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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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quelle cose ha acquistato o ricevuto quando ‘si abbia motivo di sospettare’ la<br />

suddetta provenienza” 765 . In tempi recenti, tale assetto è stato riaffermato e meglio<br />

precisato mediante il criterio dell’“accettazione del rischio”: si ammette la<br />

configurabilità del dolo eventuale di ricettazione laddove l’agente abbia posto in<br />

essere la condotta tipica prevista dall’art. 648 accettando il rischio della provenienza<br />

illecita della res, seppur in mancanza di certezza assoluta in ordine a detta<br />

provenienza 766 ; altre volte, si è richiamato un criterio basato sul concetto di<br />

“indifferenza”, con identificazione del dolo eventuale di ricettazione qualora l’agente,<br />

essendosi posto il quesito circa la legittimità della provenienza della cosa, lo abbia<br />

risolto, appunto, nel senso dell’“indifferenza”, mentre si verserebbe nella fattispecie di<br />

“incauto acquisto” allorquando l’agente abbia realizzato la condotta non ponendosi<br />

alcun problema benché fossero sussistenti oggettivi motivi di sospetto e, dunque,<br />

comportandosi con connotati propriamente colposi 767 .<br />

In alcuni casi, inoltre, si è configurata un’impostazione la quale valorizza<br />

significativamente la componente del “dubbio”: in un’ipotesi di ricettazione di assegni<br />

rubati, il “dubbio” viene quasi fatto assurgere ad elemento di per sé sufficiente a<br />

fondare il dolo eventuale (nonostante si concluda poi, nel caso di specie, per<br />

l’insussistenza del dolo eventuale, in forza della valutazione della “buona fede”<br />

dell’agente) 768 : tale assetto è stato criticato da parte della dottrina, la quale ha<br />

evidenziato l’inidoneità del riferimento al “dubbio” tout court a fondare il criterio<br />

discretivo fra dolo eventuale e colpa cosciente; piuttosto – si sostiene – si dovrebbe<br />

associare il dolo eventuale ad un “dubbio” accompagnato da una “riflessione”, da una<br />

“valutazione” sulla situazione di incertezza, effettuata da parte dell’agente con<br />

coscienza e razionalità 769 .<br />

Resta da analizzare quando, nei casi concreti, la giurisprudenza a sostegno<br />

dell’ultimo orientamento citato (quello a favore della configurabilità del dolo eventuale<br />

di ricettazione) abbia ritenuto sussistente, in mancanza dell’assoluta certezza circa la<br />

provenienza delittuosa della cosa, uno stato psicologico sufficiente ad integrare il<br />

dolo eventuale: ciò è avvenuto, ad esempio, con riguardo alla condotta del soggetto<br />

che avesse omesso di dare indicazioni sulla disponibilità di un ciclomotore sprovvisto<br />

di documento di circolazione 770 ; ovvero, con riferimento ad una ipotesi di ricezione di<br />

765<br />

Cass. Pen., Sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783, in dejure.giuffre.it<br />

766<br />

Cass. Pen., Sez. II, 17 dicembre 2008, n. 2807, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. II, 2<br />

aprile 2009, n. 17813, in dejure.giuffre.it<br />

767<br />

Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2007, n. 45256, in dejure.giuffre.it, in accoglimento<br />

dell’impostazione prospettata dai giudici di secondo grado; Cass. Pen., Sez. II, 15 gennaio 2001, n.<br />

14170, in dejure.giuffre.it<br />

768<br />

Pretura Terni, Sez. V, 19 marzo 1999, in Giur. merito, 2000, 2, 385; in nota a tale pronuncia,<br />

S. D’ARMA, Sull’accertamento del dolo eventuale in un’ipotesi di ricettazione di assegni rubati, in<br />

Giur. merito, 2000, 2, 388. Nel caso di specie, la Pretura di Terni afferma la compatibilità del dolo<br />

eventuale con il delitto di ricettazione giungendo, tuttavia, ad escluderne la sussistenza nell’ipotesi<br />

concreta; in particolare, viene valutata la “buona fede” dell’agente in base ad aspetti quali i seguenti: il<br />

fatto che gli assegni fossero già compilati al momento in cui l’imputato li ricevette; il fatto che<br />

l’imputato avesse ricevuto gli assegni in un luogo in cui è notorio vengano smerciati titoli di credito<br />

(una bisca, nello specifico); la circostanza per cui l’imputato aveva ricevuto i titoli da un operatore di<br />

commercio; il fatto che i titoli fossero stati smerciati dall’imputato a persone che lo conoscevano; il<br />

post factum che vede l’imputato risarcire i prenditori del danno da essi subito (tali rilievi sono effettuati<br />

da S. D’ARMA, op. cit., 391 – 392).<br />

769<br />

S. D’ARMA, op. loc. cit.<br />

770<br />

Cass. Pen., Sez. II, 17 dicembre 2008, n. 2807, in dejure.giuffre.it<br />

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