31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

icettazione, il dubbio sul reato presupposto (che dovrebbe essere sufficiente ad<br />

integrare il dolo eventuale di ricettazione) si distinguerebbe dal “sospetto”<br />

caratteristico del reato di incauto acquisto. In relazione a quest’ultimo punto – si<br />

prosegue – risulterebbe particolarmente evidente l’inidoneità del criterio<br />

dell’accettazione del rischio, adottato principalmente nell’ambito dei reati di evento:<br />

sarebbe, in effetti, difficile sostenere che solo in un caso, e non nell’altro, l’agente<br />

abbia accettato il rischio di provenienza illecita della cosa 782 .<br />

Fermo restando tali premesse, le osservazioni di diritto effettuate dalle Sezioni<br />

Unite prendono le mosse dalla valutazione della circostanza per cui, nel caso della<br />

ricettazione, si debba considerare l’atteggiamento soggettivo dell’agente con<br />

riferimento ad un presupposto della condotta: si specifica che tale problematica sia<br />

agevolmente risolvibile tramite la concezione dell’oggetto del dolo come<br />

comprendente l’intero fatto tipico e, dunque, non solo condotta ed evento, bensì<br />

anche i presupposti della condotta 783 . Si sottolinea, inoltre, che il contrasto<br />

giurisprudenziale non riguardi, comunque, tali aspetti, bensì quelli inerenti i rapporti<br />

tra ricettazione ed incauto acquisto 784 .<br />

Effettuata tale precisazione, le Sezioni Unite passano all’analisi degli aspetti<br />

focali della questione, evidenziando che entrambi gli orientamenti che caratterizzano<br />

il contrasto giurisprudenziale ad esse devoluto presentino punti critici non<br />

condivisibili: l’orientamento a favore della compatibilità fra dolo eventuale e<br />

ricettazione, individuando il dolo di ricettazione in forma eventuale nel caso in cui<br />

l’agente abbia realizzato la condotta tipica versando in “dubbio” circa la provenienza<br />

illecita della cosa, condurrebbe ad espungere dalla sfera dell’art. 712 qualsiasi caso<br />

in cui, appunto, la condotta fosse stata realizzata in presenza di un “mero sospetto”;<br />

del resto, sulla stessa linea, si osserva che l’art. 712 richieda espressamente, ai fini<br />

dell’integrazione della fattispecie da esso dettata, la sussistenza di una<br />

“sospettabilità oggettiva”, ma non escluda espressamente che tale “sospettabilità”<br />

abbia dato luogo ad un “sospetto soggettivo” 785 ; l’orientamento a favore della<br />

necessità, ai fini del dolo di ricettazione, del dolo diretto, del resto, ricadrebbe<br />

nell’estremo opposto, consistente nel dilatare in modo eccessivo la sfera di<br />

applicazione dell’art. 712, riconducendo ad essa tutte le ipotesi in cui l’agente<br />

versasse in uno stato psicologico rispetto alla provenienza illecita della cosa che, pur<br />

non configurandosi come certezza, si fosse caratterizzato per una intensità maggiore<br />

rispetto al “mero sospetto”. A partire da quest’ultima considerazione, si osserva che,<br />

fra ricettazione ed incauto acquisto, intercorra una differenziazione di carattere<br />

strutturale, non limitata solamente all’elemento soggettivo: la ricettazione, infatti,<br />

intenderebbe punire l’acquisto di cose di provenienza illecita e, dunque, dovrebbe<br />

richiedere un elemento soggettivo che abbia ad oggetto (anche) il reato presupposto;<br />

782<br />

Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009 (deposito 30 marzo 2010), n. 12433, in Cass. pen.,<br />

2010, 7 – 8, 2550.<br />

783<br />

Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009 (deposito 30 marzo 2010), n. 12433, in Cass. pen.,<br />

2010, 7 – 8, 2550: “l’atteggiamento psicologico nel quale si fa consistere il dolo eventuale ben può<br />

riguardare i presupposti del reato, anche se si tratta di un atteggiamento che in questo caso si riferisce<br />

ad una situazione sussistente al momento dell’azione mentre, quando ha ad oggetto l’evento, si<br />

riferisce ad una situazione futura, che potrà derivare dalla condotta dell’agente”.<br />

784<br />

Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009 (deposito 30 marzo 2010), n. 12433, in Cass. pen.,<br />

2010, 7 – 8, 2550.<br />

785<br />

Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009 (deposito 30 marzo 2010), n. 12433, in Cass. pen.,<br />

2010, 7 – 8, 2552.<br />

167

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!