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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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sostanzialmente, che l’evento sia stato realizzato con trasgressione di regole<br />

precauzionali di condotta, le quali sono classificabili in regole di fonte sociale<br />

(diligenza, prudenza, perizia) e regole di fonte giuridica (regolamenti, ordini e<br />

discipline). La trasgressione di regole cautelari di fonte sociale identifica,<br />

eventualmente (beninteso che non è sufficiente, di per sé, la sola trasgressione di<br />

regole precauzionali di condotta ai fini dell’inquadramento della responsabilità per<br />

colpa), la c.d. colpa generica, mentre in caso di trasgressione di regole di fonte<br />

giuridica si avrà la c.d. colpa specifica 62 .<br />

In dottrina è stata evidenziata la necessità di distinzione concettuale fra “ dovere<br />

di diligenza” e “regole cautelari di condotta”: il primo si identifica con la situazione<br />

giuridica soggettiva posta da norme penali, quindi sottostante ai principi di legalità,<br />

riserva di legge, irretroattività, tassatività; le seconde, del resto, costituiscono il<br />

contenuto del “dovere di diligenza”, non debbono necessariamente essere di fonte<br />

giuridica e sono valide ed efficaci in base al solo fatto che si tratti effettivamente di<br />

regole le quali abbiano come funzione quella di evitare la realizzazione di eventi<br />

lesivi di beni giuridici; altresì, qualora siano recepite o specificate da atti giuridici,<br />

sono valide ed efficaci a prescindere dalle vicende relative a validità ed efficacia<br />

dell’atto giudico che le recepisca, purché – come si è detto – si tratti effettivamente di<br />

regole con funzione precauzionale rispetto alla realizzazione di eventi lesivi 63 .<br />

Se l’individuazione di regole cautelari di fonte giuridica è generalmente agevole<br />

e diretta – trattandosi di regole codificate –, non può dirsi lo stesso per quanto attiene<br />

all’individuazione delle regole cautelari di fonte sociale, non scritte: a tali fini occorre<br />

anzitutto una valutazione di prevedibilità ed evitabilità dell’evento, la quale deve<br />

essere effettuata in base alla considerazione di quanto avrebbe potuto prevedere ed<br />

evitare un “agente modello” (ovvero, l’homo eiusdem professionis et condicionis, il<br />

quale esprime il “punto di vista del diritto” 64 ), fermo restando la valutazione ulteriore<br />

delle eventuali conoscenze o capacità superiori possedute dall’agente concreto 65 ; in<br />

secondo luogo, secondo alcuni Autori, occorre anche graduare il contenuto della<br />

regola precauzionale di fonte sociale in base all’entità del pericolo che sia venuta di<br />

volta in volta in questione 66 . Sin qui, sul versante della valutazione del fatto tipico<br />

colposo, si tratta di analisi che debbono essere effettuate su base oggettiva.<br />

Il discorso può cambiare, tuttavia, allorché si tratti di valutare nello specifico<br />

l’elemento della colpevolezza: in particolare, il dibattito è fra “oggettivisti” e<br />

“soggettivisti”, e mira a stabilire se, ai fini del giudizio di colpevolezza, debbano<br />

essere effettuate solo valutazioni di carattere oggettivo, oppure possano (e debbano)<br />

essere effettuate anche valutazioni concernenti aspetti di carattere soggettivo e, in<br />

modo specifico, il livello di capacità ed attitudine dell’agente concreto ai fini del<br />

soddisfacimento della regola precauzionale 67 . È chiaro tuttavia che, qualora si<br />

accogliesse senza limitazioni la prospettiva favorevole alla valutazione di componenti<br />

soggettive, si giungerebbe con il giustificare praticamente ogni azione colposa 68 :<br />

sicché appare una soluzione condivisibile quella consistente nella considerazione, in<br />

62<br />

G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 537 – 542.<br />

63<br />

D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, Giuffrè, 2009, 284 – 287.<br />

64<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 83 – 84.<br />

65<br />

G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 546.<br />

66<br />

F. PALAZZO, Il fatto di reato, Torino, Giappichelli, 2004, 125.<br />

67<br />

G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 561.<br />

68<br />

G. FIANDACA – E. MUSCO, op. loc. ult. cit.<br />

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