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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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moglie, ma anche “al figlio che la moglie desiderava ardentemente” 743 ; scelta,<br />

questa, che potrebbe configurarsi come subordinazione di un bene giuridico (la vita<br />

del coniuge) rispetto ad un altro (il proprio interesse, ovvero non rivelare alla moglie il<br />

proprio stato di sieropositività).<br />

Tuttavia i giudici, in motivazione della sentenza, non propendono<br />

espressamente per la suddetta teoria, bensì accolgono la teoria del consenso,<br />

sostenendo che l’imputato si fosse rappresentato seriamente le probabili<br />

conseguenze lesive della propria condotta e, ciononostante, avesse scelto di agire<br />

comunque, propendendo a favore della lesione del bene giuridico e, quindi, a favore<br />

dell’evento “morte”, e non solo a favore del “contagio”, posto che, allo stato attuale,<br />

non esistono trattamenti specifici in grado di debellare completamente il virus HIV, e<br />

che il decorso quasi certo della malattia conduce alla morte del soggetto infetto 744 .<br />

È anche vero, tuttavia, che l’effettuazione di una “scelta a favore della lesione<br />

del bene giuridico”, laddove si connota come “inclusione”, “messa in conto” nel<br />

proprio piano della possibile realizzazione di un determinato fatto lesivo, senza che<br />

tale prospettiva distolga l’agente dall’azione, si ha indubbiamente una scelta fra<br />

modelli comportamentali alternativi e, quindi, una decisione di subordinazione di un<br />

interesse rispetto ad un altro 745 . Come si è già sostenuto, la teoria della “decisione a<br />

favore della possibile lesione del bene giuridico” e la teoria che sostiene la rilevanza<br />

della “deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro”<br />

dovrebbero, in realtà, esprimere la stessa valenza sostanziale, dato che “decidere a<br />

favore della possibile lesione di un bene giuridico”, se detta lesione non è<br />

intenzionalmente perseguita, ma è prevista come collaterale ed accessoria rispetto<br />

alla tenuta della condotta funzionale al perseguimento intenzionale del fine<br />

principale, significa necessariamente subordinare il bene giuridico esposto alla<br />

lesione rispetto ad un altro (cioè, l’interesse intenzionalmente perseguito).<br />

Con riguardo alla configurazione “diretta” del reato di omicidio è stato<br />

osservato, inoltre, che, qualora si riconoscesse come reato il solo contagio<br />

(attraverso il reato di lesioni), emergerebbe una palese contraddizione alla luce del<br />

non riconoscimento dell’omicidio, essendo la stessa condotta a provocare prima il<br />

contagio e successivamente, in modo quasi inevitabile, la morte: si rileva che gli studi<br />

scientifici prospettino percentuali di probabilità di sviluppo, a seguito di contagio da<br />

HIV, dell’Aids conclamata le quali oscillano fra il 50% ed addirittura il 100%; peraltro,<br />

come si è detto, attualmente non esistono trattamenti o modalità terapeutiche in<br />

grado di debellare completamente il decorso del male, per cui l’evento “morte”<br />

appare come conseguenza quasi certa del contagio 746 ; né varrebbe ad escludere la<br />

sussistenza del nesso causale, e della responsabilità dell’agente per omicidio, il fatto<br />

che, tra il rapporto sessuale il quale abbia provocato il contagio e l’evento “morte”,<br />

intercorra un significativo arco temporale, dato che l’ordinamento non fornisce alcuna<br />

indicazione in tal senso 747 .<br />

743<br />

Cit. Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1, 302.<br />

744<br />

Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1, 303.<br />

745<br />

A favore di una ricostruzione di questo tipo sembra essere K. SUMMERER, op. cit., 320 e<br />

nota (64).<br />

746<br />

K. SUMMERER, op. cit., 310 e nota (27); 311 e nota (31).<br />

747 K. SUMMERER, op. cit., 311.<br />

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