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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Il primo orientamento citato, in particolare, tendeva ad evidenziare una<br />

differenziazione fra ricettazione ed incauto acquisto basata essenzialmente sul livello<br />

soggettivo, sostenendo che la prima dovesse essere individuata solamente nella<br />

condotta di chi avesse agito avendo la certezza circa la provenienza delittuosa della<br />

cosa; mentre la seconda avrebbe dovuto essere inquadrata nelle ipotesi in cui fosse<br />

sussistente il mero sospetto circa detta provenienza illecita 764 .<br />

Il secondo, d’altra parte, prendeva le mosse dall’analisi del tenore letterale delle<br />

norme relative ai reati in questione, osservando che l’art. 712 faccia riferimento non<br />

già alle “ipotesi di sospetto”, bensì ai casi in cui “si abbia motivo di sospettare” la<br />

provenienza da reato: di conseguenza, la norma dovrebbe mirare a punire il<br />

comportamento di chi, avendo “motivo di sospettare”, abbia realizzato la condotta<br />

tipica omettendo di verificare la liceità o illiceità della provenienza della cosa e,<br />

dunque, agendo con mancanza di diligenza (e per ciò, chiaramente, con colpa). Per<br />

converso, l’art. 648 non dovrebbe escludere la configurabilità del dolo nella forma<br />

eventuale, posto che da esso non possa evincersi alcuna indicazione riguardo alla<br />

necessità di certezza assoluta sulla provenienza illecita della cosa. Si osserva, nello<br />

specifico, che “ponendo a raffronto il testuale tenore delle due norme incriminatrici<br />

non emerge affatto che il dolo di ricettazione non possa sussistere se non quando vi<br />

sia la soggettiva certezza dell’illecita provenienza della res, per cui mancando questa<br />

si verterebbe automaticamente nella minore e diversa ipotesi di cui all’art. 712 c.p.”;<br />

si rileva, di conseguenza, che la contravvenzione di “incauto acquisto” punisca “non<br />

chi ha acquistato o ricevuto cose di cui ‘sospetti’ la provenienza da reato, ma chi<br />

ottobre 1983, n. 2834, in C.E.D. Cass., n. 163369; Cass. Pen., Sez. II, 14 maggio 1991, n. 9271, in<br />

C.E.D. Cass., n. 187933; Cass. Pen., Sez. II, 20 giugno 1996, n. 8072, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen.,<br />

Sez. II, 7 aprile 2004, n. 18034, in dejure.giuffre.it (“il discrimine tra il delitto di ricettazione e la<br />

contravvenzione di incauto acquisto è dato esclusivamente dall’elemento intenzionale, nel senso che<br />

nel primo l’agente è pienamente consapevole della provenienza illecita della res, mentre nella<br />

seconda non ne accerta colposamente la legittimità della provenienza); Cass. Pen., Sez. IV, 12<br />

dicembre 2006, n. 4170, in dejure.giuffre.it (ove si richiede che, ai fini della sussistenza dell’elemento<br />

psicologico del reato di cui all’art. 648, “i sospetti sulla legittimità della provenienza della res ricevuta<br />

siano così gravi ed univoci da ingenerare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e<br />

secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente<br />

detenute da chi le offre”).<br />

Circa l’orientamento a favore della configurabilità del dolo eventuale di ricettazione, ex plurimis,<br />

si rilevano Cass. Pen., Sez. II, 21 dicembre 1981, n. 4376, in C.E.D. Cass., n. 153436; Cass. Pen.,<br />

Sez. II, 24 marzo 1988, n. 129, in C.E.D. Cass., n. 180084; Cass. Pen., Sez. II, 7 dicembre 1995, n.<br />

2311, in dejure.giuffre.it (“il reato di ricettazione non richiede, per la sua configurazione, la conoscenza<br />

precisa e completa del delitto presupposto, essendo sufficiente ad integrarne l’elemento soggettivo la<br />

consapevolezza, anche non assoluta, da parte dell’agente, di acquistare cose di provenienza illecita”);<br />

Cass. Pen., Sez. II, 21 febbraio 1997, n. 3306, in dejure.giuffre.it (ove si specifica che il dolo eventuale<br />

possa rientrare fra gli atteggiamenti psicologici propri del delitto di ricettazione); Cass. Pen., Sez. II, 12<br />

febbraio 1998, n. 3783, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. II, 17 maggio 2006, n. 30651, in<br />

dejure.giuffre.it (“in tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita della res da parte<br />

del soggetto agente deve ritenersi sussistente anche quando nella mente di costui si sia affacciato il<br />

dubbio della provenienza delittuosa e, nonostante ciò, egli abbia agito accettandone il rischio”); Cass.<br />

Pen., Sez. II, 17 dicembre 2008, n. 2807, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. II, 18 febbraio 2009, n.<br />

13358, in dejure.giuffre.it (“del tutto compatibile con il reato di ricettazione è il dolo eventuale allorché,<br />

come nella specie, l’agente acquisti una cosa pur apparendo concreti e gravi motivi per dubitare della<br />

liceità della provenienza di essa’).<br />

764 Lo si ricava da Cass. Pen., Sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783, in dejure.giuffre.it ove, tuttavia,<br />

tale criterio è esposto a titolo descrittivo, ma non è condiviso: viene affermato, infatti, l’orientamento<br />

opposto, a sostegno della configurabilità del dolo eventuale di ricettazione.<br />

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