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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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che il legislatore, laddove abbia inteso escludere la necessità del dolo, lo abbia fatto<br />

espressamente; e che, dunque, la fattispecie di cui all’art. 584, non escludendo<br />

espressamente la necessità del dolo per l’evento “morte” debba richiedere, per<br />

quest’ultimo, appunto il dolo nella forma eventuale. Il tutto sarebbe, del resto,<br />

conforme ai principi generali per cui la forma ordinaria di responsabilità sia il dolo,<br />

mentre la colpa o, comunque, forme di imputazione che prescindano dal dolo,<br />

debbano essere espressamente previste dalla legge 681 .<br />

Alla suddetta ricostruzione si potrebbe obiettare che, conformemente ad essa,<br />

non si avrebbe alcuna distinzione fra omicidio preterintenzionale ed omicidio doloso:<br />

ma ad essa si replica che, invece, la differenziazione tra tali forme di delitto consista<br />

nella presenza necessaria, nel caso dell’omicidio preterintenzionale, di un evento<br />

“intermedio”, il quale consiste in “percosse” o “lesioni”; anche l’omicidio doloso<br />

potrebbe, in effetti, essere caratterizzato da un evento “intermedio”, ma si<br />

differenzierebbe rispetto all’omicidio preterintenzionale per il fatto che tale evento<br />

non consista in “percosse” o “lesioni”, oltre che, ovviamente, alla luce del carattere<br />

non necessario di detto evento “intermedio”. A titolo esemplificativo, l’omicidio doloso<br />

potrebbe ben essere caratterizzato da un evento intermedio consistente in minacce o<br />

tentativo di estorsione posti in essere con dolo, e seguiti dall’evento “morte” sorretto<br />

da dolo eventuale: si pensi all’ipotesi di chi, al fine di spaventare la vittima con scopo<br />

di estorsione di denaro, la spinga con forza, prevedendo ed accettando la possibilità<br />

che la vittima stessa inciampi e urti la testa in modo letale 682 .<br />

A supporto della “tesi temeraria” viene, altresì, richiamato il fatto che l’art. 584<br />

contenga l’inciso “cagiona la morte di un uomo”, analogo a quello contenuto nell’art.<br />

575 c.p.: si sostiene, in particolare, che tale inciso dovrebbe essere interpretato<br />

come indice della necessità del dolo per la fattispecie di cui all’art. 584 e con<br />

riferimento all’evento “morte”, stante il fatto che la lettera della legge sia la medesima<br />

utilizzata nell’ambito della disciplina dell’omicidio doloso 683 .<br />

La “tesi temeraria” appena analizzata si distingue senza dubbio per vari aspetti<br />

positivi: si tratta senz’altro di un apprezzabile tentativo di valorizzazione della<br />

reinterpretazione in chiave costituzionalmente orientata delle norme del codice<br />

penale le quali configurino ipotesi di responsabilità oggettiva, sia essa pura o mista.<br />

D’altra parte essa appare, fondamentalmente, inattuabile alla luce del contesto<br />

attuale, e non risultano appieno convincenti i rilievi, effettuati dall’Autore che ha<br />

sostenuto tale tesi, i quali fanno riferimento ai dati normativi di cui agli artt. 575, 584 e<br />

586 c.p.: è vero che l’art. 586 richiede espressamente che gli eventi “morte” o<br />

“lesioni” debbano essere “non voluti”, mentre non è lo stesso per quanto attiene<br />

all’art. 584; tuttavia, tale considerazione tralascia completamente i riferimenti<br />

normativi di cui agli artt. 42 e 43 c.p., i quali prevedono espressamente e definiscono<br />

la preterintenzione, mantenendola distinta rispetto a dolo e colpa; e l’art. 584 è<br />

rubricato come “omicidio preterintenzionale”, per cui non avrebbe potuto esservi<br />

richiamo più chiaro da parte del legislatore. Sostenere la necessità di un’ulteriore<br />

precisazione espressa circa l’assenza del requisito del dolo con riferimento all’evento<br />

“morte” per l’omicidio preterintenzionale equivarrebbe quasi a voler richiedere che, ai<br />

fini della rilevanza della colpa per le fattispecie in relazione alle quali essa sia<br />

681 L. VIOLA, op. cit.<br />

682 L. VIOLA, op. cit.<br />

683 L. VIOLA, op. cit.<br />

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