(diretto), con parallela negazione del dolo eventuale, per il caso concreto in cui l’imputato, portatosi al di fuori dell’abitazione della vittima e postosi presso una porta finestra, aveva esploso quattordici colpi di pistola, colpendo la persona offesa al collo e ferendola gravemente (l’imputato fu condannato per tentato omicidio sorretto da dolo alternativo): il numero dei colpi esplosi, la frequenza di essi, l’esplosione di essi senza preavviso, la collocazione dell’imputato al momento della realizzazione della condotta, nonché la consapevolezza, da parte dell’imputato stesso, della presenza della vittima in luogo raggiungibile dai colpi furono ritenuti dati oggettivi idonei a fondare la valutazione della sussistenza del dolo diretto alternativo, inteso come volontà di ledere o uccidere, alternativamente ed in modo equipollente 693 . In modo analogo, si è ritenuto sussistente il dolo diretto alternativo, in luogo del dolo eventuale, con riferimento alla condotta dell’imputato il quale aveva inferto una coltellata alla parete addominale della vittima: il tal caso, si affermò la responsabilità per tentato omicidio, sorretto da dolo alternativo diretto, in considerazione della potenzialità lesiva dello strumento usato, della localizzazione del colpo inferto, dell’intensità del colpo, della profondità della ferita provocata; elementi, questi, dai quali si valutò essersi manifestata una volontà diretta, alternativamente ed indifferentemente, a ledere o uccidere, e non la mera accettazione del rischio di uccidere, previsto nel suo possibile concretizzarsi 694 . Ancora, si è affermata la responsabilità per dolo alternativo in capo all’imputato che aveva lasciato cadere un masso su un gazebo in cui erano presenti persone: egli avrebbe agito con l’intento di danneggiare il gazebo o uccidere, indifferentemente; il tutto in considerazione, principalmente, dell’idoneità del masso a provocare la morte di persone, nonché dell’impossibilità per l’imputato, dal luogo in cui egli si trovava, di verificare i movimenti delle persone all’interno del gazebo 695 . In altri casi, il dolo omicidiario diretto è stato ritenuto sussistente sulla base della reiterata esplosione di colpi di arma da fuoco contro gli arti inferiori, alla luce della presenza, in quella zona, di grossi vasi venosi ed arteriosi 696 ; oppure con riferimento alla condotta consistente nel tentativo di accoltellare al petto la vittima, intesa come diretta a determinare, alternativamente, la morte o gravi lesioni 697 . È il caso di evidenziare alcune ulteriori precisazioni effettuate dalla giurisprudenza in tema di distinzione fra dolo eventuale e dolo alternativo diretto, ed ai fini dell’inquadramento del delitto tentato, con particolare riferimento alle ipotesi in cui l’alternativa si ponga con riguardo a delitti contro la vita o contro l’incolumità individuale, che differiscano solo in quanto a gravità dell’evento: in tali casi, qualora si sia verificato l’evento meno grave, potrebbe prospettarsi il problema di distinzione fra dolo eventuale e dolo diretto soltanto allorquando risulti che l’evento perseguito intenzionalmente come scopo finale fosse l’evento meno grave; qualora, invece, si tratti di dover individuare il tipo di dolo del tentativo del reato comportante la lesione più grave, non potrebbe porsi il problema suddetto, in particolare nel caso in cui la condotta sia stata di intensità tale da non permettere di distinguere se la volontà psicologico è rimesso ad una valutazione attenta e rigorosa degli elementi oggettivi, che i giudici di merito sono tenuti ad effettuare, procedendo ad un’accurata analisi delle concrete modalità della condotta dell’agente.” 693 Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2011, n. 36171, in dejure.giuffre.it 694 Cass. Pen., Sez. V, 31 maggio 2011, n. 32100, in dejure.giuffre.it 695 Cass. Pen., Sez. I, 30 marzo 2011, n. 21235, in dejure.giuffre.it 696 Cass. Pen., Sez. I, 11 novembre 2010, n. 42267, in dejure.giuffre.it 697 Cass. Pen., Sez. V, 17 gennaio 2005, n. 6168, in dejure.giuffre.it 140
dell’agente fosse indirizzata a provocare la lesione o la morte; sicché, in questo secondo frangente, non si dovrebbe dubitare della configurabilità del tentativo sorretto da dolo alternativo diretto 698 . 698 Cass. Pen., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 29147, in dejure.giuffre.it 141
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