DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
quelle cose ha acquistato o ricevuto quando ‘si abbia motivo di sospettare’ la<br />
suddetta provenienza” 765 . In tempi recenti, tale assetto è stato riaffermato e meglio<br />
precisato mediante il criterio dell’“accettazione del rischio”: si ammette la<br />
configurabilità del dolo eventuale di ricettazione laddove l’agente abbia posto in<br />
essere la condotta tipica prevista dall’art. 648 accettando il rischio della provenienza<br />
illecita della res, seppur in mancanza di certezza assoluta in ordine a detta<br />
provenienza 766 ; altre volte, si è richiamato un criterio basato sul concetto di<br />
“indifferenza”, con identificazione del dolo eventuale di ricettazione qualora l’agente,<br />
essendosi posto il quesito circa la legittimità della provenienza della cosa, lo abbia<br />
risolto, appunto, nel senso dell’“indifferenza”, mentre si verserebbe nella fattispecie di<br />
“incauto acquisto” allorquando l’agente abbia realizzato la condotta non ponendosi<br />
alcun problema benché fossero sussistenti oggettivi motivi di sospetto e, dunque,<br />
comportandosi con connotati propriamente colposi 767 .<br />
In alcuni casi, inoltre, si è configurata un’impostazione la quale valorizza<br />
significativamente la componente del “dubbio”: in un’ipotesi di ricettazione di assegni<br />
rubati, il “dubbio” viene quasi fatto assurgere ad elemento di per sé sufficiente a<br />
fondare il dolo eventuale (nonostante si concluda poi, nel caso di specie, per<br />
l’insussistenza del dolo eventuale, in forza della valutazione della “buona fede”<br />
dell’agente) 768 : tale assetto è stato criticato da parte della dottrina, la quale ha<br />
evidenziato l’inidoneità del riferimento al “dubbio” tout court a fondare il criterio<br />
discretivo fra dolo eventuale e colpa cosciente; piuttosto – si sostiene – si dovrebbe<br />
associare il dolo eventuale ad un “dubbio” accompagnato da una “riflessione”, da una<br />
“valutazione” sulla situazione di incertezza, effettuata da parte dell’agente con<br />
coscienza e razionalità 769 .<br />
Resta da analizzare quando, nei casi concreti, la giurisprudenza a sostegno<br />
dell’ultimo orientamento citato (quello a favore della configurabilità del dolo eventuale<br />
di ricettazione) abbia ritenuto sussistente, in mancanza dell’assoluta certezza circa la<br />
provenienza delittuosa della cosa, uno stato psicologico sufficiente ad integrare il<br />
dolo eventuale: ciò è avvenuto, ad esempio, con riguardo alla condotta del soggetto<br />
che avesse omesso di dare indicazioni sulla disponibilità di un ciclomotore sprovvisto<br />
di documento di circolazione 770 ; ovvero, con riferimento ad una ipotesi di ricezione di<br />
765<br />
Cass. Pen., Sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783, in dejure.giuffre.it<br />
766<br />
Cass. Pen., Sez. II, 17 dicembre 2008, n. 2807, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. II, 2<br />
aprile 2009, n. 17813, in dejure.giuffre.it<br />
767<br />
Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2007, n. 45256, in dejure.giuffre.it, in accoglimento<br />
dell’impostazione prospettata dai giudici di secondo grado; Cass. Pen., Sez. II, 15 gennaio 2001, n.<br />
14170, in dejure.giuffre.it<br />
768<br />
Pretura Terni, Sez. V, 19 marzo 1999, in Giur. merito, 2000, 2, 385; in nota a tale pronuncia,<br />
S. D’ARMA, Sull’accertamento del dolo eventuale in un’ipotesi di ricettazione di assegni rubati, in<br />
Giur. merito, 2000, 2, 388. Nel caso di specie, la Pretura di Terni afferma la compatibilità del dolo<br />
eventuale con il delitto di ricettazione giungendo, tuttavia, ad escluderne la sussistenza nell’ipotesi<br />
concreta; in particolare, viene valutata la “buona fede” dell’agente in base ad aspetti quali i seguenti: il<br />
fatto che gli assegni fossero già compilati al momento in cui l’imputato li ricevette; il fatto che<br />
l’imputato avesse ricevuto gli assegni in un luogo in cui è notorio vengano smerciati titoli di credito<br />
(una bisca, nello specifico); la circostanza per cui l’imputato aveva ricevuto i titoli da un operatore di<br />
commercio; il fatto che i titoli fossero stati smerciati dall’imputato a persone che lo conoscevano; il<br />
post factum che vede l’imputato risarcire i prenditori del danno da essi subito (tali rilievi sono effettuati<br />
da S. D’ARMA, op. cit., 391 – 392).<br />
769<br />
S. D’ARMA, op. loc. cit.<br />
770<br />
Cass. Pen., Sez. II, 17 dicembre 2008, n. 2807, in dejure.giuffre.it<br />
164