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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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La sentenza di primo grado di cui si è trattato è stata, successivamente,<br />

riformata in appello 748 , con qualificazione del fatto come omicidio colposo aggravato<br />

dalla previsione dell’evento: i giudici di secondo grado prospettano tale conclusione<br />

in considerazione del fatto che l’imputato sarebbe giunto a ritenere che alla moglie<br />

non sarebbe accaduto nulla di male, tenuto conto delle sue cognizioni, delle sue<br />

qualità caratteriali e delle sue stesse condizioni di salute, le quali erano state per<br />

lungo tempo stabili 749 ; si sostiene, dunque, che non fosse stata raggiunta una prova<br />

sufficiente a fondare la sussistenza della rappresentazione, in capo all’agente,<br />

dell’alto rischio di trasmissione del virus HIV e del decorso mortale della malattia; né,<br />

conseguentemente, sarebbe da valutare sussistente un elemento psicologico<br />

interiore assimilabile alla volizione dell’evento “morte” 750 . Il giudizio di legittimità sul<br />

caso di specie conferma l’assetto individuato dalla Corte d’Assise d’Appello,<br />

identificando nell’atteggiamento interiore dell’imputato un “fenomeno di rimozione e<br />

di allontanamento psicologico della eventualità del contagio e della susseguente<br />

possibilità di morte della consorte” 751 . Si ritorna, insomma, all’utilizzo della<br />

tradizionale teoria dell’“accettazione del rischio”, con identificazione della colpa<br />

cosciente sulla base della “fiducia” nutrita dall’agente nella non verificazione<br />

dell’evento, chiaramente a sua volta individuata nel fenomeno di “rimozione<br />

psicologica” dell’eventualità della morte della vittima: tuttavia, è corretto parlare di<br />

colpa “con previsione” identificandola, poi, come associata ad un fenomeno di<br />

“rimozione” della previsione stessa? La risposta dovrebbe essere negativa. Si tratta<br />

di un ulteriore caso in cui emerge l’inadeguatezza del criterio dell’“accettazione del<br />

rischio”, e la necessità di individuare la distinzione fra dolo eventuale e colpa<br />

cosciente in un quid pluris rispetto all’accettazione del rischio stessa (caratteristica,<br />

invero, anche della colpa cosciente): e tale quid pluris dovrebbe essere l’ “opzione”<br />

con la quale l’agente subordini un bene giuridico rispetto ad un altro.<br />

A parere di chi scrive, qualora si accerti effettivamente un fenomeno di<br />

rimozione psicologica della prospettiva di verificazione dell’evento lesivo, si dovrebbe<br />

propendere per l’affermazione della colpa “incosciente”, poiché la suddetta<br />

“rimozione” comporta, logicamente, il venir meno dell’elemento rappresentativo,<br />

necessario ai fini dell’inquadramento della colpa cosciente.<br />

I giudici di legittimità, nella sentenza in esame, affermano, inoltre, che “il<br />

soggetto sieropositivo da HIV che, avendo rapporti sessuali senza protezione con un<br />

partner inconsapevole, lo contagi e ne cagioni la morte per AIDS, ne deve rispondere<br />

o a titolo di omicidio volontario, sotto il profilo del dolo eventuale, o a titolo di omicidio<br />

colposo aggravato dalla colpa cosciente, a seconda di quale risulti essere stato il suo<br />

atteggiamento psicologico rispetto all’evento letale” 752 : tramite tale enunciato, si<br />

afferma chiaramente che non si possa, nei casi del tipo di quello delineato, stabilire a<br />

priori quale debba essere il titolo di imputazione soggettiva del reato, bensì debba<br />

verificarsi quale fosse stato l’effettivo stato soggettivo dell’agente rispetto alla<br />

realizzazione del reato stesso.<br />

748 Ass. App. Brescia, 26 settembre 2000, in Foro it., 2000, II, 348.<br />

749 La sintesi delle conclusioni della sentenza in esame è effettuata anche da G. COCCO, Gli<br />

insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione, in Resp. civ. e prev., 2011,<br />

10, 1966.<br />

750 C. BRUNELLI, op. cit.<br />

751 Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, in dejure.giuffre.it<br />

752 Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, in dejure.giuffre.it<br />

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