DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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CAPITOLO IV<br />
APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI DI <strong>DOLO</strong> <strong>EVENTUALE</strong> E<br />
<strong>COLPA</strong> <strong>COSCIENTE</strong> CON RIFERIMENTO A CASI SPECIFICI<br />
SOMMARIO: 1. Sinistri stradali con gravi violazioni al Codice della strada. – 2. Contagio da HIV e<br />
responsabilità dell’AIDS carrier. – 3. Ricettazione. – 3.1. Ricettazione e incauto acquisto.<br />
Configurabilità o non configurabilità del dolo eventuale in caso di ricettazione? – 3.2. La decisione<br />
delle Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. Un., ud. 26 novembre 2009, dep. 30 marzo 2010, n. 12433). – 4.<br />
Lancio di sassi da cavalcavia. – 5. Responsabilità dell’ente e delle persone fisiche per incidenti sui<br />
luoghi di lavoro. La sentenza di primo grado sul caso Thyssenkrupp.<br />
1. Sinistri stradali con gravi violazioni al Codice della strada<br />
I casi di reato derivante da sinistro stradale con gravi violazioni al Codice della<br />
strada rappresentano un banco di prova particolarmente valido per verificare la<br />
tenuta delle teorie sulla distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, nonché per<br />
porne in rilievo i punti critici e le difficoltà applicative. Si tratta, più precisamente, di un<br />
contesto che palesa i problemi connessi alla teoria dell’accettazione del rischio,<br />
tradizionalmente applicata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, eccezion<br />
fatta solo per alcune recenti pronunce che propongono la teoria della deliberazione di<br />
subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro, congiuntamente rispetto alla<br />
prima formula di Frank 699 , e che potrebbero rappresentare una svolta.<br />
A costo di essere ripetitivi, va ribadito che il principale limite della teoria<br />
dell’accettazione del rischio è dato dall’erroneità dell’identificazione del dolo<br />
eventuale, appunto, nell’“accettazione del rischio”, la quale pare, invece, essere<br />
riferibile anche alle condotte realizzate con colpa cosciente: infatti, agire in modo<br />
imprudente o negligente a fronte della percezione della possibilità di realizzazione<br />
dell’evento lesivo significa, di per sé, “accettare un rischio” 700 . Tali aspetti emergono<br />
in modo “amplificato” nel contesto dei reati da sinistro stradale, in quanto le violazioni<br />
al Codice della strada costituiscono senz’altro una condotta colposa; e si tratta di<br />
condotta il cui carattere colposo è, nella quasi totalità dei casi, percepito dall’agente<br />
(quindi, si tratta di colpa “cosciente” intendendosi, in questo caso, la condotta<br />
caratterizzata, appunto, dalla coscienza del carattere colposo della stessa).<br />
Inoltre, si potrebbe ragionevolmente osservare che la circolazione stradale<br />
costituisca un ambito ove, nel contesto storico – sociale attuale, vi sia una sorta di<br />
“assuefazione al rischio” (richiamando i termini di Jakobs 701 ) che, se da un lato,<br />
certamente, non giustifica né attenua la gravità di violazioni al Codice della strada<br />
quali la “guida alla cieca”, la guida in stato di ebbrezza o intossicazione da<br />
stupefacenti o simili, dall’altro non è da trascurare in sede di valutazione<br />
dell’effettività della previsione dell’evento, la quale è necessaria tanto ai fini del dolo<br />
eventuale quanto ai fini della colpa cosciente: spesso, infatti, è probabile che nel<br />
699 In tema di sinistri stradali, Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 10411, in<br />
www.penalecontemporaneo.it; ripropone lo stesso criterio Corte. Ass. Torino, 15 aprile 2011 (deposito<br />
14 novembre 2011), in www.penalecontemporaneo.it, ma non si tratta di un caso riferito a reati da<br />
sinistro stradale, bensì inerente incidenti sui luoghi di lavoro.<br />
700 S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, 38.<br />
701 Tale Autore è citato da S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 58.<br />
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