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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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sufficienza, mancanza di esperienza, disattenzione; e questi ultimi identificano<br />

atteggiamenti propriamente colposi 789 .<br />

Qualora, poi, la sussistenza di “oggettivi motivi di sospetto” non abbia dato<br />

luogo al “sospetto soggettivo”, residuerà soltanto l’applicazione dell’art. 712 per colpa<br />

incosciente.<br />

Nel caso di specie, in base ai rilievi appena elencati, non vengono ritenuti<br />

integrati gli elementi in base ai quali avrebbe potuto configurarsi il dolo eventuale,<br />

sicché la sentenza oggetto di ricorso viene annullata con rinvio.<br />

Parte della dottrina, com’era prevedibile, si è cimentata nella valutazione di tale<br />

“terza via” 790 scelta dalle Sezioni Unite, interrogandosi relativamente a due aspetti: in<br />

primo luogo, ci si domanda se la ricostruzione soggettiva operata in questo frangente<br />

sia, intrinsecamente, condivisibile o meno; in secondo luogo, ci si è posti il problema<br />

inerente lo stabilire se detta ricostruzione debba considerarsi come limitata al delitto<br />

di ricettazione, ovvero possa essere generalizzabile 791 . Molto più semplicemente, gli<br />

interrogativi che si sono posti sono i seguenti: la “terza via” individuata dalle Sezioni<br />

Unite è, nella sua strutturazione interna, corretta? E, se lo è, potrebbe considerarsi<br />

come “soluzione di parte generale”?<br />

Quanto al primo interrogativo, si tratta di vagliare la validità dell’applicazione<br />

della prima formula di Frank: ragion per cui verteranno a favore della correttezza<br />

intrinseca della ricostruzione operata dalle Sezioni Unite gli argomenti a favore di tale<br />

formula, mentre deporranno a sfavore i limiti rilevati con riguardo al criterio probatorio<br />

proposto dal noto penalista tedesco (v. supra, Cap. II, par. 7). Da un lato, si osserva<br />

che la formula in questione, laddove la si intenda come identificativa<br />

dell’atteggiamento psicologico del soggetto che agisca “ad ogni costo”, dovrebbe<br />

individuare effettivamente l’essenza del dolo eventuale; dall’altro, se ne evidenzia la<br />

difficile praticabilità processuale, in quanto essa presupporrebbe l’effettuazione di un<br />

giudizio ipotetico: si tratterebbe, invero, di tentare di valutare quale sarebbe stato il<br />

comportamento dell’agente considerando ipoteticamente che egli avesse avuto la<br />

certezza di sussistenza del presupposto del reato. Ma ciò che importa, viceversa, è<br />

quello che l’agente abbia effettivamente deciso, e non quello che avrebbe deciso se,<br />

ipoteticamente, fosse versato nella certezza in ordine alla sussistenza del suddetto<br />

presupposto 792 . Si rileva che neppure ai fini del dolo intenzionale o diretto sia<br />

richiesto tanto: di conseguenza, ci si domanda se la prima formula di Frank non<br />

richieda “troppo”, evidenziando anche come in varie situazioni della vita, spesso, i<br />

soggetti non avrebbero, a posteriori, effettuato nuovamente determinate scelte<br />

intenzionali 793 . Si conclude, dunque, che l’esito negativo dell’applicazione della prima<br />

formula di Frank non possa essere considerato come decisivo ai fini dell’esclusione<br />

del dolo: tale formula dovrebbe essere uno dei vari strumenti da utilizzare ai fini del<br />

giudizio sull’elemento soggettivo, ma non l’unico ed esclusivo, nonché decisivo 794 .<br />

789<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2566.<br />

790<br />

Utilizza questa terminologia M. DONINI, op. ult. cit., 2558.<br />

791<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2561.<br />

792<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2569.<br />

793<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2570.<br />

794<br />

M. DONINI, op. loc. ult. cit. L’Autore, inoltre, evidenzia che non possano risultare praticabili<br />

ed assiologicamente indiscutibili, se di per sé e da sole considerate, le formule dell’“accettazione del<br />

rischio” e dell’ “accettazione dell’evento”.<br />

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