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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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giurisprudenza sia nelle scelte legislative”; viene, altresì, valutata positivamente la<br />

statuizione, nel procedimento penale di riferimento, del giudice di primo grado, il<br />

quale, “con una pronuncia improntata ad elevatissima sensibilità sociale, aveva avuto<br />

il coraggio di tracciare un nuovo percorso interpretativo, che la Corte di Assise<br />

d’Appello ha ritenuto di cancellare”. Il ricorso conclude, in punto di diritto, deducendo<br />

vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, laddove l’elemento soggettivo<br />

sarebbe stato identificato in base ad una valutazione del “pensiero manifestato<br />

dall’imputato” successivamente rispetto al fatto, e non in forza dell’analisi della<br />

rappresentazione dell’evento e dell’accettazione del corrispettivo rischio, alla luce<br />

delle risultanze probatorie derivanti dai testimoni e dalle stesse dichiarazioni<br />

dell’imputato, nonché in considerazione del principio dell’id quod plerumque accidit.<br />

Ne seguiva, peraltro, un’esortazione alla Corte di Cassazione, affinché essa ponesse<br />

“il suo innovativo sigillo alla sentenza del primo giudice, travolgendo il modello<br />

giovanile di esaltazione della cultura della morte e riaffermando il principio di sacralità<br />

della vita”: esortazione che, come si è visto, non è stata accolta.<br />

L’analisi del ricorso del Procuratore Generale permette senz’altro di cogliere<br />

osservazioni socialmente condivisibili; si tratta, tuttavia, di osservazioni che esulano,<br />

in gran parte, da una sfera strettamente giuridica, per sforare in ambiti “sociologici” o<br />

“metagiuridici”: ciò è rilevato, effettivamente, dai giudici di legittimità, con riguardo ai<br />

riferimenti al “modello giovanile di esaltazione della cultura della morte”. Inoltre, la<br />

Suprema Corte evidenzia che lo stesso ricorso ammetta che l’affermazione del dolo<br />

eventuale nel caso di specie costituirebbe un “innovativo sigillo”: in tal modo,<br />

sostanzialmente, si ammette il carattere consolidato dell’orientamento opposto, per<br />

un mutamento del quale, a parere dei giudici di legittimità, non si ravvisano i<br />

fondamenti. Del resto, la motivazione della sentenza in questione osserva che, in<br />

ogni caso, l’“innovazione” dovrebbe svolgersi comunque entro il rispetto del principio<br />

di legalità, ed entro la più ampia cornice di garanzie indicata dall’art. 27 Cost.;<br />

nondimeno, non si tratterebbe di porre in discussione il “principio di sacralità della<br />

vita”, anche esso di rilevanza costituzionale, bensì di effettuare le opportune<br />

commisurazioni di pena ai fini di tutela del bene “vita”, sempre entro il rispetto del<br />

principio di legalità 714 .<br />

I casi sin qui analizzati (rispettivamente, il “caso Lucidi” e il “caso Bodac”) sono<br />

emblematici ai fini dello studio dell’orientamento che ha dominato sino ad ora in<br />

giurisprudenza, con riguardo ai reati provocati tramite sinistri stradali: ovvero,<br />

costante applicazione della categoria della colpa cosciente da parte dei giudici di<br />

legittimità, in luogo del dolo eventuale; al più, possono rilevarsi “azzardi” di<br />

affermazione del dolo eventuale da parte dei giudici di merito (come è avvenuto per il<br />

“caso Lucidi”), che però vengono ribaltati in secondo grado ovvero in sede di giudizio<br />

di legittimità.<br />

È degno di nota un ulteriore caso, piuttosto recente, in cui è stato affermato il<br />

dolo eventuale in primo grado 715 : si tratta di un soggetto che, conducendo<br />

un’autovettura di notte, ad elevata velocità, su strada cittadina e sprovvisto di patente<br />

di guida, aveva investito un pedone che attraversava sulle strisce pedonali;<br />

l’automobilista, dopo l’impatto, aveva effettuato manovre plurime per liberarsi del<br />

corpo del pedone rimasto aggrappato al cofano, infine riuscendovi e provocandone la<br />

morte. È evidente, tuttavia, che ci si trova di fronte ad un caso concreto in cui le<br />

714 Cass. Pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010 (deposito 24 marzo 2010), n. 11222, in dejure.giuffre.it<br />

715 Corte Ass. Milano, 16 luglio 2009, in Foro it., 2010, I, 35.<br />

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