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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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dell’accettazione del rischio, e valutando la sussistenza di tale accettazione con<br />

riguardo all’evento mortale verificatosi, in considerazione del fatto che l’imputato si<br />

fosse posto alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, a velocità superiore ai 90<br />

km/h, procedendo in una zona centrale della capitale e ad un orario caratterizzato da<br />

importante traffico pedonale e veicolare, con attraversamento di due incroci<br />

consecutivi nonostante il semaforo indicasse, verso la sua direzione, luce rossa; si<br />

trattava, secondo il GUP, di una condotta nell’ambito della quale nessuno avrebbe<br />

potuto effettuare manovre d’emergenza, ed in considerazione della quale il soggetto<br />

agente non poteva non essersi rappresentato il rischio di verificazione di incidenti,<br />

anche con esiti letali; la persistenza nella tenuta di tale tipologia di condotta, a fronte<br />

della suddetta rappresentazione del rischio di eventi lesivi, veniva valutata come<br />

indicativa della componente volitiva, seppur nella sua forma eventuale. Nondimeno,<br />

veniva considerato significativo il fatto che l’imputato, dopo la verificazione<br />

dell’incidente, avesse tentato di darsi alla fuga: tale aspetto, coordinato con la “folle<br />

corsa” precedente, veniva definito come rivelatore di un atteggiamento di “totale<br />

noncuranza” per la vita umana 709 . La sentenza di secondo grado 710 , d’altra parte,<br />

critica negativamente l’impostazione adottata in primo grado, consistente nella<br />

valorizzazione della sola gravità della violazione di regole cautelari ai fini<br />

dell’induzione alla valutazione della sussistenza dell’elemento volitivo, seppur<br />

connotato come “accettazione del rischio”. Inoltre, non viene condivisa l’impostazione<br />

– pure essa adottata in primo grado – in base alla quale la “previsione di scongiurare<br />

l’evento” doveva essere esclusa in forza dell’irragionevolezza obbiettiva di tale<br />

previsione, posto che, ove tale giudizio si effettuasse ex post, allorquando l’evento si<br />

fosse verificato, esso si risolverebbe sempre a danno dell’agente, con affermazione<br />

in ogni caso del dolo e con esclusione della configurabilità stessa della colpa<br />

cosciente; mentre, qualora tale giudizio si effettuasse ex ante, esso potrebbe<br />

senz’altro comportare l’affermazione di una colpa generica associata ad una colpa<br />

specifica (alla luce dell’effettuazione di una “previsione irragionevole”, in modo<br />

tipicamente colposo), ma non potrà comportare il passaggio dalla colpa al dolo.<br />

Infine, per quanto concerne l’aspetto della “previsione ed accettazione in concreto”<br />

dell’evento, i giudici di secondo grado rilevano che la dinamica stessa dell’incidente,<br />

prodottosi in brevi istanti, fosse incompatibile con quel quid di cosciente necessario<br />

per l’imputazione a titolo di dolo eventuale: infatti, l’incidente si era caratterizzato per<br />

uno scontro fra il veicolo condotto dall’imputato ed un ciclomotore; il ciclomotore si<br />

era manifestato improvvisamente alla vista dell’imputato, e fra detto momento<br />

improvviso e lo scontro era intercorso un lasso temporale incompatibile con<br />

l’effettuazione di una presa di posizione della volontà con riferimento all’evento<br />

concreto (lo scontro con il ciclomotore, appunto); e, come sottolineano i giudici, non<br />

si potrebbe “far retroagire la collocazione di un tale momento decisionale alla fase<br />

antecedente, a quando l’imputato iniziò a superare la teoria dei veicoli fermi al rosso,<br />

o, ancor prima, alla, altrettanto scorretta, tenuta di guida antecedente e consistita nel<br />

superamento di altro semaforo rosso, perché, in questo caso, si incorrerebbe nella<br />

impossibilità di connotare la previsione dell’evento con quella concretezza che, come<br />

si è detto, è requisito essenziale perché possa mobilitarsi […] la categoria del dolo<br />

eventuale”.<br />

709 La ricostruzione operata dal GUP si ricava dalla sentenza di legittimità sullo stesso caso:<br />

Cass. Pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010 (deposito 24 marzo 2010), n. 11222, in dejure.giuffre.it<br />

710 Ass. App. Roma, 18 giugno 2009, in dejure.giuffre.it<br />

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