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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Quanto alla questione relativa alla portata generale o speciale dell’assetto<br />

delineato dalla sentenza in esame, occorre prendere atto del dato per cui le stesse<br />

Sezioni Unite appaiano propendere per la seconda soluzione, laddove specificano<br />

che il dolo eventuale possa assumere “caratteristiche specifiche” per “particolari<br />

reati” 795 . Astrattamente, per “portata speciale” avrebbe potuto intendersi una portata<br />

limitata ai casi in cui l’atteggiamento soggettivo dell’agente debba essere analizzato<br />

con riguardo ai presupposti della condotta: la sentenza in esame sembra, invece,<br />

voler circoscrivere ancora di più la riferibilità della ricostruzione operata, limitandola<br />

alle sole questioni inerenti ricettazione ed incauto acquisto. Sennonché, si è<br />

osservato come, logicamente, dovrebbe propendersi, anzitutto, quantomeno per una<br />

generalizzazione a livello di fattispecie “contigue” rispetto alla ricettazione quali, ad<br />

esempio, riciclaggio (art. 648 – bis) e reimpiego (art. 648 – ter) 796 . Tuttavia, si è<br />

concluso che la generalizzazione dovrebbe applicarsi anche rispetto ad ulteriori<br />

fattispecie nell’ambito delle quali l’elemento soggettivo debba valutarsi con<br />

riferimento a presupposti della condotta, nonché ai casi in cui l’elemento soggettivo si<br />

riferisca alle conseguenze della condotta: infatti, non si comprenderebbe per quale<br />

motivo, con riferimento al reato di ricettazione (ovvero a quelli ad esso contigui),<br />

dovrebbero indicarsi requisiti più stringenti ai fini dell’inquadramento del dolo; sulla<br />

stessa linea, non si vede per quale motivo dovrebbe richiedersi maggior rigore, ai fini<br />

del dolo, con solo riguardo ai presupposti della condotta. Emblematici sono, in tal<br />

senso, gli interrogativi che parte della dottrina si è posta, chiaramente in senso<br />

retorico: “perché rispetto ai presupposti della condotta (o a quelli che rilevano nell’art.<br />

648 c.p., ma altrettanto nell’art. 648 – bis, o negli artt. 624, 378, 379 c.p.) si dovrebbe<br />

adottare una formula così impegnativa e comunque una nozione forte di dolo come<br />

volontà, e rispetto alla causazione dell’evento, per es. dell’evento – morte, no?”;<br />

“perché ‘più garanzie’ rispetto a un elemento del fatto di reato oggetto di<br />

rappresentazione, e meno garanzie rispetto a un elemento non meno decisivo e<br />

riguardante fattispecie anche più gravi, e oggetto di volontà?” 797 .<br />

Peraltro, si evidenzia che, in effetti, i presupposti della condotta non pongano<br />

specifici problemi per il dolo eventuale: è vero che essi attengono al solo momento<br />

rappresentativo, mentre il dolo attiene, principalmente al momento volitivo; ma è<br />

anche vero che il momento volitivo non viene meno nel caso dei reati “costruiti” su<br />

presupposti della condotta; si tratta, se mai, di ammettere che le difficoltà di prova<br />

della rappresentazione dei presupposti della condotta possano condizionare la prova<br />

della volontà in senso stretto 798 . Si conclude, dunque, che l’indagine sul dolo debba<br />

considerare il rapporto della condotta rispetto a tutti gli elementi del fatto tipico,<br />

compresi i presupposti, fermo restando che essi non rivestano, comunque, un ruolo<br />

esclusivo: infatti, la carenza di rappresentazione di un qualsiasi elemento del fatto<br />

tipico rende incompleto l’elemento soggettivo (sotto il profilo del dolo, ovviamente) 799 .<br />

Sulla stessa linea, si può concludere che “il dubbio sull’oggetto della condotta o<br />

sull’evento partecipa delle stesse regole di ‘imputazione soggettiva’ del dubbio sui<br />

presupposti del fatto”, mentre “ciò che cambia è il ‘materiale probatorio’ da cui<br />

795 M. DONINI, op. ult. cit., 2561.<br />

796 M. DONINI, op. loc. ult. cit.<br />

797 M. DONINI, op. ult. cit., 2563.<br />

798 M. DONINI, op. loc. ult. cit.<br />

799 M. DONINI, op. ult. cit., 2565.<br />

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