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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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3.1. Ricettazione e incauto acquisto. Configurabilità o non configurabilità del<br />

dolo eventuale in caso di ricettazione?<br />

L’art. 648 c.p. inquadra il delitto di ricettazione nella condotta di chi, al di fuori<br />

dei casi di concorso nel reato, “al fine di procurare a sé o ad altri profitto, acquista,<br />

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si<br />

intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.<br />

D’altra parte, l’art. 712 c.p. stabilisce la punibilità di “chiunque, senza averne<br />

prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose,<br />

che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si<br />

abbia motivo di sospettare che provengano da reato”, nonché di “chi si adopera per<br />

fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza<br />

averne prima accertata la legittima provenienza”: si tratta della norma che descrive la<br />

contravvenzione di “incauto acquisto”.<br />

L’art. 648 non contempla espressamente la punibilità a titolo di colpa: ragion per<br />

cui, trattandosi di un delitto, sarà ammessa la punibilità solo a titolo di dolo. Si pone,<br />

tuttavia, il problema in ordine alla configurabilità o meno del dolo eventuale con<br />

riguardo all’art. 648: occorre, in particolare, fornire risposta all’interrogativo se, ai fini<br />

dell’integrazione dell’elemento soggettivo della fattispecie descritta dalla norma, sia<br />

necessaria la certezza della provenienza delittuosa della cosa, ovvero sia sufficiente<br />

lo stato di dubbio relativamente a detta provenienza. In maniera connessa a tale<br />

problema, si pone la questione in ordine alla distinzione fra ricettazione ed incauto<br />

acquisto, qualora si ammetta la compatibilità del dolo eventuale con riguardo alla<br />

prima: se, infatti, si conviene che il dolo di ricettazione possa manifestarsi anche<br />

quando il soggetto agente versi in dubbio sulla provenienza delittuosa della cosa,<br />

diviene molto labile il confine fra lo stato di dubbio necessario ad integrare il dolo<br />

eventuale di ricettazione e lo stato in cui versi il soggetto nel caso in cui vi siano<br />

“motivi di sospetto” della provenienza illecita della cosa, posto che il dolo eventuale<br />

va comunque provato tramite elementi esterni i quali, ovviamente, comprenderanno<br />

gli aspetti da cui possa evincersi oggettivamente la sospettabilità sulla provenienza<br />

illecita 762 .<br />

Gli orientamenti di fondo (e contrapposti) in materia erano, prima della già citata<br />

decisione delle Sezioni Unite, i seguenti: un primo di essi sosteneva la non<br />

compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione, postulando la necessità<br />

di certezza in ordine alla provenienza delittuosa della cosa e, dunque, richiedendo il<br />

dolo diretto; un secondo, viceversa, sosteneva la configurabilità del dolo eventuale<br />

con riguardo a quel presupposto della condotta che, nel caso della ricettazione, è la<br />

provenienza delittuosa della cosa, riservando alla fattispecie di cui all’art. 712 le<br />

ipotesi di condotta colposa, ovvero nelle quali lo stato di dubbio non apparisse<br />

sufficiente ad integrare la forma del dolo eventuale in quanto, a fronte della<br />

rappresentazione della possibilità di provenienza illecita della cosa, l’agente non<br />

fosse stato nelle condizioni di poterla verificare, sicché non si sarebbe potuto parlare<br />

propriamente, in quest’ultimo caso, di “accettazione dell’illecito” 763 .<br />

762<br />

M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione, 2557.<br />

763<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2556 – 2557.<br />

Per quanto riguarda l’orientamento a favore della necessità del dolo diretto per la ricettazione, si<br />

richiamano, ex plurimis, Cass. Pen., Sez. III, 17 dicembre 1965, n. 3497, in C.E.D. Cass., n. 100332;<br />

Cass. Pen., Sez. II, 11 ottobre 1979, n. 5794, in C.E.D. Cass., n. 145220; Cass. Pen., Sez. II, 28<br />

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