DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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moglie, ma anche “al figlio che la moglie desiderava ardentemente” 743 ; scelta,<br />
questa, che potrebbe configurarsi come subordinazione di un bene giuridico (la vita<br />
del coniuge) rispetto ad un altro (il proprio interesse, ovvero non rivelare alla moglie il<br />
proprio stato di sieropositività).<br />
Tuttavia i giudici, in motivazione della sentenza, non propendono<br />
espressamente per la suddetta teoria, bensì accolgono la teoria del consenso,<br />
sostenendo che l’imputato si fosse rappresentato seriamente le probabili<br />
conseguenze lesive della propria condotta e, ciononostante, avesse scelto di agire<br />
comunque, propendendo a favore della lesione del bene giuridico e, quindi, a favore<br />
dell’evento “morte”, e non solo a favore del “contagio”, posto che, allo stato attuale,<br />
non esistono trattamenti specifici in grado di debellare completamente il virus HIV, e<br />
che il decorso quasi certo della malattia conduce alla morte del soggetto infetto 744 .<br />
È anche vero, tuttavia, che l’effettuazione di una “scelta a favore della lesione<br />
del bene giuridico”, laddove si connota come “inclusione”, “messa in conto” nel<br />
proprio piano della possibile realizzazione di un determinato fatto lesivo, senza che<br />
tale prospettiva distolga l’agente dall’azione, si ha indubbiamente una scelta fra<br />
modelli comportamentali alternativi e, quindi, una decisione di subordinazione di un<br />
interesse rispetto ad un altro 745 . Come si è già sostenuto, la teoria della “decisione a<br />
favore della possibile lesione del bene giuridico” e la teoria che sostiene la rilevanza<br />
della “deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro”<br />
dovrebbero, in realtà, esprimere la stessa valenza sostanziale, dato che “decidere a<br />
favore della possibile lesione di un bene giuridico”, se detta lesione non è<br />
intenzionalmente perseguita, ma è prevista come collaterale ed accessoria rispetto<br />
alla tenuta della condotta funzionale al perseguimento intenzionale del fine<br />
principale, significa necessariamente subordinare il bene giuridico esposto alla<br />
lesione rispetto ad un altro (cioè, l’interesse intenzionalmente perseguito).<br />
Con riguardo alla configurazione “diretta” del reato di omicidio è stato<br />
osservato, inoltre, che, qualora si riconoscesse come reato il solo contagio<br />
(attraverso il reato di lesioni), emergerebbe una palese contraddizione alla luce del<br />
non riconoscimento dell’omicidio, essendo la stessa condotta a provocare prima il<br />
contagio e successivamente, in modo quasi inevitabile, la morte: si rileva che gli studi<br />
scientifici prospettino percentuali di probabilità di sviluppo, a seguito di contagio da<br />
HIV, dell’Aids conclamata le quali oscillano fra il 50% ed addirittura il 100%; peraltro,<br />
come si è detto, attualmente non esistono trattamenti o modalità terapeutiche in<br />
grado di debellare completamente il decorso del male, per cui l’evento “morte”<br />
appare come conseguenza quasi certa del contagio 746 ; né varrebbe ad escludere la<br />
sussistenza del nesso causale, e della responsabilità dell’agente per omicidio, il fatto<br />
che, tra il rapporto sessuale il quale abbia provocato il contagio e l’evento “morte”,<br />
intercorra un significativo arco temporale, dato che l’ordinamento non fornisce alcuna<br />
indicazione in tal senso 747 .<br />
743<br />
Cit. Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1, 302.<br />
744<br />
Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1, 303.<br />
745<br />
A favore di una ricostruzione di questo tipo sembra essere K. SUMMERER, op. cit., 320 e<br />
nota (64).<br />
746<br />
K. SUMMERER, op. cit., 310 e nota (27); 311 e nota (31).<br />
747 K. SUMMERER, op. cit., 311.<br />
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