31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nel rapporto sessuale 736 . Tali considerazioni risultano, altresì, a supporto delle<br />

conclusioni esposte precedentemente, per le quali l’adozione del condom dovrebbe<br />

essere condizione sufficiente (oltre che necessaria) a ricondurre nella sfera del<br />

“rischio consentito” la pratica di rapporti sessuali da parte del soggetto sieropositivo e<br />

consapevole del proprio stato: si è rilevato che, in effetti, la dottrina e la<br />

giurisprudenza dominanti depongano in tal senso 737 .<br />

Poste tali premesse di carattere generale, è possibile passare ad una precisa<br />

analisi dei casi concreti nei quali si è posto il problema dell’identificazione<br />

dell’elemento soggettivo per i reati di lesioni o omicidio come conseguenza di<br />

contagio da virus HIV da parte di soggetto sieropositivo e consapevole del proprio<br />

stato. La prima sentenza che, in Italia, si è occupata specificamente della questione<br />

in discorso risale al 1999 738 : si tratta di una pronuncia ove i giudici di merito di primo<br />

grado riconoscono la responsabilità per omicidio sorretto da dolo eventuale in capo<br />

all’imputato che, sieropositivo e consapevole della propria sieropositività, nonché<br />

essendo stato informato circa le modalità di trasmissione del virus HIV, avesse<br />

intrattenuto ripetuti rapporti sessuali non protetti con il partner non informato; rapporti<br />

i quali, in base alla ricostruzione evincibile dal quadro probatorio complessivo,<br />

avevano costituito il presupposto causale non solo della trasmissione del virus HIV,<br />

bensì anche della morte della vittima del contagio. Gli aspetti maggiormente<br />

significativi del fatto e, in particolare, del comportamento tenuto dall’imputato nel<br />

caso di specie, sono i seguenti: l’intrattenimento di rapporti sessuali non protetti con<br />

consapevolezza del proprio stato di sieropositività e delle modalità di trasmissione<br />

del virus; il carattere reiterato di tali rapporti (nel corso di una relazione decennale); la<br />

mancata informazione del partner (e, successivamente, coniuge); la circostanza che<br />

l’imputato avesse fatto di tutto affinché il partner/ coniuge non venisse a conoscenza<br />

del suo stato di sieropositività, adoperandosi in tal senso attivamente e<br />

ripetutamente.<br />

Una prima questione che, in considerazione del caso in esame, merita di<br />

essere trattata, è quella relativa al nesso causale fra contagio e morte: i giudici di<br />

primo grado, nello specifico, rilevano che debba considerarsi “causale” qualsiasi<br />

fattore che sia risultato determinante ai fini dell’evento concretamente verificatosi, e<br />

considerato hic et nunc; in base a tale assunto, la condotta consistente nella tenuta<br />

di reiterati rapporti sessuali non protetti dovrebbe a ragione considerarsi “causale”<br />

non solo rispetto al contagio, bensì proprio rispetto all’evento “morte”, stante il fatto,<br />

736 K. SUMMERER, op. cit., 308 – 309.<br />

737 Nell’ambito della dottrina italiana si rivelano concordi S. CANESTRARI, La rilevanza del<br />

rapporto sessuale non protetto dell’infetto HIV nell’orientamento del BGH, in Foro it., 1991, IV, 152; L.<br />

CORNACCHIA, Profili di responsabilità per contagio da virus HIV, in AA. VV., Diritto penale. Lineamenti<br />

di parte speciale, Bologna, Monduzzi, 1998, 320; A. CASTALDO, AIDS e diritto penale, 118.<br />

738 Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1, 299. Sul fatto che si tratti<br />

del “primo caso” giurisprudenziale in Italia ad occuparsi della questione inerente la punibilità e<br />

l’elemento soggettivo in ipotesi di contagio da HIV tramite rapporto sessuale non protetto, si esprime<br />

in tal senso K. SUMMERER, op. cit., 303. In realtà, sembra essere antecedente il caso sul quale si è<br />

pronunciato Trib. Ravenna, 3 maggio 1999, in Supp. Rass. med. leg. prev., 2000, 23: si tratta, tuttavia,<br />

di una ipotesi in cui il giudice di merito ravvisò addirittura il dolo diretto, per tentate lesioni personali<br />

aggravate, in capo alla prostituta sieropositiva che, pur essendo consapevole del proprio stato,<br />

volutamente intratteneva rapporti non protetti con i propri clienti, manifestando una sorta di<br />

atteggiamento di rivalsa nei confronti della categoria di persone fra le quali vi era quella che le avesse<br />

trasmesso il virus (da ciò, appunto, si ritenne sussistente il dolo diretto).<br />

155

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!