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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Da notare come, in tempi più recenti, la giurisprudenza di merito 753 abbia<br />

affermato la sussistenza del dolo eventuale con riferimento ad un caso<br />

sostanzialmente molto simile a quello appena trattato (consumazione di plurimi<br />

rapporti sessuali non protetti da parte del soggetto sieropositivo, consapevole del<br />

proprio stato e delle modalità di trasmissione del virus, e senza informazione del<br />

partner) nel quale, tuttavia, non è stato ravvisato alcun fondamento idoneo a ritenere<br />

che l’agente potesse “confidare” nel “non contagio” del partner.<br />

Anche la giurisprudenza di legittimità 754 , ad ogni modo, appare in tempi recenti<br />

assestata nel riconoscere il dolo eventuale in capo al soggetto che, essendo<br />

sieropositivo e consapevole di tale stato, abbia intrattenuto plurimi rapporti sessuali<br />

non protetti con partner sano, poi contagiato tramite tale tipologia di condotta. Con<br />

riferimento ad un caso di questo genere, in primo grado, l’imputata, accusata di<br />

tentato omicidio per aver trasmesso al partner il virus HIV consumando con<br />

quest’ultimo plurimi rapporti sessuali per un arco temporale di cinque anni, veniva<br />

inizialmente condannata per lesioni volontarie gravissime sorrette da dolo eventuale.<br />

In secondo grado veniva confermata la statuizione pronunciata dai giudici di prime<br />

cure 755 . Fra i motivi di ricorso per cassazione presentati da parte della difesa<br />

dell’imputata, vi è quello di “vizio di motivazione” in ordine all’affermazione del dolo<br />

eventuale: in particolare, si sostiene che l’imputata, sentendosi sommariamente<br />

bene, avesse psicologicamente rimosso la sua condizione di malattia, e che non<br />

fosse a conoscenza dei rischi di contagio; inoltre, si evidenzia che l’atteggiamento<br />

psicologico dell’imputata sarebbe stato caratterizzato, da un lato, dalla previsione<br />

della possibilità di realizzazione dell’evento lesivo e, dall’altro, dalla speranza e dal<br />

desiderio di non realizzazione di detto evento: sicché avrebbe dovuto essere<br />

affermata la colpa cosciente, in luogo del dolo eventuale.<br />

I giudici di legittimità rigettano il ricorso, affermando che “i giudici di merito […]<br />

hanno ragionevolmente concluso per la sussistenza […] del dolo eventuale sulla<br />

base di alcune considerazioni di fatto che consentono di ritenere che la donna fosse<br />

perfettamente a conoscenza del male dal quale era affetta, che fosse altresì<br />

consapevole della concreta possibilità di trasmettere il male al proprio compagno con<br />

il protrarsi della relazione sessuale e che non potesse avere dubbi in ordine al<br />

possibile, ed anzi probabile, esito letale della infezione da HIV”. Nello specifico, la<br />

conoscenza dello stato di sieropositività da parte della donna era stata comprovata<br />

da vari documenti clinici; la conoscenza della pericolosità del male era, del resto,<br />

testimoniata dal fatto che essa stessa si fosse sottoposta, nel corso degli anni, ad<br />

ulteriori controlli; inoltre, la consapevolezza, da parte dell’imputata, del carattere<br />

letale del male era indubbio in base al fatto che il marito della stessa imputata fosse<br />

deceduto proprio per AIDS; il tutto tralasciando le esaustive campagne di<br />

informazione volte ad illustrare i rischi di contagio e le modalità di riduzione o<br />

prevenzione di tali rischi, le quali dovrebbero aver ormai reso tali conoscenze come<br />

appartenenti al patrimonio intellettivo del soggetto medio. L’imputata, insomma, pur<br />

perfettamente consapevole del proprio stato di sieropositività, delle modalità di<br />

trasmissione del virus HIV e della gravità della malattia, aveva scelto di intrattenere<br />

reiterati rapporti sessuali non protetti con il proprio partner, senza informarlo della<br />

753 Trib. Savona, 30 gennaio 2008, in www.altalex.com<br />

754 Cass. Pen., Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712, in www.altalex.com<br />

755 Gli esiti dei giudizi di merito si ricavano dalla sentenza di legittimità sul caso in questione<br />

(Cass. Pen., Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712, in www.altalex.com).<br />

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