br />

807 Cass. Pen., Sez. I, 3 luglio 1996, n. 7770, in dejure.giuffre.it<br />

808 Cass. Pen., Sez. I, 3 luglio 1996, n. 7770, in dejure.giuffre.it<br />

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