DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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luogo ad un “sospetto” a livello soggettivo 777 . Entrambi gli orientamenti presentano,<br />
dunque, punti critici, e la soluzione del contrasto giurisprudenziale da parte delle<br />
Sezioni Unite appariva senz’altro necessaria.<br />
3.2. La decisione delle Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. Un., ud. 26 novembre<br />
2009, dep. 30 marzo 2010, n. 12433)<br />
Il caso concreto che ha condotto alla sentenza in questione vedeva l’imputato<br />
accusato di ricettazione di una Viacard: nello specifico, egli aveva utilizzato tale<br />
Viacard dopo che essa era stata ritirata dall’operatore per essere stata rigenerata ed<br />
utilizzata indebitamente; l’imputato sosteneva di aver acquistato la tessera da uno<br />
sconosciuto, che gliela aveva venduta presso un’area di servizio, adducendo di<br />
essere rimasto senza benzina e con poco denaro. In entrambi i gradi del giudizio di<br />
merito, l’imputato veniva ritenuto responsabile per ricettazione sorretta da dolo<br />
eventuale, sulla base del rilievo che le circostanze di fatto alla luce delle quali era<br />
avvenuto l’acquisto dimostrassero la sussistenza di tale tipologia di elemento<br />
soggettivo, nonché in base all’osservazione per cui “la mancata giustificazione del<br />
possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della<br />
sua illecita provenienza” 778 .<br />
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso la difesa dell’imputato:<br />
da un lato, si evidenziava che le circostanze le quali avevano caratterizzato l’atto<br />
dell’acquisto non fossero tali da far ritenere la provenienza illecita dell’oggetto<br />
dell’acquisto stesso; dall’altro, si evidenziava che l’impostazione per cui la mancata<br />
giustificazione del possesso della cosa di provenienza illecita equivalga alla prova<br />
della conoscenza di detta provenienza sarebbe indebita, e comporterebbe una<br />
inversione dell’onere della prova 779 .<br />
Interessante risulta anche l’ordinanza tramite la quale il ricorso veniva rimesso<br />
alle Sezioni Unite: essa evidenzia, in primo luogo, la sussistenza del contrasto<br />
giurisprudenziale, ripercorrendo in sintesi gli orientamenti contrapposti di cui si è già<br />
trattato 780 ; inoltre, si pone l’accento sull’ulteriore aspetto potenzialmente<br />
problematico, dovuto al fatto che la categoria del dolo eventuale sia stata sviluppata<br />
principalmente con riguardo ai reati di evento e, dunque, con riferimento<br />
all’atteggiamento psicologico dell’agente nei confronti, appunto, dell’evento, mentre<br />
nel caso della ricettazione si tratterebbe di valutare l’atteggiamento soggettivo<br />
dell’agente con riguardo ad un presupposto della condotta 781 ; infine, viene<br />
evidenziata la mancanza di sufficiente approfondimento dei rapporti tra ricettazione<br />
ed incauto acquisto, e la mancata definizione degli aspetti in base ai quali,<br />
conformemente all’orientamento a favore della compatibilità fra dolo eventuale e<br />
777 Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009 (deposito 30 marzo 2010), n. 12433, in Cass. pen.,<br />
2010, 7 – 8, 2552.<br />
778 Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009 (deposito 30 marzo 2010), n. 12433, in Cass. pen.,<br />
2010, 7 – 8, 2548 – 2549.<br />
779 Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009 (deposito 30 marzo 2010), n. 12433, in Cass. pen.,<br />
2010, 7 – 8, 2549.<br />
780 Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009 (deposito 30 marzo 2010), n. 12433, in Cass. pen.,<br />
2010, 7 – 8, 2549.<br />
781 Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009 (deposito 30 marzo 2010), n. 12433, in Cass. pen.,<br />
2010, 7 – 8, 2549 – 2550.<br />
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