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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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esponsabilità, in tutto o in parte, oggettiva: per quel che attiene, in particolare, alle<br />

ipotesi di delitto preterintenzionale, una tale “rilettura in chiave costituzionale”<br />

dovrebbe imporre al giudice di verificare la sussistenza della colpa o, almeno, della<br />

prevedibilità dell’evento non voluto da parte dell’agente 667 .<br />

Ad ogni modo, qualunque sia l’impostazione che si accolga (preterintenzione<br />

come dolo misto a colpa, ovvero preterintenzione come dolo misto a responsabilità<br />

oggettiva), sembra essere abbastanza univoco, in base all’attuale lettera della legge,<br />

che l’evento più grave non debba essere voluto e che, quindi, relativamente ad esso<br />

non debba sussistere un atteggiamento soggettivo doloso, neppure nella forma del<br />

dolo eventuale: si avrebbe, altrimenti, una ipotesi di solo dolo, e non dolo misto a<br />

colpa, ovvero dolo misto a responsabilità oggettiva; e, d’altra parte, non si avrebbe<br />

alcuna differenziazione fra delitto doloso e delitto preterintenzionale: differenziazione,<br />

invece, chiaramente indicata dal legislatore. Del resto, dovrebbe ritenersi necessario<br />

il dolo con riguardo all’evento meno grave. In sintesi, la preterintenzione, nell’attuale<br />

assetto normativo, dovrebbe consistere nella realizzazione di un evento lesivo più<br />

grave rispetto a quello voluto: con riferimento a quest’ultimo, dovrebbe essere<br />

necessario un atteggiamento soggettivo doloso, mentre il primo non dovrebbe essere<br />

voluto, neppure nella forma del dolo eventuale.<br />

In senso conforme alla ricostruzione appena delineata si pronuncia la<br />

giurisprudenza dominante, perlopiù relativa ad ipotesi di omicidio preterintenzionale.<br />

Così, si afferma che “l’omicidio preterintenzionale va escluso in radice” nei casi in<br />

cui, in base alle risultanze processuali, debba “del tutto escludersi che” l’intenzione<br />

fosse “solo quella di cagionare mere lesioni” 668 ; l’omicidio preterintenzionale, cioè,<br />

necessiterebbe del dolo di lesioni, ma dell’assenza di qualsiasi manifestazione<br />

dell’elemento soggettivo doloso con riferimento all’evento “morte” 669 .<br />

Insomma, la configurazione del dolo eventuale con riguardo all’evento “morte”<br />

renderebbe non prospettabile l’attribuzione di responsabilità per omicidio<br />

preterintenzionale: emblematica, in tal senso, è una pronuncia dei giudici di<br />

legittimità, la quale ha negato la sussistenza dell’omicidio preterintenzionale<br />

affermando, invece, l’omicidio sorretto da dolo eventuale, con riferimento alla<br />

condotta dell’agente che, reagendo ad un tentativo di aggressione da parte di<br />

soggetti armati di coltello – tentativo di aggressione che l’agente stesso avrebbe<br />

potuto evitare semplicemente non rispondendo alla provocazione di “scendere in<br />

strada” e “raccogliere la sfida” – sparando colpi di pistola all’altezza della zona<br />

addominale ed a distanza ravvicinata, aveva provocato l’evento “morte”, alla luce<br />

667 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 638. Gli Autori osservano che tale tesi costituisca una<br />

prospettiva de jure condendo, ma sostengono che, allo stato attuale, mancando un riferimento<br />

normativo il quale preveda espressamente la necessità della colpa per l’attribuzione della<br />

responsabilità per l’evento più grave realizzato, la preterintenzione debba considerarsi come dolo<br />

misto a responsabilità oggettiva.<br />

668 Cass. Pen., Sez. I, 18 maggio 2011, n. 30283, in dejure.giuffre.it<br />

669 Cass. Pen., Sez. I, 31 marzo 2011, n. 16793, in dejure.giuffre.it: “[…] questa Corte di<br />

legittimità ha sempre insegnato come il criterio discretivo tra l’omicidio volontario ed il reato ex art. 584<br />

c.p. risieda nell’elemento psicologico, sul rilievo che nella figura preterintenzionale l’agente deve<br />

escludere qualsivoglia previsione, anche indiretta (per dolo eventuale o alternativo), dell’evento<br />

morte”. Cass. Pen., Sez. I, 30 giugno 2009, n. 30304, in dejure.giuffre.it: “il criterio distintivo tra<br />

l’omicidio volontario e preterintenzionale è che in questo secondo caso la volontà dell’agente esclude<br />

ogni previsione dell’evento morte che si determina per fattori esterni e l’accertamento deve fondarsi su<br />

elementi oggettivi desunti dalla modalità dell’azione”.<br />

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