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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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modalità della condotta sono dotate di una rilevante pregnanza e di una dinamica<br />

peculiare, dalla quale potrebbe – in questo caso sì – essere fondato dedurre la<br />

sussistenza di un elemento volitivo, seppur in forma eventuale: si ha, infatti, una<br />

prima fase della condotta, caratterizzata da un atteggiamento propriamente colposo<br />

(gravi violazioni di regole cautelari), seguita da una seconda fase, connotata per un<br />

atteggiamento intenzionale, volto a far sì che il corpo della vittima si distaccasse dal<br />

cofano dell’autovettura 716 ; questa seconda fase potrebbe fondatamente dirsi sorretta<br />

da un atteggiamento di disposizione a provocare la morte della vittima, pur non<br />

essendo tale evento direttamente voluto.<br />

Da notare, però, che non sempre l’alternativa si pone fra dolo eventuale e colpa<br />

cosciente: infatti, talvolta, la “guida spericolata” è stata valutata come indicativa di un<br />

atteggiamento di “totale noncuranza” nei confronti di beni giuridici e sorretta, dunque,<br />

da una colpa incosciente, seppur da valutare come “colpa grave” per “difetto di<br />

percezione sociale di propri atti” 717 . Il dato costante resta, comunque, la non<br />

affermazione del dolo eventuale.<br />

Preso atto di quello che è stato l’orientamento dominante nell’ultimo ventennio,<br />

va precisato che, recentemente, vi è stata una pronuncia dei giudici di legittimità 718 la<br />

quale potrebbe segnare una “svolta storica”, attraverso un duplice ordine di aspetti:<br />

da un lato, l’affermazione del dolo eventuale per reati da sinistro stradale con gravi<br />

violazioni al Codice della strada; dall’altro, l’inquadramento di tale tipologia di<br />

elemento soggettivo non più attraverso la teoria dell’accettazione del rischio, bensì in<br />

base alla teoria che individua il dolo eventuale nell’accettazione del rischio effettuata<br />

tramite una deliberazione con la quale l’agente subordini un bene giuridico rispetto<br />

ad un altro. Su tale sentenza e sugli aspetti rilevanti dell’assetto teorico da essa<br />

delineato ci si è già soffermati ampiamente (supra, Cap. II, par. 8). Quello che, a<br />

questo punto, preme evidenziare, è la netta contraddizione di alcune conclusioni a<br />

cui essa è giunta rispetto alla precedente pronuncia di legittimità sul “caso Lucidi”: in<br />

quest’ultima, come si è osservato, era stato escludo il dolo eventuale principalmente<br />

sul rilievo del fatto che l’imputato non avrebbe potuto percepire ed accettare la<br />

realizzazione dell’evento hic et nunc considerato, in quanto il ciclomotore con il quale<br />

l’autovettura condotta dall’imputato si scontrò si era manifestato “a fulmine” sulla<br />

traiettoria; la prima, invece, con riferimento ad una situazione apparentemente<br />

identica (superamento ad elevata velocità di incrocio con semaforo rosso, e<br />

successivo scontro con un’autovettura che impegnava l’incrocio), afferma la<br />

sussistenza del dolo eventuale, ribaltando l’impostazione adottata dai giudici di<br />

secondo grado che, invece, si erano linearmente attenuti all’assetto tracciato dalla<br />

Suprema Corte con riferimento al “caso Lucidi”. Altro aspetto che potrebbe destare<br />

qualche perplessità consiste nel fatto, quasi paradossale, per cui precedentemente,<br />

tramite l’utilizzo del criterio dell’“accettazione del rischio”, non venisse mai affermato<br />

il dolo eventuale, mentre la sentenza di cui trattasi, proponendo un criterio che<br />

definisce il dolo eventuale in modo più rigoroso e restrittivo, lo afferma: in effetti,<br />

definire il dolo eventuale come “accettazione del rischio” effettuata tramite una<br />

“deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro” significa<br />

716 Tale ricostruzione è evidenziata, oltre che dalla sentenza di merito di cui trattasi, anche da<br />

G. RICCARDI, Reati alla guida. Percorsi giurisprudenziali, Milano, Giuffrè, 2010, 205.<br />

717 Trib. Milano, 21 novembre 2008, n. 2118, in dejure.giuffre.it<br />

718 Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2011 (deposito 15 marzo 2011), n. 10411, in<br />

www.penalecontemporaneo.it<br />

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