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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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soggetto agente, che realizzi una condotta pericolosa tramite la guida di un<br />

autoveicolo, manchi proprio la rappresentazione della possibilità concreta di<br />

realizzazione dell’evento, per cui non dovrebbe neppure porsi l’alternativa fra dolo<br />

eventuale e colpa cosciente, in quanto si dovrebbe optare per la colpa incosciente;<br />

del resto, se, come si è già sottolineato varie volte, “accettare una situazione di<br />

pericolo” non significa necessariamente “accettare la possibilità di realizzazione<br />

dell’evento”, dovrà anche ammettersi che la rappresentazione della pericolosità della<br />

propria condotta non significhi necessariamente “previsione della realizzazione<br />

dell’evento”.<br />

In aggiunta rispetto a tali considerazioni di carattere strettamente giuridico, vi è<br />

di più: volendo scendere in valutazioni di tipo sociologico e criminologico, è stato<br />

evidenziato che la criminalità stradale costituisca un vero e proprio ambito di<br />

devianza al quale, tuttavia, venga attribuito un disvalore sociale relativamente<br />

scarso 702 . Si tratterebbe di una sorta di “indulgenza” nei confronti del “pirata della<br />

strada”, che non è riconducibile solamente alla minor intensità dell’elemento<br />

soggettivo rispetto a chi uccida o provochi lesioni con dolo intenzionale, ma si spiega<br />

anche in base alla c.d. “teoria dell’associazione differenziale”, elaborata da<br />

Sutherland, la quale sostiene che una delle cause sociologiche dello sviluppo della<br />

devianza sia l’apprendimento delle “tecniche” e “modalità” di devianza all’interno del<br />

gruppo sociale di riferimento. In sintesi: il soggetto medio, in effetti, è egli stesso<br />

utente sella strada, ed appartiene ad una subcultura sociale che vede nell’elevata<br />

velocità e nelle abilità di guida un modello da imitare 703 ; la teoria dell’“associazione<br />

differenziale” sostiene che i processi di apprendimento, nell’ambito del gruppo<br />

sociale di riferimento, conducano al comportamento deviante qualora le “definizioni<br />

favorevoli” alla trasgressione di norme prevalgano sulle “definizioni sfavorevoli” a<br />

detta trasgressione 704 ; in base a tali premesse, è logica conseguenza che, nel<br />

gruppo sociale di riferimento dato dagli “utenti della strada”, il comportamento di chi<br />

realizzi condotte di “pirateria stradale” verrà stigmatizzato in misura minore rispetto a<br />

quanto sarebbe necessario ai fini di un’adeguata efficacia preventiva 705 . Tali<br />

considerazioni sono ricollegabili anche alla c.d. labelling theory, che individua nella<br />

mancata reazione sociale l’assenza di una forma di prevenzione primaria 706 .<br />

Ancora, si è evidenziato che, nonostante l’allarme sociale destato da chi<br />

provochi morte o lesioni tramite condotta caratterizzata da gravi violazioni al Codice<br />

della strada, tali eventi siano percepiti più come sfortunate verificazioni, che non<br />

come frutto di un comportamento criminale: il tutto in considerazione, anche in<br />

questo caso, dell’identificazione del soggetto medio – anche egli utente della strada<br />

– con il soggetto che abbia provocato il sinistro stradale con esiti lesivi o letali 707 .<br />

702<br />

D. RIPONTI, Responsabilità penale connessa alla circolazione stradale e dolo eventuale, in<br />

www.altalex.com<br />

703<br />

D. RIPONTI, op. cit.; sulla teoria dell’“associazione differenziale” si rileva una chiara<br />

ricostruzione da parte di A. SBRACCIA – F. VIANELLO, Sociologia della devianza e della criminalità,<br />

Roma – Bari, Laterza, 2010, 23 – 26.<br />

704<br />

A. SBRACCIA – F. VIANELLO, op. cit., 25.<br />

705<br />

D. RIPONTI, op. cit.<br />

706<br />

D. RIPONTI, op. cit.; M. C. PANICO, Asfalto rosso sangue: colpa cosciente o dolo<br />

eventuale?, in www.altalex.com<br />

707 M. C. PANICO, op. cit.<br />

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