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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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colpa cosciente: quantomeno, si pone in evidenza la labilità del criterio<br />

dell’accettazione del rischio.<br />

Restano da analizzare le applicazioni del criterio della “previsione in concreto”:<br />

pur trattandosi di un’impostazione minoritaria, essa è stata effettivamente adottata in<br />

taluni casi 656 , ed in particolare, tra l’altro, proprio in ipotesi di omicidio come<br />

“sviluppo” di rapina a mano armata, mediante l’affermazione della responsabilità ai<br />

sensi dell’art. 116 del compartecipe il quale, pur non avendo commesso l’azione<br />

tipica dell’omicidio, avesse previsto in concreto la possibilità di realizzazione di tale<br />

evento come conseguenza dell’azione concordata 657 . È stato osservato, in dottrina,<br />

che una ricostruzione di questo tipo dovrebbe essere quella maggiormente garantista<br />

ed aderente al principio di personalità della responsabilità penale 658 .<br />

Ancora, a sostegno del principio della “previsione in concreto”, si è osservato<br />

che l’applicazione, in luogo di esso, del criterio della “prevedibilità in concreto”<br />

potrebbe condurre ad un indebito ampliamento della sfera del dolo eventuale,<br />

essendo facile che il giudizio sulla prevedibilità in concreto si tramuti in giudizio<br />

sull’effettiva previsione in concreto: la parte di dottrina alla quale sono riferibili tali<br />

osservazioni conclude, quindi, che la responsabilità ai sensi dell’art. 116 necessiti<br />

della previsione in concreto, effettiva, ma che si connoti in termini di mera possibilità<br />

o scarsa probabilità; si sostiene, altresì, che il dolo non intenzionale debba essere<br />

caratterizzato dalla rappresentazione della realizzazione del fatto di reato in termini di<br />

elevata probabilità, sicché si conclude comunque per l’ascrivere la responsabilità<br />

dolosa, in ogni sua forma, alla sfera dell’art. 110, e non a quella dell’art. 116;<br />

parallelamente, la responsabilità ai sensi dell’art. 116 verrebbe a collocarsi,<br />

effettivamente, al di fuori della sfera del dolo 659 .<br />

Una teoria di questo tipo ha sicuramente il pregio di inserirsi in un’ottica<br />

garantista, ma incorre nei limiti, più volte evidenziati, in cui incorrono, in linea<br />

generale, tutte le ricostruzioni basate su valutazioni di carattere quantitativo ai fini<br />

della distinzione di elementi, invece, qualitativamente diversi: è vero che il dolo<br />

eventuale sarà, di norma, più agevolmente ravvisabile allorché sussista una<br />

rappresentazione di realizzazione del fatto collaterale in termini di elevata probabilità,<br />

mentre sarà più agevole l’identificazione della colpa cosciente laddove il livello<br />

intellettivo fosse caratterizzato da percezione di livelli di probabilità meno intensi;<br />

tuttavia, ciò non legittima a far assurgere tali considerazioni a criteri di carattere<br />

decisivo o identificativo a priori, rispettivamente, di dolo eventuale o colpa cosciente.<br />

Da un altro punto di vista, ci si potrebbe chiedere se il dolo eventuale sia<br />

compatibile con l’atteggiamento psicologico del concorrente in relazione al reato da<br />

egli voluto (che dovrebbe essere il reato “originariamente” oggetto della<br />

compartecipazione criminosa): sembra fondato ritenere che, in mancanza di elementi<br />

a supporto della conclusione negativa, si possa propendere per la soluzione positiva,<br />

con la conseguenza che detto atteggiamento psicologico potrà assumere la forma<br />

del dolo eventuale 660 . È da rilevare, tuttavia, che parte della dottrina si sia<br />

pronunciata nel senso che il dolo eventuale rileverebbe soltanto con riguardo ad un<br />

656 Tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, 3 febbraio 1992, in Giust. pen., 1993, 2, c. 227.<br />

657 Cass. Pen., Sez. I, 22 ottobre 1990, in Cass. pen., 1993, 1, 46.<br />

658 E. DI SALVO, op. ult. cit., 127.<br />

659 E. DI SALVO, op. ult. cit., 133.<br />

660 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 218.<br />

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