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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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desumere indizi, più ampio in caso di evento” 800 . Uno dei pregi comunemente<br />

riconosciuti alla prima formula di Frank è, appunto, l’applicabilità di essa<br />

indistintamente a qualsiasi elemento del fatto tipico: condotta, evento e presupposti.<br />

Si dovrebbe, dunque, convenire nel senso che la decisione in questione, seppur non<br />

affermi espressamente il proprio carattere generalizzabile (anzi, sembrerebbe<br />

deporre espressamente in senso contrario), contenga una “premessa<br />

generalizzabile” 801 : non si tratta, invero, di una distinzione fra ricettazione ed incauto<br />

acquisto, bensì di una distinzione fra dolo (eventuale) e colpa; e, in tal senso, la<br />

questione non può dirsi di parte speciale, ma sarà necessariamente di parte<br />

generale; probabilmente, l’ambito inerente la distinzione fra ricettazione ed incauto<br />

acquisto si è posto come ideale “banco di prova” al fine della valutazione<br />

dell’applicabilità di un criterio più rigoroso, trattandosi di un ambito caratterizzato da<br />

particolare difficoltà in forza del fatto che l’elemento soggettivo debba essere<br />

indagato con riferimento ad un presupposto della condotta, e non con riferimento<br />

all’evento 802 .<br />

Il discorso sulla portata generale dell’assetto delineato dalle Sezioni Unite deve,<br />

tuttavia, essere coordinato con le osservazioni sopra effettuate circa la praticabilità<br />

processuale della prima formula di Frank: essa deve essere non già uno strumento<br />

esclusivo, bensì uno dei vari strumenti probatori, al fine di dimostrare “qualcosa<br />

corrispondente al fatto che” l’agente avrebbe ugualmente realizzato la condotta se<br />

avesse avuto la certezza di sussistenza del presupposto 803 .<br />

4. Lancio di sassi da cavalcavia<br />

Vi sono determinati casi concreti per i quali se, da un lato, il forte allarme<br />

pubblico suscitato e l’estrema pericolosità del tipo di condotta che li caratterizza<br />

depongono a favore dell’individuazione del dolo in un’ottica generalpreventiva,<br />

dall’altro, ad un’analisi approfondita, può risultare non privo di ostacoli<br />

l’inquadramento di una vera e propria componente volitiva, alla luce della<br />

“dissennatezza” del tipo di comportamento adottato dai soggetti agenti: si tratta, ad<br />

esempio, degli episodi di lancio di sassi da cavalcavia, catalogati da parte della<br />

dottrina come, appunto, “dissennatezze”, “giochi tragicamente demenziali” 804 o casi<br />

in cui la produzione del rischio non rappresenta un mezzo, bensì, di per sé stessa, il<br />

“fine” 805 .<br />

La soluzione accolta dalla giurisprudenza dominante è molto forte: addirittura<br />

dolo diretto, e non semplicemente eventuale, per i reati derivanti dal tipo di condotta<br />

in questione (principalmente omicidio o tentato omicidio). Così, ad esempio, nel<br />

800<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2566.<br />

801<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2571.<br />

802<br />

In tal senso sembra esprimersi M. DONINI, op. ult. cit., 2566.<br />

803<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2570.<br />

804<br />

Questa la terminologia utilizzata da F. CURI, op. cit., 232.<br />

805<br />

In tal senso, L. EUSEBI, Appunti, 1097. L’Autore, come si vedrà, giunge a sostenere che, in<br />

fattispecie concrete nelle quali la produzione del rischio non sia il mezzo, bensì il fine, non risulti<br />

condivisibile la configurazione del dolo diretto o eventuale; secondo l’Autore dovrebbe, addirittura,<br />

propendersi per l’esclusione dell’imputabilità, non essendo ravvisabile in casi di tale genere una vera e<br />

propria prospettiva finalistica (ivi, 1098).<br />

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