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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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sullo schermo mentale dell’agente, in termini di mera possibilità o bassa probabilità<br />

significherebbe dilatare in modo eccessivo la sfera di applicazione del dolo a scapito<br />

della sfera della preterintenzione: infatti, si sostiene che sia, in pratica, impossibile o,<br />

se non altro, molto difficile escludere che la raffigurazione mentale di una almeno<br />

remota possibilità di realizzazione dell’evento lesivo si fosse manifestata nell’agente<br />

a livello intellettivo 677 . Non varrebbe ad eliminare il problema l’accoglimento della<br />

distinzione fra dolo eventuale e preterintenzione in base alla dicotomia “effettiva<br />

previsione” – “prevedibilità” dato che, a fronte della valutazione della “prevedibilità”<br />

dell’evento lesivo, il passo ulteriore alla valutazione dell’effettiva previsione è molto<br />

agevole: il procedimento di accertamento del dolo, come si è già evidenziato, si basa<br />

sull’analisi delle caratteristiche oggettive del caso concreto, alla luce delle quali si<br />

inferisce all’inquadramento dell’elemento soggettivo, in considerazione di massime<br />

d’esperienza ed in base al criterio dell’id quod plerumque accidit, sicché ove si<br />

accerti, tramite detto procedimento, che la realizzazione dell’evento fosse<br />

“prevedibile”, sarà ben difficile non giungere all’affermazione della sussistenza di<br />

effettiva previsione 678 . La preterintenzione verrebbe, così, relegata alle ipotesi in cui<br />

la realizzazione dell’evento più grave non fosse neppure prevedibile da parte<br />

dell’agente, o lo fosse soltanto in base al parametro della “miglior scienza ed<br />

esperienza”: il che la collocherebbe nettamente nell’alveo della responsabilità<br />

oggettiva, con i dubbi di legittimità costituzionale che ne conseguono 679 .<br />

Infine, per completezza di trattazione, vale la pena di fare riferimento ad una<br />

particolare tesi 680 che, pur senz’altro minoritaria e difforme rispetto alla<br />

giurisprudenza prevalente (per ammissione dello stesso Autore che la sostiene),<br />

concorre a rendere evidente le problematiche sottotese all’inquadramento delle<br />

fattispecie preterintenzionali in un’ottica di conformità rispetto al dettato normativo del<br />

codice penale e, altresì ed al contempo, rispetto al principio costituzionale di<br />

colpevolezza. Si tratta della c.d. “tesi temeraria dell’omicidio preterintenzionale” che,<br />

in estrema sintesi, sostiene un’interpretazione costituzionalmente orientata della<br />

fattispecie di cui all’art. 584, concependola come caratterizzata dal dolo eventuale<br />

del fatto più grave realizzato.<br />

Lo sviluppo argomentativo a supporto della “tesi temeraria” prende in<br />

considerazione diversi aspetti alla luce dei quali si dovrebbe essere indotti a dubitare<br />

del carattere “sufficiente” della responsabilità oggettiva per l’evento più grave<br />

realizzato, nonché a ritenere necessario, appunto, il dolo eventuale per detto evento.<br />

Più precisamente, viene effettuato un raffronto fra il tenore letterale dell’art. 584 e<br />

quello dell’art. 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), e si rileva che,<br />

mentre il secondo specifica expressis verbis che gli eventi “morte” o “lesioni”<br />

debbano essere “conseguenza non voluta” di un “fatto previsto come doloso”, il<br />

primo non pone alcun riferimento al fatto che l’evento “morte” debba essere “non<br />

voluto” o, comunque, possa prescindere dalla volizione del soggetto agente,<br />

quantomeno configurata nella forma del dolo eventuale: da ciò si dovrebbe ricavare<br />

677 E. DI SALVO, op. ult. cit., 1940.<br />

678 E. DI SALVO, op. ult. cit., 1941.<br />

679 E. DI SALVO, op. ult. cit., 1941 – 1942. L’Autore ripropone, con riferimento al reato di cui<br />

all’art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), considerazioni analoghe a quelle<br />

svolte con riguardo al dolo eventuale in rapporto alla preterintenzione.<br />

680 L. VIOLA, Ancora sulla tesi temeraria dell’omicidio preterintenzionale come dolo eventuale<br />

del fatto più grave, in www.altalex.it<br />

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