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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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(diretto), con parallela negazione del dolo eventuale, per il caso concreto in cui<br />

l’imputato, portatosi al di fuori dell’abitazione della vittima e postosi presso una porta<br />

finestra, aveva esploso quattordici colpi di pistola, colpendo la persona offesa al collo<br />

e ferendola gravemente (l’imputato fu condannato per tentato omicidio sorretto da<br />

dolo alternativo): il numero dei colpi esplosi, la frequenza di essi, l’esplosione di essi<br />

senza preavviso, la collocazione dell’imputato al momento della realizzazione della<br />

condotta, nonché la consapevolezza, da parte dell’imputato stesso, della presenza<br />

della vittima in luogo raggiungibile dai colpi furono ritenuti dati oggettivi idonei a<br />

fondare la valutazione della sussistenza del dolo diretto alternativo, inteso come<br />

volontà di ledere o uccidere, alternativamente ed in modo equipollente 693 .<br />

In modo analogo, si è ritenuto sussistente il dolo diretto alternativo, in luogo del<br />

dolo eventuale, con riferimento alla condotta dell’imputato il quale aveva inferto una<br />

coltellata alla parete addominale della vittima: il tal caso, si affermò la responsabilità<br />

per tentato omicidio, sorretto da dolo alternativo diretto, in considerazione della<br />

potenzialità lesiva dello strumento usato, della localizzazione del colpo inferto,<br />

dell’intensità del colpo, della profondità della ferita provocata; elementi, questi, dai<br />

quali si valutò essersi manifestata una volontà diretta, alternativamente ed<br />

indifferentemente, a ledere o uccidere, e non la mera accettazione del rischio di<br />

uccidere, previsto nel suo possibile concretizzarsi 694 .<br />

Ancora, si è affermata la responsabilità per dolo alternativo in capo all’imputato<br />

che aveva lasciato cadere un masso su un gazebo in cui erano presenti persone: egli<br />

avrebbe agito con l’intento di danneggiare il gazebo o uccidere, indifferentemente; il<br />

tutto in considerazione, principalmente, dell’idoneità del masso a provocare la morte<br />

di persone, nonché dell’impossibilità per l’imputato, dal luogo in cui egli si trovava, di<br />

verificare i movimenti delle persone all’interno del gazebo 695 .<br />

In altri casi, il dolo omicidiario diretto è stato ritenuto sussistente sulla base della<br />

reiterata esplosione di colpi di arma da fuoco contro gli arti inferiori, alla luce della<br />

presenza, in quella zona, di grossi vasi venosi ed arteriosi 696 ; oppure con riferimento<br />

alla condotta consistente nel tentativo di accoltellare al petto la vittima, intesa come<br />

diretta a determinare, alternativamente, la morte o gravi lesioni 697 .<br />

È il caso di evidenziare alcune ulteriori precisazioni effettuate dalla<br />

giurisprudenza in tema di distinzione fra dolo eventuale e dolo alternativo diretto, ed<br />

ai fini dell’inquadramento del delitto tentato, con particolare riferimento alle ipotesi in<br />

cui l’alternativa si ponga con riguardo a delitti contro la vita o contro l’incolumità<br />

individuale, che differiscano solo in quanto a gravità dell’evento: in tali casi, qualora<br />

si sia verificato l’evento meno grave, potrebbe prospettarsi il problema di distinzione<br />

fra dolo eventuale e dolo diretto soltanto allorquando risulti che l’evento perseguito<br />

intenzionalmente come scopo finale fosse l’evento meno grave; qualora, invece, si<br />

tratti di dover individuare il tipo di dolo del tentativo del reato comportante la lesione<br />

più grave, non potrebbe porsi il problema suddetto, in particolare nel caso in cui la<br />

condotta sia stata di intensità tale da non permettere di distinguere se la volontà<br />

psicologico è rimesso ad una valutazione attenta e rigorosa degli elementi oggettivi, che i giudici di<br />

merito sono tenuti ad effettuare, procedendo ad un’accurata analisi delle concrete modalità della<br />

condotta dell’agente.”<br />

693 Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2011, n. 36171, in dejure.giuffre.it<br />

694 Cass. Pen., Sez. V, 31 maggio 2011, n. 32100, in dejure.giuffre.it<br />

695 Cass. Pen., Sez. I, 30 marzo 2011, n. 21235, in dejure.giuffre.it<br />

696 Cass. Pen., Sez. I, 11 novembre 2010, n. 42267, in dejure.giuffre.it<br />

697 Cass. Pen., Sez. V, 17 gennaio 2005, n. 6168, in dejure.giuffre.it<br />

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