DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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soggetto agente, che realizzi una condotta pericolosa tramite la guida di un<br />
autoveicolo, manchi proprio la rappresentazione della possibilità concreta di<br />
realizzazione dell’evento, per cui non dovrebbe neppure porsi l’alternativa fra dolo<br />
eventuale e colpa cosciente, in quanto si dovrebbe optare per la colpa incosciente;<br />
del resto, se, come si è già sottolineato varie volte, “accettare una situazione di<br />
pericolo” non significa necessariamente “accettare la possibilità di realizzazione<br />
dell’evento”, dovrà anche ammettersi che la rappresentazione della pericolosità della<br />
propria condotta non significhi necessariamente “previsione della realizzazione<br />
dell’evento”.<br />
In aggiunta rispetto a tali considerazioni di carattere strettamente giuridico, vi è<br />
di più: volendo scendere in valutazioni di tipo sociologico e criminologico, è stato<br />
evidenziato che la criminalità stradale costituisca un vero e proprio ambito di<br />
devianza al quale, tuttavia, venga attribuito un disvalore sociale relativamente<br />
scarso 702 . Si tratterebbe di una sorta di “indulgenza” nei confronti del “pirata della<br />
strada”, che non è riconducibile solamente alla minor intensità dell’elemento<br />
soggettivo rispetto a chi uccida o provochi lesioni con dolo intenzionale, ma si spiega<br />
anche in base alla c.d. “teoria dell’associazione differenziale”, elaborata da<br />
Sutherland, la quale sostiene che una delle cause sociologiche dello sviluppo della<br />
devianza sia l’apprendimento delle “tecniche” e “modalità” di devianza all’interno del<br />
gruppo sociale di riferimento. In sintesi: il soggetto medio, in effetti, è egli stesso<br />
utente sella strada, ed appartiene ad una subcultura sociale che vede nell’elevata<br />
velocità e nelle abilità di guida un modello da imitare 703 ; la teoria dell’“associazione<br />
differenziale” sostiene che i processi di apprendimento, nell’ambito del gruppo<br />
sociale di riferimento, conducano al comportamento deviante qualora le “definizioni<br />
favorevoli” alla trasgressione di norme prevalgano sulle “definizioni sfavorevoli” a<br />
detta trasgressione 704 ; in base a tali premesse, è logica conseguenza che, nel<br />
gruppo sociale di riferimento dato dagli “utenti della strada”, il comportamento di chi<br />
realizzi condotte di “pirateria stradale” verrà stigmatizzato in misura minore rispetto a<br />
quanto sarebbe necessario ai fini di un’adeguata efficacia preventiva 705 . Tali<br />
considerazioni sono ricollegabili anche alla c.d. labelling theory, che individua nella<br />
mancata reazione sociale l’assenza di una forma di prevenzione primaria 706 .<br />
Ancora, si è evidenziato che, nonostante l’allarme sociale destato da chi<br />
provochi morte o lesioni tramite condotta caratterizzata da gravi violazioni al Codice<br />
della strada, tali eventi siano percepiti più come sfortunate verificazioni, che non<br />
come frutto di un comportamento criminale: il tutto in considerazione, anche in<br />
questo caso, dell’identificazione del soggetto medio – anche egli utente della strada<br />
– con il soggetto che abbia provocato il sinistro stradale con esiti lesivi o letali 707 .<br />
702<br />
D. RIPONTI, Responsabilità penale connessa alla circolazione stradale e dolo eventuale, in<br />
www.altalex.com<br />
703<br />
D. RIPONTI, op. cit.; sulla teoria dell’“associazione differenziale” si rileva una chiara<br />
ricostruzione da parte di A. SBRACCIA – F. VIANELLO, Sociologia della devianza e della criminalità,<br />
Roma – Bari, Laterza, 2010, 23 – 26.<br />
704<br />
A. SBRACCIA – F. VIANELLO, op. cit., 25.<br />
705<br />
D. RIPONTI, op. cit.<br />
706<br />
D. RIPONTI, op. cit.; M. C. PANICO, Asfalto rosso sangue: colpa cosciente o dolo<br />
eventuale?, in www.altalex.com<br />
707 M. C. PANICO, op. cit.<br />
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