DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dovrebbe essere sufficiente, al medesimo fine, la sola seconda opzione<br />
(informazione del partner), alternativamente all’adozione del condom; si sostiene, in<br />
sintesi, che al soggetto sieropositivo debba essere concesso un certo margine di<br />
scelta fra comportamenti alternativi ed idonei a ricondurre l’attività sessuale da egli<br />
praticata nella sfera del “rischio consentito”, escludendo senz’altro la configurabilità<br />
di un dovere di astensione totale dall’attività sessuale per il soggetto infetto da HIV e<br />
consapevole di tale stato 732 .<br />
La seconda posizione citata, del resto, appare indubbiamente come più<br />
rigorosa, richiedendo che il soggetto sieropositivo e consapevole del proprio stato<br />
debba sia adottare idonee misure di contenimento del rischio di contagio, sia<br />
informare il partner del proprio stato di sieropositività.<br />
Entrambe le posizioni, a parere di chi scrive, manifestano dei punti critici. La<br />
prima ritiene sufficiente la sola informazione del partner, alternativamente<br />
all’adozione del condom, ma si tratta di un aspetto che non contribuisce in misura<br />
drastica alla riduzione del rischio (perlomeno non quanto l’adozione del condom,<br />
appunto, la quale riduce la percentuale di rischio a termini prossimi allo 0%); al più,<br />
dando per ipotesi la scelta di mancata adozione del condom con previa informazione<br />
del partner, tale informazione potrebbe contribuire a ridurre oggettivamente il rischio<br />
di contagio qualora sussistano fattori idonei ad incidere sulla misura del rischio e che<br />
siano a conoscenza del solo partner sano (per esempio, presenza di microlesioni o<br />
infezioni genitali nel partner sano, o presenza di altre malattie sessualmente<br />
trasmissibili). Per esempio, il partner non sieropositivo, se informato dello stato di<br />
sieropositività dell’altro, essendo consapevole di avere microlesioni genitali, potrebbe<br />
optare per l’astensione dal rapporto non protetto, cosa che non avrebbe fatto se<br />
avesse ritenuto l’altro partner sano: tuttavia, in questi casi, la “riduzione del rischio” si<br />
avrebbe, oggettivamente, con l’astensione dal rapporto non protetto, sicché non<br />
potrebbe parlarsi propriamente di “riduzione del rischio” connessa al rapporto. Il tutto<br />
tralasciando il discorso inerente il consenso dell’avente diritto: il contagio da HIV<br />
produce una lesione permanente all’integrità fisica e, dunque, attinge un bene<br />
giuridico indisponibile, per il quale la scriminante in parola non opera 733 . In<br />
obbligo “morale” di informazione del partner, accennando al fatto che le riflessioni in materia possano<br />
complicarsi ulteriormente qualora si considerino le stabili relazioni di coppia o il contesto del<br />
matrimonio: casi nei quali alcuni esponenti della dottrina, in forza del rapporto di fiducia intercorrente<br />
fra i soggetti coinvolti, ritengono sussistente comunque un obbligo di informazione del partner.<br />
732 K. SUMMERER, op. cit., 330.<br />
733 Sui limiti di operatività del consenso dell’avente diritto, G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit.,<br />
261 – 264. Risultano interessanti anche le considerazioni effettuate da K. SUMMERER, op. cit., 327 –<br />
328, che evidenzia la distinzione fra “autoesposizione a pericolo” ed “esposizione a pericolo di terzo<br />
con il suo consenso”: la prima si avrebbe nel caso in cui il soggetto intraprenda autonomamente una<br />
condotta per sé stesso pericolosa, oppure si esponga ad una preesistente situazione di pericolo; la<br />
seconda si avrebbe nel caso in cui il soggetto si esponga consapevolmente ad un pericolo provocato<br />
da un altro soggetto, il quale detenga il controllo di detto pericolo; si tratta, insomma, di una distinzione<br />
basata sull’identificazione del soggetto che detenga il controllo degli accadimenti. Si evidenzia, quindi,<br />
che, nel caso del rapporto sessuale non protetto, dovendosi individuare quale, fra i soggetti coinvolti,<br />
detenga il controllo, non si debba incorrere nell’errore di individuare necessariamente tale soggetto in<br />
quello infetto, posto che il “pericolo” è dato dal “rapporto sessuale non protetto”, e non dalla mera<br />
“contagiosità”: il che dovrebbe essere utile a non accollare necessariamente all’infetto conseguenze<br />
lesive dovute non già esclusivamente alla sua condotta, bensì all’atteggiamento “autolesionista” della<br />
vittima. Si precisa, inoltre, che il consenso ad un rapporto occasionale non protetto, in considerazione<br />
153