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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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A conclusioni differenti rispetto a quelle appena esposte è giunta altra parte<br />

della dottrina 48 , la quale ritiene che la volontà coincida in senso stretto con la sola<br />

intenzione: con la conseguenza che l’unica forma descrittiva di dolo sarebbe data dal<br />

dolo intenzionale, mentre dolo diretto e dolo eventuale consisterebbero in dati<br />

normativi, non caratterizzati da “volontà – intenzione”, ma relativamente ai quali il<br />

legislatore avrebbe prospettato identità di trattamento rispetto al dolo intenzionale,<br />

alla luce della loro assimilabilità rispetto al dolo intenzionale stesso 49 ; in base a tale<br />

ricostruzione, il dolo intenzionale si configurerebbe come forma che identifica il<br />

nucleo sostanziale e descrittivo del dolo, mentre le forme non intenzionali di dolo<br />

sarebbero normativamente equiparate al dolo intenzionale, e il rapporto fra dolo<br />

intenzionale e forme non intenzionali di dolo (e quindi, in particolare, fra dolo<br />

eventuale e dolo intenzionale) si inquadrerebbe, così, nel paradigma aluid – aliud (il<br />

quale identifica concetti sostanzialmente differenti, e non gradazioni del medesimo<br />

concetto sostanziale) 50 . Del resto, la teoria di cui trattasi giunge ad affermare che il<br />

rapporto fra dolo eventuale e dolo diretto sia, invece, inquadrabile nello schema<br />

minus – maius, identificando quindi fra tali forme una distinzione di carattere<br />

quantitativo 51 .<br />

Per quanto attiene il versante giurisprudenziale, sono numerose le sentenze di<br />

legittimità le quali prospettano una distinzione fra dolo diretto e dolo eventuale basata<br />

principalmente su aspetti di tipo quantitativo: così, ad esempio, si è (anche<br />

recentemente) affermato che il dolo diretto sarebbe caratterizzato dalla accettazione<br />

dell’evento previsto come certo o altamente probabile, mentre il dolo eventuale si<br />

contraddistinguerebbe in quanto accettazione dell’evento previsto solamente come<br />

probabile (quindi non come “certo” o “altamente probabile”) 52 . Vero è che, in base a<br />

tale linea teorica, il confine fra dolo diretto e dolo eventuale può divenire molto labile<br />

in situazioni concrete. Per comprendere ciò, risulta interessante richiamare una<br />

ulteriore recente sentenza della Suprema corte, riferita ad un caso di provocata<br />

morte di circa 300 persone a causa di naufragio, a sua volta verificatosi di fatto a<br />

seguito di ripetuti scontri fra una imbarcazione di grosse dimensioni ed un battello<br />

fatiscente il quale avrebbe dovuto condurre a terra le persone che si trovavano a<br />

bordo nave: nello specifico, il trasbordo delle persone dalla nave al battello era stato<br />

organizzato da un soggetto, dedito al traffico illegale di clandestini, il quale – secondo<br />

la ricostruzione operata dai giudici di appello – aveva agito avendo ben presente<br />

l’elevata probabilità di verificazione dell’evento, essendo consapevole del carattere<br />

48 L. EUSEBI, Appunti, 1087 ss.<br />

49 L. EUSEBI, op. loc. cit., ove si sostiene, con particolare riferimento alle forme non intenzionali<br />

di dolo, che esse identificherebbero una situazione psichica soltanto normativamente assimilata alla<br />

volizione. Nello stesso senso ID., Il dolo, 43 ss.<br />

50 L. EUSEBI, op. ult. cit., 48.<br />

51 L. EUSEBI, op. ult. cit., 51 ss. Peraltro, è stata notata una certa contraddittorietà delle<br />

conclusioni tratte dall’Autore in questione, in particolare da parte di G. CERQUETTI, op. cit., 183.<br />

52 Cass. Pen., Sez. II, 24 giugno 2011 (deposito 1 settembre 2011), n. 32972, in dejure.giuffre.it;<br />

“Il dolo eventuale si distingue dalle altre forme di dolo per il fatto che mentre nel dolo intenzionale la<br />

volontà persegue l’evento come scopo finale della condotta […]e nel dolo diretto l’evento non<br />

costituisce l’obiettivo della condotta ma è accettato dall’agente come certo o altamente probabile, il<br />

dolo eventuale è caratterizzato, invece, dal rischio di verificazione e dall’accettazione dell’evento, che<br />

nella rappresentazione psichica appare soltanto probabile”. Viene poi effettuato richiamo a Cass. Sez.<br />

Un., 14 febbraio 1996, n. 3571, Cass. Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 748; Cass. Sez. Un., 6 dicembre<br />

1991, n. 3428).<br />

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