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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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accettandone il rischio di verificazione (fermo restando, chiaramente, la necessità di<br />

sussistenza del nesso causale fra condotta e risultato lesivo provocato); tale seconda<br />

categoria, che si potrebbe definire, dunque, “residuale”, comprendeva anche le<br />

ipotesi di dolo alternativo, individuate nei casi in cui l’agente, ponendo in essere una<br />

condotta rivolta indifferentemente alla produzione di eventi lesivi alternativi, avesse<br />

concretamente realizzato uno di essi 687 . L’impostazione qui delineata è rilevabile, in<br />

particolare, nell’ambito della giurisprudenza degli anni Settanta e Ottanta del<br />

Novecento 688 .<br />

Solo successivamente ci si avviò verso un mutamento di tendenza, attraverso<br />

la ricostruzione di una concezione tripartita del dolo, caratterizzata da dolo<br />

intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale. Il passo successivo fu la distinzione fra<br />

dolo eventuale e dolo alternativo: quest’ultimo fu individuato nell’ipotesi in cui il<br />

soggetto avesse agito prevedendo e volendo in modo paritetico eventi alternativi,<br />

prefigurandosi come indifferente quale, fra di essi, sarebbe venuto effettivamente a<br />

realizzarsi; dunque, con volizione diretta – benché alternativa – di entrambi gli eventi<br />

in modo equipollente, e non con semplice accettazione del rischio 689 . Venne a<br />

definirsi, quindi, una differenziazione fra dolo eventuale e dolo alternativo basata<br />

sull’intensità dell’elemento volitivo: il quale, nel caso del dolo alternativo, si sostenne<br />

dovesse essere, necessariamente, almeno diretto, stante anche il rapporto di<br />

incompatibilità tra gli eventi previsti e voluti, tale per cui la realizzazione dell’uno<br />

avrebbe escluso la realizzazione dell’altro 690 . Differente, peraltro, veniva concepita la<br />

struttura del reato realizzato con dolo eventuale, ove il risultato sorretto, appunto, da<br />

dolo eventuale veniva inquadrato come collaterale rispetto alla realizzazione del fine<br />

intenzionalmente perseguito.<br />

La giurisprudenza, come si è detto, è ormai pacifica sul fatto che il dolo<br />

alternativo configuri una forma di dolo diretto, distinta rispetto al dolo eventuale. Non<br />

può dirsi lo stesso per quanto attiene la dottrina: alcuni Autori, infatti, sostengono che<br />

il dolo alternativo possa, a sua volta, assumere la forma del dolo diretto ovvero del<br />

dolo eventuale, rispettivamente qualora l’agente preveda la conseguenza della<br />

propria condotta come certa ovvero come solamente possibile 691 .<br />

Mantenendosi, comunque, sul versante giurisprudenziale, risulta interessante<br />

osservare il fatto che il problema della distinzione fra dolo eventuale e dolo diretto<br />

alternativo si ponga molto frequentemente e sia risolta, perlopiù, in considerazione<br />

dell’intensità dell’elemento volitivo, come risultante del processo induttivo tramite il<br />

quale, a partire da dati inerenti le circostanze concrete che caratterizzavano la<br />

situazione in cui fu realizzata la condotta, nonché le modalità concrete di<br />

realizzazione della condotta stessa, l’organo giudicante ricavi la sussistenza<br />

dell’elemento volitivo 692 . Così, ad esempio, è stato affermato il dolo alternativo<br />

687 Nota giurisprudenziale in Cass. pen., 2008, 5, 1847 – 1848.<br />

688 Cass. Pen., Sez. I, 17 aprile 1979, in C.E.D. Cass., n. 142952; Cass. Pen., Sez. I, 12 giugno<br />

1981, in C.E.D. Cass., n. 150753.<br />

689 Nota giurisprudenziale in Cass. pen., 2008, 5, 1848 – 1849.<br />

690 Nota giurisprudenziale in Cass. pen., 2008, 5, 1849.<br />

691 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 365. Gli Autori richiamano, a loro volta, M. GALLO,<br />

voce Dolo, 793.<br />

692 Cass. Pen., Sez. I, 8 marzo 2011, n. 15451, in dejure.giuffre.it: “È noto che, per aversi<br />

omicidio volontario, è necessario che la volontà dell’agente sia fermamente intesa a cagionare la<br />

morte della vittima; e tale atteggiamento mentale è qualificato come dolo intenzionale, nelle sue note<br />

graduazioni del dolo diretto e del dolo alternativo. L’accertamento dell’uno o dell’altro elemento<br />

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