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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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ichiedere un quid pluris rispetto alla sola “accettazione del rischio”; di conseguenza,<br />

si prospetta una nozione di “dolo eventuale” che dovrebbe essere, logicamente, più<br />

restrittiva, non essendo sufficiente la sola “accettazione del rischio” (caratteristica<br />

anche della colpa cosciente) ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo in<br />

discorso, ed essendo necessario, invece, che tale accettazione venga effettuata alla<br />

luce di una particolare modalità psicologica. A parere di chi scrive, tale “paradosso”<br />

non depone a sfavore della “nuova” teoria adottata, bensì mette in luce<br />

l’inadeguatezza della teoria precedentemente applicata, ovvero quella<br />

dell’“accettazione del rischio”: il fatto che tramite quest’ultima non si riuscisse ad<br />

inquadrare coerentemente il dolo eventuale, mentre ciò sia possibile tramite la prima<br />

(benché essa sia, astrattamente, più restrittiva nell’identificazione del dolo<br />

eventuale), palesa in modo lampante il carattere non esaustivo del criterio<br />

tradizionalmente applicato fino ad ora nella giurisprudenza; più precisamente, il fatto<br />

che, tramite il solo concetto di “accettazione del rischio”, non si riuscisse ad<br />

individuare una presa di posizione della volontà, seppur in forma eventuale,<br />

dovrebbe indurre a valutare che tale presa di posizione non possa consistere,<br />

appunto, nella sola “accettazione del rischio”.<br />

L’innovativa sentenza citata è stata, con parole molto forti, definita come “una<br />

sentenza importante e di civiltà giuridica, che supera ed azzera lo stato di apatica<br />

routine e di arcaica concettualità giuridica con il quale fino ad oggi sono state<br />

affrontate le stragi sulle strade, ormai seriali e frequenti”, come “un guizzo di coraggio<br />

istituzionale che adegua la norma ai tempi ed alla realtà concreta delle cose<br />

quotidiane, uscendo fuori dagli standardizzati ad asettici cliché di lettura ed<br />

applicazione della norma che molti fino ad oggi hanno seguito nell’individuare la<br />

colpa (e cioè una mera ‘imprudenza’ o ‘negligenza’) nell’azione di chi,<br />

volontariamente e sapendo bene quello che sta facendo ed a cosa lo porterà quello<br />

che sta facendo, si droga e/o si ubriaca (o tutte e due le cose insieme…) e poi si<br />

mette a guidare a velocità impensabili in pieno centro cittadino” 719 . Si tratta di<br />

osservazioni molto critiche nei confronti della giurisprudenza antecedente, le quali<br />

indubbiamente pongono in rilievo l’allarme sociale provocato da condotte del tipo<br />

indicato e l’esigenza di adeguati metodi di corrispettiva tutela: il che, però, non<br />

dovrebbe significare utilizzare la figura del dolo eventuale a titolo puramente<br />

repressivo; non bisogna, cioè, incorrere nella tendenza opposta rispetto a quella<br />

adottata fin’ora, ovvero ritenere sempre ed a priori sussistente il dolo eventuale in<br />

contesti di questo genere. La sentenza in esame, a parere di chi scrive, prospetta un<br />

criterio che può, effettivamente, essere idoneo a coerenti applicazioni del dolo<br />

eventuale, laddove si ravvisi il consenso alla realizzazione dell’evento attraverso una<br />

deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro: tale<br />

deliberazione, come si è osservato, permette di inquadrare una vera e propria presa<br />

di posizione della volontà, adeguata a fondare il dolo e, conseguentemente, il<br />

maggior trattamento sanzionatorio, ovvero la soglia della punibilità, se si tratta di reati<br />

non punibili per colpa (ma, nelle ipotesi di reati da sinistro stradale, si tratta quasi<br />

sempre di omicidio o lesioni, punibili a titolo di colpa).<br />

719 M. SANTOLOCI, La Suprema Corte finalmente riconosce il dolo eventuale per i killer al<br />

volante, in www.dirittoambiente.net<br />

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