DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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sufficienza, mancanza di esperienza, disattenzione; e questi ultimi identificano<br />
atteggiamenti propriamente colposi 789 .<br />
Qualora, poi, la sussistenza di “oggettivi motivi di sospetto” non abbia dato<br />
luogo al “sospetto soggettivo”, residuerà soltanto l’applicazione dell’art. 712 per colpa<br />
incosciente.<br />
Nel caso di specie, in base ai rilievi appena elencati, non vengono ritenuti<br />
integrati gli elementi in base ai quali avrebbe potuto configurarsi il dolo eventuale,<br />
sicché la sentenza oggetto di ricorso viene annullata con rinvio.<br />
Parte della dottrina, com’era prevedibile, si è cimentata nella valutazione di tale<br />
“terza via” 790 scelta dalle Sezioni Unite, interrogandosi relativamente a due aspetti: in<br />
primo luogo, ci si domanda se la ricostruzione soggettiva operata in questo frangente<br />
sia, intrinsecamente, condivisibile o meno; in secondo luogo, ci si è posti il problema<br />
inerente lo stabilire se detta ricostruzione debba considerarsi come limitata al delitto<br />
di ricettazione, ovvero possa essere generalizzabile 791 . Molto più semplicemente, gli<br />
interrogativi che si sono posti sono i seguenti: la “terza via” individuata dalle Sezioni<br />
Unite è, nella sua strutturazione interna, corretta? E, se lo è, potrebbe considerarsi<br />
come “soluzione di parte generale”?<br />
Quanto al primo interrogativo, si tratta di vagliare la validità dell’applicazione<br />
della prima formula di Frank: ragion per cui verteranno a favore della correttezza<br />
intrinseca della ricostruzione operata dalle Sezioni Unite gli argomenti a favore di tale<br />
formula, mentre deporranno a sfavore i limiti rilevati con riguardo al criterio probatorio<br />
proposto dal noto penalista tedesco (v. supra, Cap. II, par. 7). Da un lato, si osserva<br />
che la formula in questione, laddove la si intenda come identificativa<br />
dell’atteggiamento psicologico del soggetto che agisca “ad ogni costo”, dovrebbe<br />
individuare effettivamente l’essenza del dolo eventuale; dall’altro, se ne evidenzia la<br />
difficile praticabilità processuale, in quanto essa presupporrebbe l’effettuazione di un<br />
giudizio ipotetico: si tratterebbe, invero, di tentare di valutare quale sarebbe stato il<br />
comportamento dell’agente considerando ipoteticamente che egli avesse avuto la<br />
certezza di sussistenza del presupposto del reato. Ma ciò che importa, viceversa, è<br />
quello che l’agente abbia effettivamente deciso, e non quello che avrebbe deciso se,<br />
ipoteticamente, fosse versato nella certezza in ordine alla sussistenza del suddetto<br />
presupposto 792 . Si rileva che neppure ai fini del dolo intenzionale o diretto sia<br />
richiesto tanto: di conseguenza, ci si domanda se la prima formula di Frank non<br />
richieda “troppo”, evidenziando anche come in varie situazioni della vita, spesso, i<br />
soggetti non avrebbero, a posteriori, effettuato nuovamente determinate scelte<br />
intenzionali 793 . Si conclude, dunque, che l’esito negativo dell’applicazione della prima<br />
formula di Frank non possa essere considerato come decisivo ai fini dell’esclusione<br />
del dolo: tale formula dovrebbe essere uno dei vari strumenti da utilizzare ai fini del<br />
giudizio sull’elemento soggettivo, ma non l’unico ed esclusivo, nonché decisivo 794 .<br />
789<br />
M. DONINI, op. ult. cit., 2566.<br />
790<br />
Utilizza questa terminologia M. DONINI, op. ult. cit., 2558.<br />
791<br />
M. DONINI, op. ult. cit., 2561.<br />
792<br />
M. DONINI, op. ult. cit., 2569.<br />
793<br />
M. DONINI, op. ult. cit., 2570.<br />
794<br />
M. DONINI, op. loc. ult. cit. L’Autore, inoltre, evidenzia che non possano risultare praticabili<br />
ed assiologicamente indiscutibili, se di per sé e da sole considerate, le formule dell’“accettazione del<br />
rischio” e dell’ “accettazione dell’evento”.<br />
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