DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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colpa cosciente: quantomeno, si pone in evidenza la labilità del criterio<br />
dell’accettazione del rischio.<br />
Restano da analizzare le applicazioni del criterio della “previsione in concreto”:<br />
pur trattandosi di un’impostazione minoritaria, essa è stata effettivamente adottata in<br />
taluni casi 656 , ed in particolare, tra l’altro, proprio in ipotesi di omicidio come<br />
“sviluppo” di rapina a mano armata, mediante l’affermazione della responsabilità ai<br />
sensi dell’art. 116 del compartecipe il quale, pur non avendo commesso l’azione<br />
tipica dell’omicidio, avesse previsto in concreto la possibilità di realizzazione di tale<br />
evento come conseguenza dell’azione concordata 657 . È stato osservato, in dottrina,<br />
che una ricostruzione di questo tipo dovrebbe essere quella maggiormente garantista<br />
ed aderente al principio di personalità della responsabilità penale 658 .<br />
Ancora, a sostegno del principio della “previsione in concreto”, si è osservato<br />
che l’applicazione, in luogo di esso, del criterio della “prevedibilità in concreto”<br />
potrebbe condurre ad un indebito ampliamento della sfera del dolo eventuale,<br />
essendo facile che il giudizio sulla prevedibilità in concreto si tramuti in giudizio<br />
sull’effettiva previsione in concreto: la parte di dottrina alla quale sono riferibili tali<br />
osservazioni conclude, quindi, che la responsabilità ai sensi dell’art. 116 necessiti<br />
della previsione in concreto, effettiva, ma che si connoti in termini di mera possibilità<br />
o scarsa probabilità; si sostiene, altresì, che il dolo non intenzionale debba essere<br />
caratterizzato dalla rappresentazione della realizzazione del fatto di reato in termini di<br />
elevata probabilità, sicché si conclude comunque per l’ascrivere la responsabilità<br />
dolosa, in ogni sua forma, alla sfera dell’art. 110, e non a quella dell’art. 116;<br />
parallelamente, la responsabilità ai sensi dell’art. 116 verrebbe a collocarsi,<br />
effettivamente, al di fuori della sfera del dolo 659 .<br />
Una teoria di questo tipo ha sicuramente il pregio di inserirsi in un’ottica<br />
garantista, ma incorre nei limiti, più volte evidenziati, in cui incorrono, in linea<br />
generale, tutte le ricostruzioni basate su valutazioni di carattere quantitativo ai fini<br />
della distinzione di elementi, invece, qualitativamente diversi: è vero che il dolo<br />
eventuale sarà, di norma, più agevolmente ravvisabile allorché sussista una<br />
rappresentazione di realizzazione del fatto collaterale in termini di elevata probabilità,<br />
mentre sarà più agevole l’identificazione della colpa cosciente laddove il livello<br />
intellettivo fosse caratterizzato da percezione di livelli di probabilità meno intensi;<br />
tuttavia, ciò non legittima a far assurgere tali considerazioni a criteri di carattere<br />
decisivo o identificativo a priori, rispettivamente, di dolo eventuale o colpa cosciente.<br />
Da un altro punto di vista, ci si potrebbe chiedere se il dolo eventuale sia<br />
compatibile con l’atteggiamento psicologico del concorrente in relazione al reato da<br />
egli voluto (che dovrebbe essere il reato “originariamente” oggetto della<br />
compartecipazione criminosa): sembra fondato ritenere che, in mancanza di elementi<br />
a supporto della conclusione negativa, si possa propendere per la soluzione positiva,<br />
con la conseguenza che detto atteggiamento psicologico potrà assumere la forma<br />
del dolo eventuale 660 . È da rilevare, tuttavia, che parte della dottrina si sia<br />
pronunciata nel senso che il dolo eventuale rileverebbe soltanto con riguardo ad un<br />
656 Tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, 3 febbraio 1992, in Giust. pen., 1993, 2, c. 227.<br />
657 Cass. Pen., Sez. I, 22 ottobre 1990, in Cass. pen., 1993, 1, 46.<br />
658 E. DI SALVO, op. ult. cit., 127.<br />
659 E. DI SALVO, op. ult. cit., 133.<br />
660 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 218.<br />
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