DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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concreto la possibilità di impatto con altri veicoli, eccezion fatta solo per l’incapace di<br />
intendere e volere.<br />
Non è neppure condivisibile la valorizzazione delle manifestazioni emotive<br />
dell’imputato emerse ex post rispetto all’incidente, quali le espressioni di panico e<br />
rammaricata sorpresa: si tratterebbe, infatti, di valorizzazione di stati emotivi o<br />
passionali, non meritevole di accoglimento per i rilievi che sono già stati esposti<br />
(supra, Cap. II, par. 3). Né appare condivisibile il rilievo per cui il fatto che la condotta<br />
dell’imputato creasse pericolo per lui stesso dovrebbe essere inteso come indice a<br />
favore dell’esclusione dell’elemento volitivo: un’impostazione di questo genere<br />
condurrebbe, infatti, ad escludere il dolo praticamente in ogni ipotesi di sinistro<br />
stradale derivante da gravi violazioni al Codice della strada, dato che esse<br />
comportano senz’altro un pericolo anche per chi le attui.<br />
Altro dato di particolare evidenza, relativamente al “caso Lucidi”, consiste nel<br />
fatto che l’imputato si fosse posto alla guida dell’autovettura nonostante fosse stato<br />
privato della patente di guida in quanto assuntore di cocaina e tossicodipendente: tali<br />
aspetti, seppur idonei a fondare un elevato grado di rimprovero morale, attengono<br />
alla personalità del reo e – come rilevano i giudici di legittimità – non avrebbero<br />
inciso direttamente sul decorso causale; del resto – proseguono i giudici, in<br />
motivazione –, la legge prevede già un’aggravante per lesioni gravi o gravissime,<br />
provocate con colpa e tramite guida in stato di alterazione alcolica o da assunzione<br />
di stupefacenti o sostanze psicotrope.<br />
Orbene, a parte la nozione di dolo eventuale accolta dalla sentenza di legittimità<br />
in esame, in questa sede interessa evidenziare le significative perplessità che una<br />
soluzione del genere di quella adottata ha suscitato nell’opinione pubblica e, in<br />
particolare, nei soggetti in qualche modo legati alle “vittime della strada”: più<br />
precisamente, si avverte un certo allarme sociale destato dalle condotte del tipo di<br />
quella adottata dall’imputato nel caso concreto di cui trattasi (conduzione di un<br />
veicolo di grossa cilindrata a velocità superiore ai 90 km/h, in una zona centrale di<br />
Roma, ad un orario caratterizzato da traffico intenso, sia veicolare che pedonale, e<br />
con superamento di vari incroci senza rispetto del semaforo rosso; il tutto nonostante<br />
la sospensione della patente di guida a causa dello stato di tossicodipendenza 712 ), e<br />
non ci si rassegna a vedere l’imputato stesso punito solamente a titolo di colpa. Il<br />
ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di<br />
Roma, avverso la sentenza di secondo grado che aveva già affermato la condanna<br />
per colpa cosciente, era sembrato essere portavoce delle suddette istanze sociali 713 :<br />
esso evidenzia che “la norma astratta risponde alle esigenze ed alle pulsioni sociali<br />
del momento storico in cui viene posta”, e che “spetta al giudice, soprattutto laddove<br />
il legislatore non sia intervenuto sollecitamente, il delicato compito di modularla via<br />
via per adattarla all’incessante mutare del vivere civile”; si aggiunge, quindi, che il<br />
“tipico esempio della sensibilità evolutiva della Corte di Cassazione è costituito dal<br />
dolo eventuale”; prosegue, dunque, osservando che “la trasformazione della società<br />
impone una correlata e adeguata interpretazione della norma che disciplina il delitto<br />
di omicidio volontario con dolo eventuale nel corso della circolazione stradale”, non<br />
senza rilevare che “la tendenza alla deresponsabilizzazione in colposa della<br />
criminalità omicidiaria stradale ha costituito, sinora, un dato consolidato sia nella<br />
712 La ricostruzione del fatto si ricava dalla stessa sentenza di legittimità sul caso in questione.<br />
713 Si riportano, di seguito, gli estratti del ricorso del Procuratore della Repubblica citati in Cass.<br />
Pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, in dejure.giuffre.it).<br />
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