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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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scientificamente comprovato, che la reiterazione dei rapporti non protetti a seguito<br />

del primo contagio da HIV comporti un’accelerazione della degenerazione negativa<br />

della malattia. D’altra parte – osservano i giudici di primo grado – anche la mancata<br />

informazione del partner si porrebbe come fattore (almeno in parte) causale rispetto<br />

all’evento “morte” hic et nunc considerato, dato che l’eventuale informazione del<br />

partner avrebbe potuto far sì che questi usufruisse di trattamenti terapeutici in grado<br />

quantomeno di ritardare o contrastare il decorso della malattia; non si sarebbe<br />

neppure potuto escludere che l’imputato non fosse a conoscenza di tale possibilità,<br />

dato che egli stesso, al tempo del processo, se ne stava avvalendo 739 . Si è<br />

giustamente evidenziato che i giudici di merito abbiano, in pratica, “saltato” la fase<br />

“intermedia” della identificazione del reato di lesioni, approdando direttamente<br />

all’affermazione del reato di omicidio 740 .<br />

Quanto, nello specifico, all’indagine sull’elemento psicologico, nell’ottica di<br />

individuazione del dolo è necessario, anzitutto, verificare la sussistenza del requisito<br />

della rappresentazione: i giudici di primo grado, nel caso di specie, ravvisano tale<br />

sussistenza, principalmente in base alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso imputato,<br />

il quale aveva affermato di essere perfettamente a conoscenza del rischio di contagio<br />

connesso alla tenuta di rapporti sessuali non protetti, nonché di essere stato<br />

informato dai medici della necessità di utilizzo del profilattico ai fini della riduzione di<br />

detto rischio. Del resto, si osserva che, comunque, già all’epoca dei fatti in esame, le<br />

nozioni concernenti i rischi di contagio da HIV e le relative modalità di prevenzione<br />

rientravano nel patrimonio conoscitivo comune: e, a maggior ragione, sarebbero<br />

dovute rientrare nel patrimonio conoscitivo del soggetto sieropositivo, direttamente<br />

interessato 741 .<br />

Appurata la sussistenza dell’elemento intellettivo si tratta di passare, ai fini<br />

dell’inquadramento del dolo, all’individuazione dell’elemento volitivo: orbene, la<br />

ricostruzione operata dai giudici di primo grado sembra, inizialmente, prestarsi ad<br />

aderire alla teoria che individua l’elemento volitivo caratteristico del dolo eventuale<br />

nella deliberazione tramite la quale l’agente subordini un bene giuridico rispetto ad<br />

un altro; più precisamente, si osserva che se l’imputato, nonostante la<br />

consapevolezza del rischio di contagio connesso ai rapporti sessuali non protetti, “ha<br />

accettato, ha scelto di continuare ad avere rapporti non protetti con il coniuge, pur di<br />

non rivelargli la malattia dalla quale era affetto e, per giunta, facendo di tutto perché<br />

anche i familiari a conoscenza del suo stato di salute non lo rivelassero,<br />

indubbiamente si configura una condotta accompagnata dall’accettazione piena e<br />

completa del rischio di verificazione dell’evento lesivo” 742 . In base a tali osservazioni,<br />

potrebbe individuarsi, effettivamente, una condotta caratterizzata dal perseguimento<br />

intenzionale di un fine principale – ovvero, nel caso di specie, il “non rivelare al<br />

coniuge la propria malattia” – nella quale si inserisce la prospettazione, a livello<br />

intellettivo, della possibilità/probabilità di realizzazione, tramite detta condotta, di un<br />

evento collaterale non intenzionalmente perseguito – ossia, il “contagio”, con<br />

conseguente “morte” del coniuge: nell’ambito di tale assetto, è possibile inquadrare<br />

una scelta di persistere nella tenuta della condotta descritta, una mancata desistenza<br />

anche “di fronte all’agghiacciante prospettiva di trasmettere la malattia” non solo alla<br />

739<br />

Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1, 299 – 300.<br />

740<br />

K. SUMMERER, op. cit., 306.<br />

741<br />

Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1, 301.<br />

742<br />

Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1, 302.<br />

156

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