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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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propria condizione: tale condotta rivelerebbe l’accettazione del rischio di contagio, in<br />

questo caso previsto non solo come possibile, ma come altamente probabile.<br />

Sin qui si è discusso di casi caratterizzati da plurimi rapporti sessuali non<br />

protetti: condotta che, come è stato affermato nella giurisprudenza di merito, “colora<br />

fortemente il contenuto volitivo del dolo” 756 , considerato anche che, come si è già<br />

visto, a seguito del primo contagio, la tenuta di ulteriori rapporti sessuali non protetti<br />

accelera il decorso della malattia. Deve, a questo punto, valutarsi se considerazioni<br />

analoghe rispetto a quelle fino ad ora delineate possano applicarsi al caso di<br />

contagio tramite un singolo rapporto sessuale non protetto.<br />

A tale fine, è possibile fare riferimento ad un caso, relativamente recente, in cui<br />

l’imputato veniva accusato di lesioni personali gravissime per aver contagiato la<br />

vittima tramite un unico rapporto sessuale anale non protetto. I nodi problematici<br />

sono, fondamentalmente, due: in primo luogo, si tratta di stabilire se un singolo<br />

rapporto sessuale non protetto possa dirsi “causale” rispetto al contagio; in secondo<br />

luogo, occorre determinare se la condotta del soggetto il quale non intendesse<br />

intenzionalmente contagiare la vittima, ma fosse consapevole della propria<br />

situazione di sieropositivo e del pericolo di trasmissione del virus HIV tramite il<br />

rapporto sessuale non protetto, possa qualificarsi come sorretta da dolo eventuale 757 .<br />

I giudici di merito di primo e secondo grado concludono, effettivamente, per<br />

l’affermazione della responsabilità a titolo di dolo eventuale: deponevano a favore<br />

della sussistenza del nesso causale la manifestazione dei sintomi, da parte della<br />

vittima, dopo solo una settimana dall’episodio (mentre, nei due mesi precedenti, la<br />

vittima non aveva avuto alcun rapporto sessuale intrusivo, ed aveva altresì effettuato,<br />

in occasione di un intervento chirurgico, esami diagnostici i quali avevano appurato<br />

che egli non fosse affetto da HIV), nonché l’accertamento medico – legale in base al<br />

quale risultava che l’imputato fosse portatore dello stesso tipo di virus di quello che<br />

aveva infettato la vittima; infine, il fatto che l’imputato fosse solito ricercare partner<br />

con cui praticare rapporti sessuali non protetti, presentandosi con uno pseudonimo e<br />

pur essendo consapevole del proprio stato, deponeva fortemente a favore<br />

dell’identificazione del dolo 758 .<br />

La Corte di Cassazione conferma la responsabilità a titolo di dolo eventuale, e<br />

lo fa sulla base di vari rilievi. Quanto alla valutazione del nesso causale, viene<br />

confermata la correttezza dell’applicazione della legge scientifica per cui “un solo<br />

rapporto anale non protetto con soggetto ammalato può contagiare il soggetto<br />

passivo”; a nulla rileverebbe il basso rischio di contagio connesso al singolo rapporto<br />

sessuale non protetto, dato che, nel caso in questione, vari elementi deponevano a<br />

sostegno del fatto che, in mancanza della tenuta del rapporto sessuale non protetto<br />

(modalità, peraltro, non voluta dalla vittima), il contagio non si sarebbe verificato: si<br />

tratta degli accertamenti già citati in base ai quali risultava che, nei due mesi<br />

antecedenti all’episodio, la vittima non fosse infetta da HIV, e non avesse avuto<br />

rapporti sessuali intrusivi; nonché della circostanza che la vittima avesse manifestato<br />

i primi sintomi del contagio dopo solo una settimana dall’episodio, e del fatto che era<br />

stato appurato che il virus il quale aveva colpito la vittima fosse dello stesso tipo di<br />

756 Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1, 302.<br />

757 S. MARANI, Contagio da HIV e lesioni personali gravissime, in www.altalex.com<br />

758 La sintesi delle valutazioni effettuate nei giudizi di merito è rilevabile all’interno della<br />

sentenza di legittimità sul caso in questione: Cass. Pen., Sez. V., 17 dicembre 2008, n. 13388, in<br />

dejure.giuffre.it<br />

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