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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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L’esito del procedimento penale sul caso in questione consiste nella conferma,<br />

da parte dei giudici di legittimità, dell’impostazione adottata dai giudici di secondo<br />

grado 711 . La motivazione della decisione prospetta una interessante disamina sulle<br />

varie teorie che definiscono la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, tra le<br />

quali spiccano, in particolare, la valorizzazione delle dicotomie “rappresentazione<br />

concreta”/ “rappresentazione astratta” o “semplice” della verificazione dell’evento, ed<br />

“accettazione del rischio”/ “sicura fiducia nella non verificazione dell’evento”, ove<br />

l’accettazione del rischio dovrebbe indicare una “presa di posizione della volontà” o,<br />

quantomeno, uno stato interiore che si avvicini molto ad essa, ed idoneo a<br />

manifestare l’elemento volitivo necessario ai fini della sussistenza del dolo; emerge,<br />

di conseguenza, la valorizzazione di una distinzione fra dolo eventuale e colpa<br />

cosciente basata sul profilo volitivo, posto che la rappresentazione sia elemento<br />

comune ad entrambe le categorie. Si evidenzia, inoltre, l’esigenza di non snaturare<br />

l’essenza del dolo eventuale, trasformandolo in una “comoda scorciatoia” per<br />

presumere un dolo che non si riesca a provare; e, parallelamente, l’esigenza di non<br />

dilatare eccessivamente la sfera di applicazione della responsabilità dolosa.<br />

Interessante risulta anche il richiamo alla teoria che identifica il dolo eventuale<br />

nell’accettazione del rischio effettuata a seguito di una deliberazione con la quale<br />

l’agente subordini un bene giuridico rispetto ad un altro; tuttavia, tale impostazione<br />

viene solo citata, ma non applicata, dato che i giudici di legittimità propendono, poi,<br />

per l’accoglimento della teoria dell’accettazione del rischio. Quest’ultima, ad ogni<br />

modo, viene meglio specificata, attraverso la valorizzazione della concretezza che<br />

dovrebbe caratterizzare l’oggetto di rappresentazione ed “accettazione”: in<br />

particolare, si sostiene che il dolo eventuale necessiti della rappresentazione della<br />

concreta possibilità di verificazione dell’evento, con conseguente accettazione non<br />

già di una mera e generica situazione di pericolo, bensì dell’evento, considerato hic<br />

et nunc. Quest’ultima osservazione rappresenta, probabilmente, il dato fondamentale<br />

della pronuncia in questione: applicata al caso concreto di cui trattasi, conduce<br />

all’esclusione della sussistenza dell’elemento soggettivo doloso in capo all’imputato,<br />

in base al rilievo per cui egli avesse percepito “a fulmine” la presenza del ciclomotore<br />

con il quale poi si verificò lo scontro, e tale circostanza sarebbe incompatibile con la<br />

rappresentazione, nonché con una presa di posizione della volontà (seppur nella<br />

forma eventuale), con riguardo all’evento considerato hic et nunc. Un’impostazione di<br />

questo genere è astrattamente condivisibile ma, applicata nel modo in cui lo è stata<br />

nel caso di specie, appare eccessivamente rigorosa ai fini della configurazione del<br />

dolo eventuale nell’ambito dei reati da sinistro stradale: è vero che la percezione<br />

improvvisa della presenza del ciclomotore non avrebbe potuto permettere una presa<br />

di posizione della volontà con riferimento allo scontro con esso, ma è anche vero<br />

che, se si attraversa un incrocio non osservando il rosso, è altrettanto “concreto” che,<br />

in quel momento, i veicoli nei confronti dei quali il semaforo segnali luce verde<br />

impegnino l’incrocio stesso: qui non si tratta di un discorso di confusione fra<br />

“obbiettiva possibilità di rappresentazione” ed “effettiva rappresentazione”; a parere<br />

di chi scrive, appare estremamente arduo identificare una tipologia di soggetto che,<br />

scegliendo coscientemente di attraversare un incrocio nonostante il semaforo rosso<br />

e in un momento di intenso traffico veicolare, potrebbe non rappresentarsi in modo<br />

711 Cass. Pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010 (deposito 24 marzo 2010), n. 11222, in dejure.giuffre.it<br />

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